Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17270 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17270 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 23792-2007 proposto da:
BANCA POPOLARE DI INTRA S.P.A. (c.f. 00118720036),
già Soc. Coop. per Az. a r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/07/2014

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso
l’avvocato PAPARAZZO ETTORE, che la rappresenta e
2014
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difende unitamente all’avvocato VAILATI MONICA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

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AQUILINA SABRINA (C.F. QLNSRN65F952F), TACCHINI

ANGELO (C.F. TCCNGL25C17F952Z), VALLARIO GIUSEPPE

N

(C.F. VLLGIT48C12F952J), CARNERO MARCELLA (C.F.
CRNMCL49H46B8970),

GAVINELLI

MARGHERITA

(C.F.

GVNMGH27T46F952P),

AQUILINA

RAFFAELLA

(C.F.

QLNRFL74R64F952C),

TACCHINI

MASSIMO

(C.F.

TCCMSM54L18F952E),

RAMELLA

AGOSTINO

(C.F.

RITA

(C.F.

RMLGTN73B05F952W),
FVNRTI70C63F9521),

FAVINI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AURELIA 58, presso l’avvocato
BONAVITACOLA GERARDO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MONDELLO FABIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controri correnti contro

FALLIMENTO TARANTOLA GEOM. SANTINO COSTRUZIONI
S.R.L., RAMELLA AGOSTINO, FAVIN RITA, GIRO BRUNO,
GIORDANO CRISTINA;

intimati

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOVARA,
depositato il 18/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
•••

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. PICCININI,

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con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito,

per i controricorrenti,

l’Avvocato A.

CIANNAVEI, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Popolare di Intra (BPI) soc. coop. per az. a r.l. – ammessa allo stato
passivo del Fallimento della Tarantola Geom. Santino Costruzioni s.r.l. per un credito
cui era stata riconosciuta collocazione ipotecaria su immobili promessi in vendita
dalla società poi fallita con contratti preliminari da cui il curatore si era sciolto —
propose reclamo ex art. 26 I. fall. contro il piano di riparto parziale che, sulle somme

ricavate dalla vendita dei beni ipotecati, accordava soddisfacimento in via prioritaria
ai crediti restitutori dei promissari acquirenti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2755
bis c.c., in quanto vantati in virtù di contratto preliminare trascritto, ancorché in data

successiva a quella dell’iscrizione dell’ipoteca.
Il Tribunale di Novara adito respinse il reclamo con decreto del 18.7.07, nel quale,
uniformandosi al principio espresso da Cass. n. 17197/03, affermò che il tenore
letterale dell’art. 2748 II comma c.c., che stabilisce che, se la legge non prevede
diversamente, i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai
creditori ipotecari, non consentiva di condividere la contraria tesi della reclamante,
fondata sulla natura iscrizionale, e non causale, del privilegio riconosciuto ai
promissari acquirenti.
Il decreto è stato impugnato da BPI (nel frattempo trasformatasi in s.p.a.) con ricorso
straordinario per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito, con un unico
controricorso, i promissari acquirenti degli immobili preferiti alla banca nel riparto.
Il Fallimento della Tarantola Costruzioni s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
I controricorrenti e la Veneto Banca soc. coop. p.a., costituitasi nella qualità di
mandataria della BGV Credit Finance s.r.I., a sua volta succeduta a titolo particolare
a BPI nella titolarità del credito controverso, hanno depositato memorie ex art. 378
c. p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)In via preliminare, deve essere respinta la richiesta avanzata all’udienza pubblica
dal difensore dei controricorrenti, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei
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confronti della società fallita e del comitato dei creditori.
Nel procedimento introdotto dal creditore con il reclamo contro il progetto di riparto
reso esecutivo dal G.D. sono contradditori necessari il curatore e tutti i creditori la cui
quota di ripartizione dell’attivo potrebbe subire variazioni nel caso di accoglimento
dell’impugnazione. Deve escludersi, invece, che siano destinatari della decisione, e
perciò passivamente legittimati a contraddire al reclamo, tanto il fallito, che non deve

essere sentito prima della predisposizione del progetto, quanto il comitato dei
creditori, che è un organo privo di rappresentanza processuale, avente funzione
meramente interna, di controllo e consultiva (cfr. Cass. n. 9580/97).
2) Con tutti e tre i motivi di ricorso BPI s.p.a. denuncia violazione degli artt. 2748, 2°
comma, 2755 bis, 2644 e 2852 c.c. e contesta che il privilegio speciale di cui all’ad.
2755 bis c.c. abbia prevalenza sulle ipoteche anteriormente trascritte.
2.1) Sotto un primo profilo la ricorrente rileva che i privilegi immobiliari preferiti
all’ipoteca sono quelli che trovano la loro ragion d’essere nella causa del credito e
che non sono sottoposti ad alcuna forma di pubblicità, mentre il privilegio in
questione si ricollega unicamente alla trascrizione del preliminare, che svolge una
funzione di vera e propria pubblicità costitutiva: ciò comporta, secondo la banca, che
esso debba essere trattato alla stregua di un’iscrizione ipotecaria, con conseguente
applicazione, per la soluzione dei conflitti, non già dell’ad. 2748 2° comma c.c. (cui
andrebbe data un’interpretazione restrittiva, circoscritta ai soli privilegi “non
iscrizionali”), ma delle regole che prevedono la prevalenza della formalità di data
antecedente.
2.2) La ricorrente osserva, inoltre, che l’applicazione dell’art. 2748 2° comma c.c.
finirebbe con l’accordare al promissario acquirente una tutela maggiore in caso di
scioglimento del contratto che non in caso di stipula del definitivo e darebbe luogo
ad un palese contrasto con l’art. 2645 bis c.c., in quanto il creditore ipotecario può far
valere il suo credito sull’immobile se l’atto d’acquisto definitivo o la sentenza
emessa ai sensi dell’ad. 2932 c.c., sono trascritti in data successiva all’iscrizione

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dell’ipoteca.
2.3) BPI sostiene, infine, che la collocazione del privilegio in esame all’ultimo posto
nell’ordine di prevalenza dei privilegi immobiliari di cui all’art. 2780 c.c., dopo quelli
(per la concessione di acque e per tributi indiretti) che, ai sensi degli artt. 2772 4°
comma e 2774, 2° comma c.c., non possono essere esercitati in pregiudizio dei
diritti anteriormente acquistati dai terzi sugli immobili, integra anch’essa un’indiretta

deroga all’art. 2748, 2° comma c.c.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati,
sono fondati.
In data successiva alla proposizione del ricorso, le SS.UU. di questa Corte, con la
sentenza n. 21045/09 (cui si sono uniformate Cass. nn. 4195/012, 20974/012 e
341/012) hanno disatteso il principio enunciato da Cass. n. 17197/03 ed affermatosulla base di considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte dalla
ricorrente – che il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell’art.
2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata
esecuzione del contratto preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c., siccome
subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto
dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza
del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal 2° comma
dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.
L’orientamento delle SS.UU., non contrastato dai controricorrenti con nuovi
argomenti, è condiviso da questo collegio.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, con conseguente rinvio della
controversia al Tribunale di Novara in diversa composizione.
Il mutamento del precedente indirizzo espresso in materia da questa Corte,
intervenuto in data successiva alla proposizione del ricorso, costituisce giusto motivo
per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
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La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di
Novara in diversa composizione; dichiara interamente compensate fra le parti le
spese del giudizio di legittimità
Roma, 28 maggio 2014.

I cons. est.

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