Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17270 del 23/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20835-2014 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DEI LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARE 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI giusta procura in

calce al controricorso;

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 07/03/2014,

depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANCINO ROSSANA;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio., lette le memorie depositate dalla parti ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2. L’appello proposto dall’attuale ricorrente era dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Salerno, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 – bis e 436 – bis c.p.c., per essere il gravame infondato, sia pure con motivazione diversa da quella del primo giudice.

3. Contro l’ordinanza propone ricorso per cassazione la parte privata denunciando, fra l’altro, violazione degli artt. 348 – bis e ter e 436 – bis c.p.c..

4. L’INPS resiste con controricorso.

5. L’INAIL resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per essersi formato il giudicato sulla declaratoria di primo grado, di carenza di legittimazione passiva dell’Istituto, non impugnata con l’appello.

6. Ritiene il Collegio assorbente ogni altro rilievo che il ricorso, proposto avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., della quale la ricorrente assume (pur in memoria illustrativa) il carattere definitivo e il valore di sentenza, non sfugga alla delibazione di inammissibilità.

7. Invero non ricorre, nel ricorso all’esame, alcuna delle ipotesi in cui le Sezioni unite della Corte, con la recente sentenza n. 1914 del 2016, hanno affermato l’impugnabilità diretta dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la ricorrente denunziato, in termini sufficientemente specifici, vizi di natura processuale dell’ordinanza impugnata (limitatasi, nell’illustrazione del gravame, a dedurre la mera “irritualità” dell’ordinanza e a svolgere censure relative al merito della questione dedotta in causa).

8. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con il quale la parte ricorrente ha impugnato esclusivamente l’ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale.

9. Quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute – devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio; nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.

10. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

11. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inamissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarte, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA