Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17270 del 19/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7206-2019 proposto da:
M.W.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato OBERDAN CAPPONI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’. AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 3587/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ricorso ex artt. 391 bis e 365 c.p.c. M.W.L. ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 3587/2019 di questa Corte di Cassazione, pubblicata il 7.2.2019 nel giudizio 26698/17 R.G., poichè la stessa Corte aveva accolto il ricorso dell’Inps e cassato la sentenza impugnata nonostante che, in base agli atti di causa, risultasse l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal potere d’impugnazione in applicazione dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c.. La Corte di cassazione, ad avviso del ricorrente, non aveva considerato l’eccezione di tardività formulata nel controricorso e non si era avveduta che la sentenza fosse stata notificata e che fosse quindi decorso il termine breve per l’impugnazione.
L’Inps ha resistito con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso per revocazione è inammissibile per violazione del principio di specificità dal momento che non riproduce nè produce gli atti del precedente giudizio; ed in particolare il contenuto della relata di notificazione della sentenza di secondo grado, adempimento indispensabile al fine di consentire la verifica, sulla base del solo ricorso per cassazione, del presupposto al quale è collegata la deduzione dell’errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, ascritto alla sentenza impugnata.
Ed invero come ripetutamente affermato da questa Corte (sentenza n. 21716/2018, 12816/2002, Sez. U. n. 13863/2015) anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza proprio del ricorso per cassazione.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese sussistendo i presupposti dell’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020