Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1727 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1727 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 23870-2012 proposto da:
IANCU REMUS NCIRMS57H14Z129H, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LEONELLO AZZARINI giusta procura speciale in atti;

– ricorrente contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA
ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
EMILIA FAVATA giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 28/01/2014

«

– controficorrente avverso la sentenza n. 565/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 12/07/2011, depositata il 22/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale di Venezia, Remus Iancu conveniva in
giudizio l’I.N.A.I.L. al fine di sentir accertare che la patologia che lo
affliggeva alla spalla destra fosse stata originata dall’infortunio
occorsogli in occasione di lavoro in data 28/10/2002 e
conseguentemente per sentire condannare l’Istituto alla liquidazione
del danno per i postumi permanenti. Il Tribunale di Venezia accoglieva
parzialmente la domanda riconoscendo solo il diritto del ricorrente
all’indennità per inabilità totale temporanea dalla data dell’infortunio al
10/2/2003. A seguito di impugnazione da parte dello Iancu, la Corte
di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado. Riteneva
la Cotte territoriale che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la
dinamica dell’incidente fosse quella di un trauma diretto a carico del
gomito destro contro un container e non già quella di un trauma diretto
della spalla per la caduta di una tavola. Riteneva, inoltre, che l’affezione
riscontrata a carico della spalla fosse ricollegabile ad un intervento
complesso (insulto iatrogeno per la correzione della preesistenza) che
aveva portato alla modificazione anatomica, certamente non
riconducibile al trauma di specie.

Ric. 2012 n. 23870 sez. ML – ud. 14-11-2013
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14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Remus Iancu
affidandosi a tre motivi cui resiste l’I.N.A.I.L. con controricorso.
Con il tre motivi di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficiente
motivazione sulla dinamica del sinistro e sulle ragioni che hanno
indotto la Corte di appello ad aderire alle conclusioni del consulente

ricorrente nonché l’omessa motivazione in ordine all’istanza di
rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
I motivi sono manifestamente infondati.
Si osserva innanzitutto che la Corte territoriale, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, è pervenuta ad una ricostruzione della
dinamica dell’infortunio non già sulla base della consulenza tecnica
d’ufficio disposta in sede di giudizio di primo grado bensì
autonomamente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta ed in
particolare sulla base di quanto riferito e dettagliatamente riportato dai
sanitari che ebbero in cura il paziente. Ciò ha consentito al giudice di
appello di superare i rilievi critici della parte impugnante e di pervenire
ad una valutazione di correttezza dell’impostazione metodologica del
consulente tecnico d’ufficio, previa acquisizione da parte di
quest’ultimo dei chiarimenti ritenuti opportuni.
Peraltro il ricorrente lamenta una insufficiente motivazione senza
addurre alcun elemento che consenta di individuare nel ragionamento
della Corte veneziana, quale risulta dalla sentenza, il mancato o
deficiente esame del suddetto punto decisivo della controversia. Tale
vizio, come è noto, non può consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l’art.
360, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di legittimità il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
Ric. 2012 n. 23870 sez. ML – ud. 14-11-2013
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tecnico d’ufficio disattendendo le osservazioni critiche di parte

l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto
spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo,
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e
scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione.

causale tra l’evento morboso e l’infortunio verificatosi in occasioni di
lavoro costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione
sufficiente ed immuni da vizi logici e giuridici ( cfr. ex multis Cass. 4
luglio 1981; id. 19 marzo 1983 n. 1954).
Nel caso in questione, la Corte territoriale ha ritenuto,
conformandosi alle conclusioni della consulenza tecnica, che
l’affezione riscontrata a carico della spalla dello Iancu non fosse
compatibile con la dinamica del sinistro come ricostruita sulla base
delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dall’infortunato ai
sanitari del Pronto Soccorso e fosse ricollegabile ad un intervento
complesso (insulto iatrogeno per la correzione della preesistenza) che
aveva portato alla modificazione anatomica, certamente non
riconducibile al trauma di specie.
Trattasi di giudizio di fatto congruamente e logicamente motivato.
Peraltro, come è noto, qualora il giudice di merito fondi la sua
decisione sulle conclusioni del consulente tecnico officiato in giudizio,
facendole proprie, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza
argomentativa, la motivazione che recepisca,

per relationem, le

conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d’ufficio di cui
dichiari di condividere il merito è necessario che la parte alleghi le
critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a

quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di
Ric. 2012 n. 23870 sez. ML – ud. 14-11-2013
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Si aggiunga, poi, che la valutazione circa l’esistenza del nesso

decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni
critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza,
si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito,
inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex ~kis, Cass. 4 maggio 2009,
n. 10222). Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i

modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la
decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione
ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del
parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne
costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di
legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l’obbligo della
motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento
espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie
argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente
disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, le conclusioni
del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza
impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative
censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai
canoni fondamentali della scienza medico-legale sicché, in mancanza di
detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico,
sono inammissibili in sede di legittimità.
Infine si osserva che rientra nel potere del giudice di merito,
rinnovare in toto o in parte le attività peritali, disporre la sostituzione
del consulente o richiedere a quest’ultimo chiarimenti sulla relazione
già depositata, disporre un supplemento ovvero un’integrazione delle
indagini, rinnovare in toto o in parte le attività peritali e l’esercizio di tale
potere (come il mancato esercizio di esso) è ampiamente discrezionale
Ric. 2012 n. 23870 sez. ML – ud. 14-11-2013
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risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non è tenuto ad esporre in

(v., ex multis, Cass. 6 maggio 2002, n. 6469; id. 2 marzo 2006, n. 4660).
Per tale ampia discrezionalità che connota, in particolare, per quanto
qui rileva, l’esercizio del potere del giudice di disporre la rinnovazione
della consulenza tecnica d’ufficio, non è al riguardo esercitabile alcun
sindacato in sede di legittimità. In conseguenza, anche a fronte di una

d’ufficio, non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto
ovvero un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato
rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta
superflua anche per implicito (come accaduto nella fattispecie in
esame) sulla base del giudizio di esaustività e completezza dell’attività
diagnostico-valutativa dell’ausiliare ricavabile dalla motivata risposta da
questi fornita ai chiarimenti richiesti dalla Corte territoriale (v.,

ex

muhis, Cass. 5 febbraio 2004, n. 2151; id. 24 settembre 2010 n. 20227).
Ciò è accaduto nella fattispecie in esame in cui tale giudizio di
compiutezza si ricava dall’espresso riferimento alla motivata risposta
fornita dal consulente ai chiarimenti richiesti dalla Corte territoriale.
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore,
che contengono una esauriente replica anche ai rilievi di cui alla
memoria depositata dallo Iancu, siano del tutto condivisibili, siccome
coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Deve
ulteriormente precisarsi che la ricostruzione della dinamica
dell’infortunio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era
stata contrastata dall’I.N.A.I.L. (invero non genericamente ma) proprio
sul rilievo che il lavoratore avesse raccontato ai medici del pronto
soccorso di aver battuto il gomito piuttosto che la spalla (si veda, sul
punto, quanto riportato a pag. 5 del ricorso per cassazione). Nella
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esplicita richiesta della parte di disporre una nuova consulenza

specie, inoltre, il consulente tecnico ha espresso il proprio giudizio
proprio valutando la non compatibilità della patologia lamentata dal
ricorrente con la dinamica descritta in ricorso (del resto smentita da
quella “risultante dall’istruttoria come costantemente riportata e
dettagliamente reiterata dai sanitari che ebbero in cura il paziente”) ed

contrastato in questa sede di legittimità, che il danno riscontrato alla
spalla fosse ricollegabile al trauma di specie, essendo piuttosto
riconducibile ad una preesistente patologia involutiva.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza non sussistendo ragioni per un esonero del ricorrente ai
sensi dell’art. 152, disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione
successiva alla novella introdotta con il D.L. 30/9/2003 n. 269 conv.
in L. 24/11/2003 n. 326,

“ratione ternporis”

applicabile alla controversia

in esame.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore dell’I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità
che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

in ogni caso ha escluso, con giudizio medico legale non idoneamente

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