Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1727 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 12/03/2019, dep. 27/01/2020), n.1727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5413-2015 proposto da:

Taranto Sport Giochi Scommesse Srl elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Delle Milizie 34, presso lo studio dell’avvocato Amedeo

Bilotto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Massimo Giangregorio;

– ricorrente –

contro

D.C.M., ex lege domiciliato in Roma, p.zza Cavour c/o la

cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso in

proprio;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2602/2014 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari, meglio indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto dalla medesima ricorrente nei confronti dell’avvocato D.C. ed avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, con la quale era stata rigettata l’opposizione al precetto intimatole dal difensore per il pagamento di compensi professionali;

– la corte territoriale, dopo avere respinto le eccezioni preliminari dell’avvocato appellato, esaminava i motivi di appello (difetto di motivazione della pronuncia di prime cure, nullità della notifica del precetto) e ritenendo che l’appello non avesse alcuna ragionevole possibilità di essere accolto, in ragione della genericità, irrilevanza ed insussistenza delle doglianze proposte, lo dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

-la cassazione dell’ordinanza pubblicata e comunicata il 4/11/2014 è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’avvocato D.C.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile perchè proposto tardivamente oltre il termine di legge indicato nell’art. 348-ter c.p.c., comma 3;

– è doveroso, peraltro, osservare che il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza, che, però, è stata impugnata al di fuori dei casi consentiti;

– è stato infatti precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 1914/2016) che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodi e comma 2, primo periodo, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso;

– nel caso di specie le censure riguardano, invece, i principi di diritto applicati per pervenire alla decisione di merito, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3;

– tanto premesso, l’impugnazione risulta notificata il 31 gennaio 2015 a fronte della comunicazione della cancelleria dell’ordinanza della corte territoriale avvenuta il 4/11/2014 e, cioè, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 348-ter c.p.c., astrattamente applicabile anche all’impugnazione dell’ordinanza, nei casi consentiti (cfr. Cass. 20662/2016);

– l’inammissibilità del ricorso per il duplice ordine di ragioni dianzi evidenziato comporta che, in ragione della soccombenza, le spese, liquidate come in dispositivo, siano poste a carico della ricorrente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deì presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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