Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1727 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 25/01/2011), n.1727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32415/2006 proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato

CASTALDI Italo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MENGHINI LUCIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

Dott.ssa M.R. e Dott.ssa R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona

dell’Avv. F.M., nella sua qualità di Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 4 6, presso

lo studio dell’avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.S., GIANO ASSICURAZIONI S.P.A., B.C.,

B.P., C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 910/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 18/05/2005, depositata il

18/10/2005 R.G.N. 921/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato A.P. conveniva avanti al Tribunale di Mantova B.P., la S.p.A. Assitalia Ass.ni, C.N., P.S., la S.p.A. Giano Ass.ni e B.C. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivatigli da un incidente stradale.

Esponeva infatti che il (OMISSIS) alle ore 19,40 egli viaggiava lungo la S.S. n. (OMISSIS) in territorio del Comune di (OMISSIS) conducendo un autocarro Ape Piaggio diretto verso (OMISSIS) allorchè, all’altezza del negozio (OMISSIS), era stato urtato da un grosso cane lupo improvvisamente sbucato sulla carreggiata proveniente da un fosso sito alla destra, di proprietà di B.C. e per l’effetto dell’urto il triciclo aveva subito uno sbandamento alla propria sinistra ed era entrato in collisione con una BMW 320 di proprietà di P.S., guidata da C.N. e assicurata per la RCA presso la S.p.A. Giano Ass.ni.

Esponeva inoltre che, per effetto dell’urto, l’attore era stato proiettato fuori dal proprio veicolo ed era finito in strada.

Mentre l’ A. era sull’asfalto veniva ulteriormente investito da un veicolo Volkswagen Caddy condotto da B.P., trascinandolo per circa dieci metri.

Affermava l’ A. che da tale serie di infortuni era residuata una diminuzione della integrità fisica dell’ordine del 90%.

Precisava di avere ottenuto l’autorizzazione a procedere a sequestro conservativo dei beni di B.C. sino a concorrenza della somma di L. 400.000.000.

Resisteva la Giano Ass.ni contestando ogni addebito nei propri confronti e in quelli del proprietario del veicolo assicurato e della conducente. Affermava che pendeva procedimento penale e in quella sede sarebbe stata accertata la responsabilità dell’evento.

C. e P. si costituivano con proprie comparse contestando sia sull’ari sia sul quantum debeatur.

Si costituiva B.C. affermando che nulla dimostrava che i fatti si fossero svolti come riferito dall’attore e la mera presenza della carcassa del cane non era necessariamente ricollegabile all’urto di uno dei veicoli in questione con l’animale.

Si costituiva anche la RAS S.p.A. contestando la responsabilità del proprio assicurato, facendo presente che la polizza che lo garantiva aveva un massimale di sole L. 100.000.000.

Resisteva anche B.P. che affermava a sua volta di non avere avuto tempestiva percezione della situazione attesa l’oscurità, la mancanza di pubblica illuminazione e l’insufficienza di quella dei fari anabbaglianti doverosamente in funzione.

Resisteva anche la S.p.A. Assitalia.

Il Tribunale di Mantova con sentenza 23.1.2001 respingeva le domande di A. nei confronti di B.; dichiarava B. P. esclusivo responsabile del secondo incidente nei soli limiti delle lesioni oggettivamente derivatene e lo condannava in solido con la S.p.A. Assitalia a pagargli la somma di L. 14.250.000, oltre interessi.

Impugnava la predetta sentenza l’ A. per la riforma della sentenza.

Resistevano B. e C. – P., i quali, a loro volta impugnavano il capo della sentenza che ne aveva compensate le spese.

La Corte d’Appello di Brescia respingeva l’appello proposto da A. e gli appelli incidentali.

Ricorre per Cassazione A. con due motivi.

Resistono con controricorso la RAS S.p.A. e la Assitalia S.p.A..

Deposita memoria il ricorrente.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo al respingimento del primo motivo d’appello circa il mancato recepimento da parte del Giudice di primo grado di tutti gli elementi probatori concordanti ed univoci che hanno dimostrato il nesso di causalità tra lo sbandamento a sinistra del motocarro Ape e l’urto contro il medesimo del cane lupo “(OMISSIS)” di proprietà di B..

Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo al respingimento del secondo motivo di appello afferente l’urto che gli ha prodotto la rottura della terza vertebra dorsale rendendolo paralitico in particolare per contraddittoria motivazione sulla mancata conclusione che l’urto fatale sia stato quello dell’autocarro Volkswagen Caddy (art. 360 c.p.c., n. 5).

Si tratta di due eventi che si erano succeduti con un apprezzabile intervallo temporale tanto che il titolare del vicino negozio, richiamato dall’urto dell’APE contro la BMW era corso fuori per rendersi conto dell’accaduto e si era inutilmente sbracciato per segnalare al sopraggiungente B. la presenza in terra del corpo di A..

I due motivi devono trattarsi congiuntamente.

I motivi così come formulati in epigrafe hanno carattere generico.

Si rileva in particolare la inammissibilità delle doglianze atteso che il ricorrente si limita a rilievi sostanzialmente generici e comunque diretti a suffragare valutazioni diverse da quelle esposte nell’impugnata sentenza e non a individuare specifici vizi nella motivazione.

Al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cos’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Si osserva infine che la sentenza impugnata è razionale nella valutazione degli elementi posti a base dell’espresso convincimento ed il giudizio è operato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 a favore dell’Assitalia e in Euro 2.700,00 a favore della RAS, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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