Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1727 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1727 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26184-2012 proposto da:
CAPIZZI VINCENZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE PELUSO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI VARESE;
– intimata –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata 1’11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1. Vincenzo Capizzi propone due motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 52/43/12 dell’Il aprile 2012 con la quale la commissione
tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha
ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni
notificatogli dall’agenzia delle entrate in revoca di agevolazione per imposta
di registro, ipotecaria e catastale (mancato ritrasferimento dell’immobile

dell’articolo 1, 6″ comma, tariffa I parte all.d.P.R. 131/86, sull’atto di
acquisto immobiliare registrato il 22 maggio 2006.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto, per quanto qui
ancora rileva, che effettivamente il Capizzi fosse decaduto dalla
agevolazione per mancato ritrasferimento dell’immobile nel termine di tre
anni dall’acquisto; non essendo qui invocabile il maggior termine di quattro
anni dall’ultimazione dell’intervento di recupero edilizio di cui a differente, e
non richiesta, agevolazione.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Capizzi lamenta – ex art.360, 1^ co.
nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 legge
168/82 in riferimento agli artt. 27 segg. legge 457/78, nonché omessa e
contraddittoria motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale
omesso di considerare che l’agevolazione in oggetto (identificabile in quella
prevista dalla normativa testé richiamata) presupponeva un requisito
oggettivo (inserimento dell’immobile in piano di recupero) ed un requisito
soggettivo (identificazione dell’acquirente per il soggetto attuatore del
recupero), entrambi sussistenti. Per contro, la revoca del beneficio non
poteva essere disposta quando il mancato rispetto del termine di rivendita
fosse dipeso, come nella specie, dal notevole ritardo con il quale gli uffici
amministrativi avevano rilasciato i titoli autorizzativi dell’intervento edilizio.
§ 2.2 Il motivo è infondato.
Il giudice di merito ha appurato, confermando in ciò la decisione di primo
grado, che il contribuente aveva richiesto – nell’atto di acquisto in oggetto
– “l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 6^, tariffa prima parte
allegata al d.P.R. 131/86”.

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Ric.n.26184/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

entro tre anni dall’acquisto); agevolazione da lui richiesta, ai sensi

Vale a dire, l’agevolazione dell’imposta proporzionale di registro con
aliquota ridotta all’1%, secondo quanto – appunto – previsto dalla
disposizione testé richiamata (nella formulazione all’epoca vigente),
secondo cui: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di
fabbricato e’ esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo
10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e’ effettuato nei confronti di

la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari
che intende trasferirli entro tre anni: 1%”.
Nell’atto di acquisto, pertanto, il Capizzi si impegnò a trasferire
l’immobile, nell’ambito dell’oggetto principale della propria impresa, entro
tre anni; e fu a fronte di tale impegno che scontò l’imposta agevolata.
Senonchè, la scelta per l’agevolazione in questione rispose all’esercizio di
una facoltà del contribuente, insuscettibile di successiva modificazione. Ciò
sia per i suoi connotati negoziali irretrattabili; sia per il necessario
collegamento funzionale e cronologico univocamente stabilito dalla legge
tra il momento di esercizio dell’opzione e la stipula stessa dell’atto nel
quale quest’ultima deve essere consumata; sia, ancora, per la basilare
esigenza di certezza e stabilità dei presupposti impositivi, così come della
relativa attività accertativa dell’amministrazione finanziaria.
Correttamente, dunque, la commissione tributaria regionale non ha dato
ingresso alla tesi del contribuente, secondo cui si verterebbe, nella specie,
della diversa agevolazione di cui all’articolo 5 1.168/82 (“Nell’ambito dei
piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa, privata purche’
convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978,
n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il
recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura
fissa”);

con conseguente dilazione del termine di ritrasferimento

dell’immobile in quattro anni dall’esaurimento dell’intervento di recupero.
La circostanza che l’agevolazione richiesta dal Capizzi non fosse
quest’ultima, ma quella di cui all’articolo 1, 6″ co.Tariffa cit., doveva del
resto evincersi dall’avvenuta registrazione dell’atto con applicazione
dell’imposta, non già in misura fissa (come consentito dall’art.5 cit.), bensì

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Ric.n.26184/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata

in misura proporzionale, sebbene ridotta all’aliquota minima dell’i% (come
appunto stabilito dalla Tariffa all. d.P.R. 131/86 cit.).
Ciò posto, la sentenza impugnata è indenne dalla censura che le viene
mossa, essendo il contribuente decaduto dal beneficio proprio per non aver
trasferito l’immobile entro tre anni dall’acquisto, diversamente da quanto si
era impegnato a fare nel rogito; circostanza, quest’ultima, che nella sua
oggettività doveva reputarsi pacifica in causa. In tal senso depone anche

non aver rispettato tale termine (tre anni dall’acquisto), salvo sostenere
che l’inosservanza era dipesa da fatto a lui non imputabile.
Nemmeno quest’ultima ed estrema tesi poteva però trovare
riconoscimento nella sentenza impugnata.
Ciò perché – indipendentemente dal problema dei limiti di operatività
delle ipotesi di ‘forza maggiore’ in materia di agevolazioni tributarie – è
dirimente osservare come il

‘factum principis’ sia stato dallo stesso

contribuente qui ricollegato ad un evento (il rilascio delle autorizzazioni
amministrative all’espletamento dell’intervento di recupero edilizio) del
tutto ininfluente ai fini di causa; perché estraneo agli elementi costitutivi
della fattispecie di agevolazione, appunto individuabile in quella di cui
all’art.1, co.6^ Tariffa cit., e non altrimenti.
Pertanto, sulla base di quest’ultima disciplina di favore, il trasferimento
immobiliare poteva (doveva) avvenire nei tre anni indipendentemente
dall’intervento di recupero, così come dalla richiesta e dal conseguimento
dei relativi titoli autorizzativi presso i competenti uffici pubblici.
§ 3.

Con il secondo motivo di ricorso

si deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 10 legge 212/00, oltre a carente motivazione. Per non
avere la commissione tributaria regionale rilevato l’inapplicabilità delle
sanzioni, nonostante che il mancato rispetto del termine di legge fosse
dipeso, non da volontà del contribuente (che aveva fatto affidamento su
norme disorganiche, ed oggetto di diversa interpretazione), ma da fatto
imputabile alla pubblica amministrazione.
Anche questo motivo è infondato.
E’ indirizzo affermato (tra le ultime: Cass. 23845/16) che: “in tema di
sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza

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Ric.n.26184/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

quanto sostenuto in ricorso dal medesimo Capizzi, il quale non ha negato di

normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla
responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell’art. 10, comma 3,
del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula
una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari
della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a
quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di
interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al

di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione”.
Nel caso in esame non sussisteva nessuno dei requisiti di non
sanzionabilità così individuati.
Si deve anzi considerare come i presupposti dell’agevolazione – ancora
una volta riguardati solo ed esclusivamente ex art.1, co.6^ tariffa cit. fossero delineati in maniera del tutto piana e lineare dalla norma fiscale,
come su riportata; segnatamente nell’aspetto fondamentale rappresentato
dalla individuazione del comportamento (la rivendita dell’immobile entro tre
anni dall’acquisto) costituente la ‘ratio’ stessa dell’agevolazione; nonché
nelle conseguenze (decadenza) dell’inosservanza o intempestività di tale
comportamento. Né – per altro verso – sono stati indicati atti o
comportamenti incerti, fuorvianti o anche soltanto poco chiari da parte
dell’ente impositore, così da inficiare l’affidamento del contribuente.
Nemmeno, infine, potrebbe il Capizzi invocare la propria buona fede e la
non sanzionabilità del proprio inadempimento per effetto dei ritardi della
pubblica amministrazione; essendo, come detto, questi ultimi relativi quand’anche effettivamente dimostrati – ad un elemento del tutto estraneo
alla fattispecie agevolativa richiesta, fatta oggetto di diverso specifico
impegno attuativo da parte del contribuente.

Pqm
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00; oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
22 novembre 2017.
Il Presidente
Canillla Di Iasi

giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere

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