Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1727 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3790/2016 proposto da:

L.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA

66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1912/2015 della CORTI D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Perugia con decreto del Consigliere delegato del 21 luglio 2015 dichiarava improponibile il ricorso proposto da L.M.F. con il quale era richiesta la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto non risultava che la sentenza che aveva definito il giudizio fosse ancora passata in giudicato.

Per l’effetto condannava la ricorrente anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

A seguito di opposizione, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 29/12/2015, confermava il decreto opposto, ritenendo che fosse stato correttamente applicato la L. n. 89 del 2001, art. 4, come novellato nel 2012, nella parte in cui pone come requisito di proponibilità della domanda di equa riparazione, il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il provvedimento presupposto.

Infatti, la decisione che ha chiuso il giudizio al quale ha preso parte la L.M. è stata pubblicata il 22 maggio 2015, e non risulta essere stata notificata, con la conseguenza che per il passaggio in giudicato è necessario attendere il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nella fattispecie ancora di un anno.

Alcuna rilevanza poteva poi assegnarsi alla transazione intervenuta tra la ricorrente e la convenuta Unipol, posto che al giudizio avevano preso parte anche altri soggetti, estranei all’accordo transattivo, per i quali continuava a valere il termine lungo per il passaggio in giudicato. Andava altresì disattesa la richiesta di sospensione del procedimento ex L. n. 89 del 2001, in attesa del passaggio in giudicato, e risultava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della medesima legge in quanto la parte interessata avrebbe potuto notificare la sentenza, accelerando il suo passaggio in giudicato. Infine era da reputarsi corretta la condanna della ricorrente al pagamento della somma ai sensi dell’art. 5 quater, dovendosi far rientrare l’improponibilità della domanda ex art. 4, nel più ampio genus dell’inammissibilità previsto dalla legge.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

L’intimato Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, nonchè degli artt. 292 e 327 c.p.c..

Si deduce che in realtà la condizione alla quale è subordinata la proposizione del ricorso per equa riparazione non è il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il processo presupposto, quanto la certezza che lo stesso processo non possa essere poi proseguito.

Tale situazione ricorre indubbiamente nel caso, che si configura nella fattispecie in esame, in cui le parti abbiano concluso una transazione che ha posto fine ad ogni controversia.

Inoltre sarebbe impedita la possibilità, pur prospettata dal provvedimento impugnato, di ottenere una riduzione dei termini per la formazione del giudicato, in quanto non è possibile avvalersi della previsione dell’abbreviazione del termine per impugnare quando una delle parti sia contumace.

In via subordinata, e nell’ipotesi in cui si ritenga che la lettura delle norme sia conforme a quella sostenuta dai giudici di merito, si prospetta la questione di legittimità costituzionale delle medesime per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alle previsioni della CEDU, in quanto la necessaria posticipazione della domanda di equa riparazione al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio presupposto viene a violare il principio di effettività della tutela rimediale interna, in contrasto con l’art. 134 della CEDU.

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, in quanto la norma presuppone per l’irrogazione della sanzione, l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, evidenziandosi altresì l’assoluto difetto di motivazione della pronuncia gravata.

Il terzo motivo denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, prospettandosi, in caso di accoglimento del primo motivo, e di decisione nel merito da parte di questa Corte, il contrasto della norma citata con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui commisurano l’indennizzo all’importo riconosciuto dal giudice, e ciò anche per le parti soccombenti nel giudizio presupposto.

Il primo motivo è evidentemente infondato quanto alla pretesa di poter prescindere dalla formale adozione di un provvedimento che definisca il processo presupposto, potendosi a tal fine far riferimento alla certezza che il processo comunque non possa essere proseguito.

Ed, infatti costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, sebbene in relazione alla vecchia formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, quello per il quale (cfr. Cass. n. 6185/2010) ai fini del rispetto del termine per proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo decorre dal giorno della cancellazione della causa dal ruolo, anche se la definizione della lite dipenda da una transazione stragiudiziale, non potendosi fare riferimento, ai fini della predetta decorrenza, al momento di conclusione dell’accordo, i cui effetti vengono in evidenza solo quando siano fatti rifluire nel processo e facciano così cessare il dovere del giudice di provvedere sulla domanda, mentre il tempo lasciato trascorrere per abbandonare il processo, o chiederne la chiusura, rileva ai soli fini dell’imputazione, alle parti e non allo Stato, della responsabilità per l’ulteriore durata del processo.

In senso conforme si veda anche Cass. n. 5398/2005, secondo cui il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 ss., può essere fatto valere, in ipotesi di giudizio definito con transazione stragiudiziale, con riferimento al protrarsi irragionevole della durata della controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce sul processo con declaratoria di cessazione della materia del contendere o provvedimento di estinzione, nonchè Cass. n. 27719/2009, secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il termine per la proposizione della relativa domanda decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo (nella specie, la cancellazione della causa dal ruolo), a nulla rilevando eventi ad esso estranei, quale la stipulazione di un atto di transazione, che resta, dunque, estraneo all’ambito del giudizio ed improduttivo di effetti limitativi sotto il profilo indennitario (conf. Cass. n. 25355/2013).

Ritiene il Collegio che tali precedenti sebbene riferiti al diverso contesto di cui alla disciplina in tema di equo indennizzo precedente la riforma del 2012, per la quale la definizione del processo rilevava ai fini del rispetto del termine semestrale oltre il quale non era data la possibilità di agire per il riconoscimento dell’equa riparazione, si prestino ad orientare anche la soluzione da adottare alla luce della novella dell’art. 4, che oggi dispone che la domanda di equa riparazione presupponga la previa definizione con provvedimento definitivo del procedimento presupposto.

Ne consegue che risulta del tutto irrilevante a tal fine la circostanza che sia intervenuta una transazione tra (solo alcune delle parti, e che comunque debba aversi riguardo ai fini che qui interessano, alla formazione del giudicato sulla sentenza che ha chiuso il processo.

Quanto alla pretesa incostituzionalità della previsione di cui all’art. 4, deve ritenersi che le argomentazioni di parte ricorrente meritino seguito.

Effettivamente deve reputarsi che, nel ritenere che la proponibilità della domanda di equa riparazione sia esclusa prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, la Corte territoriale si sia conformata alla giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Sul punto, vale la pena di ricordare che l’originario tessuto normativo della L. n. 89 del 2001, (c.d. legge Pinto) ha subito significative modifiche ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, che ha – tra l’altro – sostituito proprio la L. n. 89 del 2001, art. 4.

Infatti, mentre l’originario testo di tale ultima disposizione prevedeva che “La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva”, ora – a seguito della riforma del 2012 – l’art. 4 della legge Pinto stabilisce che “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.

Seppure sul piano puramente letterale il nuovo testo non esclude espressamente la proponibilità della domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio presupposto, tuttavia alla esclusione di tale proponibilità si è pervenuti a seguito di un’interpretazione fondata sul criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore; valorizzando il fatto che la riforma del 2012 ha condizionato l’an e il quantum del diritto all’indennizzo alla definizione del giudizio, prevedendo anche una serie di ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo dipendenti dalla condotta processuale della parte e financo dall’esito del giudizio (condanna del soccombente a norma dell’art. 96 c.p.c.).

Si è così affermato, nella giurisprudenza di questa Corte suprema costituente ormai “diritto vivente”, che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nel regime introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l’impugnazione ordinaria (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 13324 del 26/07/2012, Rv. 623537; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21859 del 05/12/2012, Rv. 624426) ovvero al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione che rigetta o dichiara l’inammissibilità del ricorso, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21863 del 05/12/2012, Rv. 624239).

La conclusione secondo cui la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa durante la pendenza del giudizio nel cui ambito la violazione della ragionevole durata del processo si assume essersi verificata è stata condivisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 febbraio 2014 n. 30.

Il giudice delle leggi, nel vagliare la questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1) in riferimento all’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha ritenuto sussistente il denunciato vulnus delle norme costituzionali, come integrate dalle norme della CEDU in forza del parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. (nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), ritenendo che il differimento della esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività anche alla stregua del parametro di cui all’art. 13 CEDU. Ha tuttavia ritenuto che l’intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio – non fosse ammissibile, “sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perchè la modalità dell’indennizzo non potrebbe essere definita a rime obbligate a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo”.

La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 30 del 2014, ha pertanto invitato il legislatore ad intervenire per risolvere, nell’esercizio della discrezionalità che gli compete, il vulnus costituzionale riscontrato, concludendo tuttavia che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia”.

A seguito di tale pronuncia, questa Suprema Corte ha prima affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 4, – laddove subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo alla condizione della sua preventiva definizione – non può essere disapplicato dal giudice in forza della sentenza costituzionale n. 30 del 2014, da questa evincendosi che la norma resta legittima, sia pure ad tempus, in attesa della sua riscrittura da parte del legislatore (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015, Rv. 636597); successivamente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4, ritenendo che il legislatore, con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 777), introducendo un sistema di rimedi preventivi diretti a impedire la stessa formazione del ritardo processuale (artt. 1 bis e 1 ter della legge Pinto), avesse aderito all’invito rivoltogli dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 30 del 2014 (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13556 del 01/07/2016, Rv. 640328).

Orbene, il Collegio, come già ritenuto in una precedente occasione, dissente da tale ultima decisione e ritiene – invece – che, con la L. n. 208 del 2015, il legislatore non abbia risolto il problema oggetto del monito rivoltogli dalla Corte costituzionale.

Infatti, il sistema di rimedi preventivi introdotto dalla recente legge del 2015 è volto a prevenire la irragionevole durata del processo; esso, tuttavia, non sfiora il problema della effettività della tutela indennitaria una volta che l’irragionevole durata del procedimento si sia verificata, come è evidenziato dal fatto che la nuova normativa ha lasciato inalterato il testo dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001 (come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d)), che detta i termini di proponibilità della domanda di equa riparazione.

In particolare, il Collegio ritiene che, anche a seguito della L. n. 208 del 2015, è rimasto irrisolto il problema del differimento dell’esperibilità del ricorso sino alla definizione del procedimento presupposto; problema che presenta perduranti profili di illegittimità costituzionale del vigente testo della L. n. 89 del 2001, art. 4, – in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, – nel momento in cui si risolve nella definitiva inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, pur quando, nelle more, il provvedimento che ha definito quest’ultimo sia passato in cosa giudicata.

Sul punto, non va sottaciuto che l’adeguamento dell’impianto normativo della legge Pinto alle norme costituzionali e a quelle della CFDU non implica necessariamente la messa in discussione del principio – posto a base della detta legge – per cui l’equa riparazione può essere riconosciuta solo a seguito della conclusione del procedimento presupposto. Anzi, può rilevarsi come risultano del tutto ragionevoli e, per certi versi, costituzionalmente obbligate le scelte del legislatore di prevedere ipotesi di esclusione dell’indennizzo (art. 2, comma 2 quinquies) collegate alla colpevole condotta della parte, come tali verificabili solo avuto riguardo all’esito definitivo del procedimento; e d’altra parte, sarebbe difficile non intravedere una lesione del parametro costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) ove la normativa relativa all’equo indennizzo dovesse consentire la proposizione di plurime domande in corrispondenza del numero dei gradi o delle fasi del medesimo procedimento presupposto, con un effetto di moltiplicazione delle controversie che potrebbe sfociare persino in quel deprecabile fenomeno che la dottrina definisce “abuso del processo”.

Ciò, tuttavia, non può significare che la proposizione della domanda di equo indennizzo in pendenza del giudizio presupposto comporti la definitiva inaccoglibilità della pretesa indennitaria; essendo in tal caso evidente come la L. n. 89 del 2001, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), come interpretato nel diritto vivente, risulti difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della CEDU.

In altre parole, la previsione che la domanda di equo indennizzo possa validamente proporsi solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto non può tradursi – sul piano della legittimità costituzionale – nella definitiva inammissibilità della domanda erroneamente proposta prima di tale passaggio in giudicato.

Nella specie, la ricorrente, avendo proposto domanda di equo indennizzo prima che passasse il giudicato il provvedimento che aveva definito il giudizio presupposto, si è vista precludere del tutto l’accesso alla tutela indennitaria. Risulta perciò sussistente l’evidenziato vulnus costituzionale e risulta rilevante la relativa questione di legittimità costituzionale, che va nuovamente sottoposta al giudice delle leggi, stante il perdurante inadempimento del legislatore al monito impartito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 2014.

In definitiva, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui subordina al passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto la proponibilità della domanda di equo indennizzo.

Ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, alla dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, segue la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione visti l’art. 134 Cost., e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1;

dispone la sospensione del presente giudizio;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri;

ordina, altresì, che l’ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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