Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17269 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19232-2014 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9646/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/11/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria depositata dalla parte ricorrente ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15 novembre 2013, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’attuale ricorrente nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato con detta società per il periodo 5.10.2000 – 31.1.2001 e, per l’effetto, a far dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condanna della società alla sua riammissione in servizio ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

3. Il termine al contratto era stato apposto “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

4. La Corte territoriale rilevava che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso desumibile dai comportamenti tenuti dall’appellante incompatibili con la volontà di prosecuzione del rapporto.

5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il ricorrente, affidato a tre motivi.

6. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

7. Con il primo articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112 e 418 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 434 e 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 342 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 416, 418, 434, 436 e 437 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di rilevare d’ufficio la inammissibilità dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

8. Si assume, infatti, che tale questione avrebbe dovuto formare oggetto di espressa domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado non potendo essere considerata una eccezione in senso stretto. Pertanto, aveva errato tanto il primo giudice a decidere su una domanda non ritualmente introdotta che la Corte di appello a non rilevarne d’ufficio la inammissibilità.

9. Il motivo è qualificabile come infondato.

10. La tesi svolta dal ricorrente, secondo cui sarebbe stata necessaria una domanda riconvenzionale per eccepire la risoluzione per mutuo consenso (per cui il giudice di merito avrebbe deciso su una domanda non ritualmente introdotta nel giudizio) trova infatti piena smentita nel principio enunciato da questa Corte di legittimità (Cass. 23424 del 10 novembre 2001; Cass. n, 10526 del 7 maggio 2009) secondo cui, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l’accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato a seguito di illegittima apposizione del termine, che il rapporto di lavoro medesimo si e risolto per mutuo consenso costituisce eccezione in senso proprio e, pertanto, deve essere ritualmente formulata nella memoria di costituzione di cui all’art. 416 c.p.c..

11. Orbene, posto che la stessa ricorrente ammette che in primo grado la società convenuta aveva proposto una eccezione preliminare di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è evidente che nessuna violazione processuale è stata posta in essere dal giudice di primo grado e dalla (Corte di appello.

12. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1421 e 1422 c.c., nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in quanto la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto ricorrente una ipotesi di scioglimento del rapporto per mutuo consenso senza considerare che il mero decorso del tempo era un elemento di per sè solo inidoneo a significare una inequivocabile volontà della parte di risolvere il rapporto ciò in considerazione della imprescrittibilità dell’azione di nullità del termine ex art. 1422 c.c..

13. Il motivo è fondato.

14. Invero, l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; Cass. sez. lav n. 17150 del 24/6/08; Cass. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; Cass. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; Cass. sez. lav. n. 17674 dell’1/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per se insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

15. D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e ex art. 1419 c.c., comma 2.

16. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione “ex lege” per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale con può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010).

17. Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe “contra legem” anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti.

18. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003).

19. Tali non possono ritenersi le circostanze indicate dal giudice del gravame come significative (il decorso del tempo accompagnato dalla inerzia del lavoratore e al comportamento processuale di assenza alla prima udienza) che già in altre pronunce di questa Corte, per il loro significato non univoco, non sono state apprezzate come fatti concludenti ai fini della configurazione di una ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

20. Rimane assorbito il terzo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c., perchè la ritenuta risoluzione per “mutuo consenso” sarebbe nulla per difetto di forma integrando una rinuncia ad un diritto che avrebbe dovuto avere la forma scritta ed essere operata innanzi agli organi previsti dalla legge (magistrato, commissione di conciliazione presso la DPL, o accordo in sede sindacale).

21. Per tutto quanto sopra considerato, deve accogliersi il ricorso limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo, con la cassazione della impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a nuove esame, alla luce di quanto sin qui detto, ed anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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