Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17269 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23629-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONETTA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 17/2018, la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS dichiarava legittima la pretesa restitutoria dell’Inps nei confronti di D.C.R. in relazione alla sola annualità 2010 confermando nel resto la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda attorca in relazione alle somme pretese per altre annualità. Secondo la Corte d’appello, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, in relazione ai redditi del 2008 dichiarati nel 2009, la richiesta di ripetizione dell’INPS notificata il 27 luglio 2010 era tardiva rispetto ai ratei sino a tutto il 2009 (in considerazione della produzione del mod. Red 2009 entro il 30 giugno 2009) ed era certamente tempestiva per i ratei del 2010.

Avverso tale pronuncia l’INPS, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura al quale D.C.R. ha resistito con controricorso;

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 421, art. 13, comma 2, posto che, secondo la Corte d’Appello, l’INPS poteva ripetere solo quanto indebitamente percepito dalla pensionata nel 2010 poichè, dovendo la pensionata comunicare i propri redditi agli enti previdenziali entro il trenta giugno di ogni anno, il recupero potrebbe avvenire soltanto entro l’anno successivo a quello di comunicazione; al contrario nel caso di specie il recupero era legittimo anche per gli anni 2008, 2009, in quanto una volta ricevuta dal pensionato in un certo anno la comunicazione reddituale, che per sua natura è relativa all’anno precedente, l’INPS deve effettuare la verifica annuale entro lo stesso anno in cui ha ricevuto la comunicazione e poi, entro l’anno successivo, deve procedere al recupero.

Il ricorso, è fondato in quanto, secondo il principio di recente affermato da questa Corte, (sentenza n. 3802 del 08/02/2019) “In tema di indebito previdenziale, la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che l’INPS deve procedere alla verifica nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell’eventuale indebito”.

Pertanto nel caso di specie la richiesta di ripetizione dell’INPS notificata il 27 luglio 2010 era tempestiva anche in relazione ai ratei erogati ratei sino a tutto il 2009, in quanto esercitata appunto nell’anno successivo a quello in cui ha avuto conoscibilità della situazione reddituale. La controversia va dunque decisa sulla base dei principi come sopra affermati.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa deve essere rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo che si conformerà ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA