Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17269 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15087/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

S.M.E.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 408/45/13, depositata il 9 dicembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9 dicembre 2013, che ne aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado favorevole alla S.M.E.C. Srl in liquidazione e a C.G. (i contribuenti): con il ricorso originario i contribuenti avevano impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con cui erano stati accertati maggiori ricavi e reddito di impresa superiori rispetto a quelli dichiarati, ed era stato ingiunto il pagamento dei conseguenti tributi, sanzioni ed interessi;

– il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado ribadendo che il mancato invio del questionario alla società inoltrato allo studio di tale R. presso il quale la società non aveva eletto domicilio – aveva viziato tutta la successiva procedura di accertamento analitico-induttivo, posta in essere ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2 lett. d-bis); considerava irrilevante la richiesta di accertamento con adesione formulata dai contribuenti, in quanto non era conseguita all’inoltro del questionario, ma era stata successiva alla notifica dell’avviso di accertamento;

– il ricorso è affidato a due motivi; i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce: “violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sul rilievo che l’omessa notifica del questionario non aveva pregiudicato l’efficacia dell’accertamento analitico-induttivo, comunque fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta e dello studio di settore, e sulla base delle presunzioni semplici ricavate dalle anomalie gestionali rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci; comunque, ad avviso della ricorrente, la CTR, ritenuto inefficace l’accertamento induttivo-puro, avrebbe dovuto fare applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma, quali ricavati dall’avviso di accertamento;

– la censura è fondata per la ragione che segue;

– dal verbale di accertamento, riprodotto ai fini dell’autosufficienza del ricorso alla pag. 6, si evince che l’ufficio, avendo accertato lo scostamento sensibile dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore calcolati con il sistema GE.RI.CO. per l’anno di riferimento (e per quelli successivi), ritenuta “l’inattendibilità della gestione aziendale”, ha proceduto ad un accertamento analitico-induttivo dei ricavi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), mettendo in rilievo i seguenti elementi – valutabili in termini di presunzioni gravi, precise e concordanti – indicativi di un andamento imprenditoriale economicamente illogico: a) a fronte dell’aumento costante del volume di affare degli acquisti, deponente per un’attività in crescita, il risultato reddituale della società era stato sempre modesto con un picco negativo nel 2007; b) la società aveva sempre sostenuto costi per pubblicità e propaganda per un considerevole importo; c) uno dei soci, C.G., aveva dichiarato per alcuni periodi d’imposta pregressi redditi imponibili pari a zero o estremamente modesti, tali da non consentire il sostentamento proprio e del coniuge;

– la prospettazione erariale è in linea con l’orientamento di questa Corte, che ha affermato che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. n. 20857 del 2007; Cass. n. 9084 del 2017); si è, inoltre, rilevato che la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. n. 14428 del 2005 e Cass. n. 9084 del 2017 cit.).

– nel caso in esame, la CTR ha omesso di valutare i rilievi dell’ufficio avendo erroneamente ritenuto che l’accertamento, fondato sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), fosse nullo per l’irrituale invio del questionario;

– in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania; il secondo motivo con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla grave incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desunti dallo studio di settore, è assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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