Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17269 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., R.A., E.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato FELSANI MARIA CECILIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato STORACE ISIDE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1377/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/01/2008 r.g.n. 215/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 dicembre 2007 la Corte d’Appello di Genova, per quanto rileva in questa sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 5 dicembre 2005 ha rigettato la domanda proposta da C.M., R.A. ed E.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni per i periodi lavorativi indicati in ciascun ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, durante i quali erano stati esposti all’amianto, e la conseguente condanna dell’I.N.P.S. alla rivalutazione, sotto il profilo contributivo, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5, dell’intero periodo di esposizione all’amianto. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base delle risultanze dell’accertamento tecnico d’ufficio disposto durante il secondo grado di giudizio, secondo cui nessuno dei lavoratori ed in nessuno dei reparti dello stabilimento OMSAV di Savona presso cui avevano prestato la propria attività lavorativa, era stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alla soglia fissata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il C., il R. e l’ E. articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da C.F. privo di procura alle liti.

Riguardo agli altri ricorrenti, con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ed omessa motivazione in punto rinnovo della CTU già esperita in primo grado. In particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato il rinnovo della CTU nè la preferenza nell’accogliere le conclusione della consulenza disposta in grado di appello anzichè di quella disposta nel giudizio di primo grado.

Con secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di norme di diritto e violazione o errata applicazione degli artt. 156, 194 e 195 cod. proc. civ. e art. 90 disp. att. cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio, e nullità della CTU. In particolare si assume che sarebbero state violate norme a garanzia della difesa non essendo stato posto l’elaborato peritale a disposizione delle parti prima del suo deposito come disposto in sede di conferimento dell’incarico; inoltre il consulente d’ufficio avrebbe manifestato un evidente pregiudizio prima e nel corso delle indagini peritali.

Con terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, e difetto di motivazione in ordine all’eccezione di nullità della CTU. Con quarto motivo si deduce insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, difetto di motivazione in ordine alla prevalenza attribuita alle conclusioni della CTU esperita in secondo grado rispetto alla CTU esperita in primo grado, nonchè riguardo alle censure mosse alla CTU di secondo grado, con specifico riferimento ad arbitrarietà dei criteri adottati, mancato esame delle risultanze probatorie, utilizzo di documentazione preesistente al giudizio, estranea agli atti di causa e non autorizzata dal Giudice.

Con quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello ha posto a carico degli appellati soccombenti la metà delle spese di CTU, mentre tali spese rientrerebbero negli oneri a cui si applica la regola dell’esonero dell’assicurato secondo il regime dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. I primi quattro motivi devono essere rigettati per omessa o insufficiente indicazione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. In particolare, per quanto riguarda il primo, il terzo ed il quarto motivo relativi al vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (per tutte Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556). Nel caso in esame i suddetti motivi relativi alla motivazione non contengono alcuna indicazione di sintesi nel senso sopra detto. Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo in cui si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) il quesito di diritto risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Il quinto motivo è invece fondato. Le spese di CTU rientrano negli oneri cui si applica la regola dell’esonero dell’assicurato (per tutte Cass. 8 aprile 2000 n. 4481), mentre alla fattispecie in esame va applicato l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto la norma innovativa trova applicazione ai procedimenti iniziati con ricorso introduttivo del giudizio depositato dal 1 ottobre 2003 (Cass. sez. un. 24 febbraio 2005 n. 3814), per cui le limitazioni di reddito introdotte dalla norma citata ai fini della gratuità del giudizio, non sono applicabili ai procedimenti, come il presente, introdotto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. citato. Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto dai ricorrenti R. A. ed E.A. per le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di C.F.;

rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto da R.A. ed E.A. per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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