Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17268 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAIMONDO TOMMASO, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

9/10/08, depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 ottobre 2008, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.S. nei confronti del Ministero della salute e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992 n. 210, per la cirrosi epatica accertata nel 1992 e contratta a seguito della trasfusione cui era stato sottoposto nel dicembre 1954.

Nell’accogliere l’impugnazione dell’Amministrazione, che aveva nuovamente eccepito la decadenza triennale per l’attribuzione del beneficio, già sollevata in primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto, in applicazione della L. 25 agosto 1997 n. 238, che dies a quo per il calcolo del suddetto termine, per le patologie contratte anteriormente alla normativa introduttiva del beneficio, è l’entrata in vigore della legge ora richiamata.

La cassazione della sentenza è domandata dal soccombente con ricorso basato su due motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3 (primo motivo) e violazione e falsa applicazione della L. 25 agosto 1997, n. 238, art. 1, comma 9, (secondo motivo). Deduce che l’assenza di una esplicita previsione nel testo della norma del 1992, prima della modifica apportata con le disposizione della successiva normativa, rende applicabile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione decennale.

Il ricorso è fondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è richiamato il principio di diritto elaborato da Cass. 23 aprile 2003 n. 6500, poi confermato dalla successiva giurisprudenza (tra cui Cass. 17 aprile 2004 n. 7341 e 8 maggio 2004 n. 8781), secondo cui “Il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post – trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno”.

Il Collegio condivide questo principio, che va qui ribadito.

Come già rilevato in analoga fattispecie (v. Cass. 22 marzo 2010 n. 6923), alla data delle modifiche introdotte dalla citata L. n. 238 del 1997, il diritto all’indennizzo per l’epatite derivante da trasfusione era già entrato nel patrimonio del danneggiato ed era soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, e la normativa sopravvenuta, in mancanza di diversa previsione esplicita o comunque inequivocamente desumibile, non poteva, in base all’art. 11 disp. gen., avere effetto che per l’avvenire, e non poteva perciò incidere su detto termine, riducendolo.

Ed a nulla rileva, diversamente da quanto deduce in memoria il Ministero intimato, che identica modifica a quella poi introdotta dalla L. n. 238 del 1997 era stata apportata alla citata normativa del 1992 sia dal D.L. 1 luglio 1996, n. 344, entrato in vigore il 3 luglio 1996, sia dal D.L. 30 agosto 1996, n. 450, entrambi non convertiti in legge, poichè anche dette disposizioni avevano effetto solo per l’avvenire e la conversione in legge del successivo D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, non può comunque valere a far ritenere salvi gli effetti di una prescrizione sancita dalla normativa d’urgenza, ma non convertita, prescrizione che peraltro non era stata dichiarata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che attenendosi al principio innanzi esposto dovrà procedere all’accertamento del nesso causale fra trasfusione e l’epatite contratta da P.S..

Il giudice del rinvio provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA