Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17268 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23389-2018 proposto da:

V.M.T., V.A.C., V.A.,

V.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TONY

LUIGI DE GIORGI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 816/2018, la Corte d’appello di Lecce, a seguito della riassunzione del giudizio, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 1652 del 2018, ha pronunciato sull’appello principale proposto da V.G. e litisconsorti in qualità di eredi di R.A. nei confronti di Inps, nonchè sull’appello incidentale proposto dall’Inps con memoria difensiva del 20.6.2011, avverso la sentenza del 24/6/2009 del tribunale di Lecce.

La Corte d’appello con la sentenza in oggetto rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale dell’INPS dichiarando prescritta la pretesa creditoria degli appellanti principali relativa al diritto degli appellanti principali ad ottenere l’applicazione delle quote fisse di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, in materia di perequazione automatica pensionistica e la conseguente ricostituzione della pensione categoria IOS e quindi, a seguito del decesso del dante causa R.A., del trattamento di reversibilità SOS ottenuto dal coniuge V.G. in relazione al periodo compreso tra gennaio 1976 ed il 30 aprile 1984 (data di abrogazione della disposizione normativa).

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione V.L. e litisconsorti con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito l’Inps con controricorso.

E’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo si deduce la violazione degli artt. 319 e 112 c.p.c. in quanto la Corte aveva pronunciato d’ufficio su eccezioni riservate all’attività di parte decaduta dalla relativa proponibilità per inattività e per il conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza di prime cure relativo al riconoscimento del diritto agli aumenti in cifra fissa nei limiti della eccepita prescrizione decennale dei ratei.

2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c. in quanto il giudice del rinvio con la declaratoria di prescrizione estintiva del diritto aveva di fatto travolto tutto il lungo percorso giudiziario in ossequio ed in applicazione retroattiva della regola iuris enunciata dalla Cassazione nel 2015 con sentenza n. 20507, in evidente violazione del precetto di cui all’art. 384 c.p.c. per non essersi uniformata a quanto statuito dalla Corte con l’ordinanza di accoglimento e rinvio dove era stato fatto valere un principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in epoca successiva al deposito di

sentenza di merito.

3.- Col terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 342 c.p.c. per la mancanza di specificità dell’appello incidentale dell’Inps.

4.- I primi due motivi sono infondati.

4.1. Come risulta dalla sentenza impugnata la domanda svolta da V. e litisconsorti era stata accolta dal tribunale di Lecce il quale si pronunciava tuttavia sulla sola domanda relativa al riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 170 del 1975, art. 10, ma ometteva di pronunciarsi in ordine alla ricostituzione della pensione di reversibilità, in godimento di V.G. quale coniuge superstite. Con ricorso del 22 settembre 2009 gli eredi di R.A. proponevano appello principale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla ricostituzione del trattamento di reversibilità per effetto dell’attribuzione dei benefici citati.

4.2. L’Inps proponeva appello incidentale ribadendo che la somma dei due pro rata pensionistici non fosse superiore al trattamento minimo; quanto alla domanda formulata dagli appellanti principali relativa al trattamento di reversibilità l’Inps reiterava le argomentazioni già proposte in primo grado tra cui l’eccezione di prescrizione.

La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 3248 del 2011 rigettava l’appello principale proposto dagli eredi di R.A. ed accoglieva l’appello incidentale proposto dell’Inps sul presupposto che la somma dei pro rata alla data del 1 gennaio non fosse di importo superiore al trattamento minimo.

4.3. La Corte di cassazione con ordinanza 1652 del 2018 accoglieva il ricorso rilevando l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Con ricorso depositato il 9 marzo 2018 gli appellanti riassumevano il giudizio chiedendo l’accoglimento della domanda. Con memoria depositata il 25 maggio 2018 l’Inps eccepiva l’intervenuta decadenza, reiterava l’eccezione di prescrizione richiamava l’orientamento della Suprema Corte.

4.4. Con la sentenza impugnata nell’odierno giudizio la Corte d’appello di Lecce rigettava l’eccezione di decadenza ed accoglieva l’eccezione di prescrizione dell’INPS richiamando in diritto le argomentazioni accolte dalla Corte di cassazione nella sentenza 20507 del 2015.

4.5. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti di causa fin qui operata, risulta evidente la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione in relazione ai due primi motivi. Posto che se il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio a struttura chiusa in cui non possono essere fatte valere nuove domande nelle nuove eccezioni, è vero non di meno che nel caso di specie l’Inps aveva svolto l’eccezione di prescrizione sia in primo grado, sia in secondo grado reiterando con la memoria contenente l’appello incidentale “le argomentazioni svolte in primo grado”. Dal che discende l’infondatezza del primo motivo.

4.5. Ma anche il secondo motivo è palesemente infondato atteso che il giudice del rinvio non ha certamente violato la regola stabilita dall’art. 384 c.p.c. la quale gli impone di attenersi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di cassazione; posto che il giudice del rinvio nell’ambito della materia devoluta opera con i poteri del giudice di appello e pertanto riacquista tutti i poteri dello stesso compresa quella di decidere una questione di prescrizione su cui il precedente giudice non aveva pronunciato avendo deciso la causa sulla base di un’altra ragione ritenuta assorbente. Ed invero in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali (Cass. ordinanza n. 4070 del 12/02/2019). 5.- Il terzo motivo, col quale si lamenta l’eccezione di genericità dell’appello, deve ritenersi anzitutto tempestivo dal momento che non è richiesto che l’eccezione andasse formulata nello stesso giudizio di appello e può essere proposta per la prima volta in Cassazione anche a seguito del giudizio di rinvio.

5.1. Come il giudice di rinvio acquista i poteri del giudice d’appello, così può essere sindacato in Cassazione, nel giudizio successivo a quello di rinvio, il vizio di specificità dell’appello incidentale in relazione a questioni assorbite nel primo giudizio d’appello ed affrontate invece nel giudizio di rinvio.

5.2. Va ricordato infatti che questa Corte di cassazione riconosce che il difetto di specificità dei motivi d’appello possa essere proposto come motivo di ricorso per cassazione anche quando la parte non abbia sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello. E’ consolidato infatti l’orientamento secondo cui (sez. 3, Sentenza n. 19222 del 20/08/2013) il difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere proposto come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata, ancorchè essa non abbia sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello, poichè si tratta di questione che, afferendo alla stessa ammissibilità dell’impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione.

5.3. La questione dunque può essere sollevata anche dopo il giudizio di rinvio perchè solo ora sul punto la parte ha interesse. Se la Corte d’appello avesse pronunciato sulla questione di prescrizione nel primo giudizio d’appello, la parte avrebbe potuto e dovuto fare ricorso per Cassazione allora, anche se non aveva sollevato la questione nel relativo giudizio. Ma nel caso di specie l’eccezione non poteva essere sollevata nel primo giudizio di Cassazione perchè la Corte d’appello aveva deciso la causa su altri motivi, mentre la questione di prescrizione era rimasta assorbita E questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza per altri motivi.

Invero come affermato da questa Corte con la sentenza n. 4804 del 01/03/2007 “Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non può trovare ingresso, e perciò non è esaminabile, la questione sulla quale, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averla ritenuta assorbita in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o preliminare (come nella specie era avvenuto con la ravvisata fondatezza di un’eccezione di prescrizione), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura è rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate”.

5.4. Nel giudizio di rinvio dunque la Corte d’appello ha recuperato una questione di prescrizione sollevata dall’INPS con l’appello incidentale in relazione alla cui mancanza di specificità solo ora la parte soccombente ha potuto ricorrere per cassazione lamentando la violazione del precetto di cui all’art. 342 c.p.c..

6. Tanto premesso sull’ammissibilità del terzo motivo, nel merito della stessa doglianza va osservato che nel caso in esame l’Inps si era limitato a reiterare nel primo giudizio d’appello le argomentazioni giù proposte in primo grado. In via incidentale l’Inps ribadiva che la somma dei pro rata pensionistici non fosse superiore al trattamento minimo di legge; e siccome l’Istituto era stato soccombente nel merito l’appello incidentale sul punto risultava specifico.

6.1. La questione di prescrizione assorbita in primo grado doveva essere riproposta però in maniera specifica, mentre la memoria in appello dell’INPS non ne parla se non con un mero rinvio alla memoria di costituzione; rinvio che non può soddisfare il requisito della specificità neppure per relationem in quanto la memoria di costituzione in primo grado è essa stessa generica sul punto limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto vantato e della conseguente pretesa creditoria. Sul punto questa Corte ha osservato che (sentenza n. 25308 del 28/11/2014) “Quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. (nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134) in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l’onere di specificazione dei motivi d’ appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall’appellante) non abbia costituito un mero richiamo “per relationem”, ma si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza”.

Nel caso in esame quindi la riproposizione in appello dell’eccezione di prescrizione non era stata specifica, e la Corte d’appello ha quindi accolto in sede di rinvio una eccezione di prescrizione sfornita del requisito della specificità.

7. Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi accolto in relazione al terzo motivo, riggettati gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che nella decisione della causa si atterrà al principio sopra formulato e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

8.- Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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