Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17268 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15291/2015 proposto da:

BOOMERANG s.r.l.-Socio Unico, con sede legale in (OMISSIS) (SO), via

(OMISSIS), in persona del legale rappresentate pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Dario Moretti e Cristina Della

Valle, con domicilio eletto presso l’Avv. Cristina Della Valle (in

Roma, via Merulana n. 234);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 6854/13/2014, pronunciata il 22 ottobre 2014 e

depositata il 17 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

RILEVATO

1. BOOMERANG s.r.l. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 30/01/2013, con la quale la CTP di (OMISSIS) aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRAP, IRES ed IVA 2007 emesso per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile con riferimento a fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti (avviso n.

(OMISSIS)).

2. che, con memoria, la contribuente chiede dichiararsi la “estinzione del processo per cessata materia del contendere” in ragione dell’intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto all’esito dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;

3. che all’esito dell’adunanza dell’8 luglio 2020, ex art. 384 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio tra tutte le parti di causa in merito alla richiesta di cui innanzi ed all’esito associandosi alla richiesta della contribuente, ha chiesto dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”, con compensazione delle spese.

Diritto

RITENUTO

1. in forza della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata oltre che delle istanze di cui innanzi ed in considerazione anche dell’allegata documentazione circa l’intervenuto pagamento di tutte le rate, di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

2. che, in presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

3. che, in entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

4. che, di conseguenza, devono essere compensate le spese del presente giudizio di legittimità (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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