Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17268 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17268 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 29637-2011 proposto da:
UNICREDIT

S.P.A.

(C.F./P.I.

00348170101),

incorporante la CAPITALIA S.P.A., in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso
l’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta
2013

e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1034
contro

FALLIMENTO CE.VI.P. CEMENTI VIBRATI PREFABBRICATI

Data pubblicazione: 12/07/2013

S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

(C.F.

00478100589),

in

persona del Curatore avv. GIUSEPPE VONA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CESI

21,

presso l’avvocato GRECO VINCENZO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al

avverso la sentenza n.

controricorrente

1183/2011

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

13/06/2013

dal Consigliere

Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato QUINTARELLI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato GRECO
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Fallimento CE.VI.P. citò in giudizio davanti
al Tribunale di Roma la s.p.a. Banca di Roma, divenuta
in corso di causa s.p.a. Capitalia, chiedendo che fos-

dalla società, nell’anno anteriore al fallimento dichiarato il 21 ottobre 1999, sul conto corrente aperto
presso la banca, che era a conoscenza dello stato d’insolvenza. La banca resistette alla domanda. Il tribunale di Roma, con sentenza 23 gennaio 2006, accolse la
domanda attrice.
2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 21 marzo 2011, ha respinto il gravame della banca.

3.

Per la

cassazione di questa sentenza, notificata il 7 ottobre
2011, ricorre la banca, per quattro motivi. Il fallimento resiste con controricorso notificato e con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Si eccepisce dal fallimento il difetto di procu-

ra speciale in capo alla difesa della ricorrente, perché quella in calce al ricorso è stata rilasciata da
funzionari della banca in forza di poteri conferiti con
procura speciale anteriore alla sentenza.

3

sero revocate le rimesse per £ 12.082.585.462 eseguite

5. L’eccezione è infondata. I poteri dei procuratori sostanziali sono analiticamente indicati nella procura speciale notarile prodotta nel giudizio, e comprendono anche quello di impugnare le sentenze. Alla
procura sostanziale in questione, regolata in base alle

sposizione dell’art. 365 c.p.c., che regola esclusivamente il mandato conferito all’avvocato iscritto
nell’albo speciale degli avvocati di cassazione, e che
nella specie è stato rilasciato dopo la pubblicazione
della sentenza impugnata e specificamente per la sua
impugnazione.
6. Si eccepisce anche il difetto di autosufficienza
del ricorso, perché il ricorrente non avrebbe riprodotto integralmente nel ricorso tutti i documenti citati,
ma l’eccezione non coglie nel segno, non essendo l’adempimento in questione, nei termini indicati, richiesto nella giurisprudenza di questa corte.
7. Con il primo motivo si censura per falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. l’affermazione della
corte d’appello circa la revocabilità delle rimesse eseguite dal debitore ceduto, sebbene nel caso presente
non sia stata revocata la cessione di credito. La parte
riferisce di aver sostenuto nel giudizio di merito che
“le rimesse a fronte di anticipazioni assistite da con4

Il co
el. est.
dr. Aldb eccherini

norme del codice civile, non si applica la speciale di-

testuali cessioni di credito” non possono essere revocate ex art. 67 comma secondo ma solo, se ritenute pagamenti anomali, ex art. 67 comma primo; e che il mutamento di domanda (nella specie, dal secondo al primo
comma) non è consentito in corso di causa.

vare che oggetto della revocatoria non sono stati i pagamenti eseguiti dai terzi debitori ceduti alla banca,
in relazione ai quali – soltanto – sarebbe fondata la
difesa della banca ricorrente, che quei pagamenti, trovando il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto
tra la parti, in conseguenza dell’avvenuta cessione
pattuita tra la banca e la società successivamente fallita, non potrebbero essere imputati alla società, né
conseguentemente essere revocati. Ma il fallimento resistente ha insistito soprattutto sulla circostanza,
mai contraddetta dall’odierna resistente, che oggetto
della revoca non erano state neppure le somme accreditate sui conti correnti della società in conseguenza
dei pagamenti ricevuti dalla banca, bensì le eccedenze
di tali pagamenti rispetto alle anticipazioni a fronte
delle quali le cessioni erano state stipulate. La circostanza è decisiva, non potendosi dubitare che in tal
modo la banca abbia utilizzato le somme eccedenti le
anticipazioni concesse per ridurre l’esposizione debi-

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8. Il motivo è infondato. E’ innanzi tutto da rile-

toria della banca: nel che deve ravvisarsi l’effetto
solutorio che giustifica la revocatoria esperita dal
fallimento.
9. Con il secondo motivo si censura per vizio di
motivazione il punto della sentenza impugnata che re-

Si afferma di aver specificamente individuato nell’atto
di appello le scritture relative agli storni, con analitica descrizione delle singole rimesse per importo,
data contabile e causale appunto di storno, risultanze
documentali mai contestate dal fallimento.
10. Si rileva, a questo riguardo, che la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto il
relativo motivo di appello non verte sulla genericità
della tesi della banca, né sull’incertezza sulle ragioni per le quali è contestata la revocabilità delle poste in questione; vale a dire che non tocca i punti oggetto di specifica contestazione nel motivo di ricorso
in esame. Il giudice d’appello ha invece osservato che
la banca non aveva fornito alcuna ulteriore argomentazione atta a dimostrare il mero enunciato. In altre parole, l’argomento decisivo per respingere la tesi difensiva della banca appellante è stata la mancanza di
prova che gli storni nascessero dall’esigenza di correggere dei meri errori contabili. Il motivo è pertanto
6

Il c
dr. Al

el. est.
cherini

spinge l’appello in relazione alla revoca degli storni.

inammissibile, non cogliendo la

ratio decidendi della

decisione impugnata.
11. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di motivazione sul punto della natura bilanciata e non revocabile delle operazioni indicate dalla ricorrente. Si

fica finalità e natura dell’operazione, non esaminati
dalla corte, e che non servirebbero prove allunde perché l’atto di disposizione del cliente emerge di per sé
dal contesto delle operazioni annotate in conto.
12. Il motivo è infondato, ponendosi in contrasto

con la giurisprudenza di questa corte. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di
revocatoria fallimentare, infatti, la banca che eccepisca la natura non solutoria della rimessa sul conto
corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, perché
giustificata dall’esistenza di operazioni bilanciate,
ha l’onere di dimostrare l’esistenza di accordi con il
cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino
alla rimessa la funzione non di rientro nell’esposizione debitoria, ma di creazione di apposita provvista per
un’operazione speculare a debito, di pagamento a favore
di terzi ovvero di prelievo da parte del cliente (Cass.
9 novembre 2007 n. 23393). In difetto di tale prova, il
predetto versamento conserva in linea generale la natu-

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deduce che erano state fornite indicazioni sulla speci-

ra solutoria, ed è revocabile ai sensi dell 1 art.67 legge fall., avendo valore estintivo del credito della
banca.
Vero è che altra volta questa corte ha ammesso la
possibilità di provare l’accordo per facta concludenIn riferimento a questa giurisprudenza, tuttavia,

deve qualificarsi generica e del tutto insufficiente
l’invocazione in sede di legittimità di un’evidenza implicita nell’atto stesso di disposizione del cliente,
che di per sé dimostra soltanto la disponibilità della
banca a concedere ulteriore credito.
13. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di
motivazione nell’accertamento della conoscenza dello
stato d’insolvenza. Si discutono nel merito tutti gli
elementi acquisiti al giudizio.
14. Il motivo si traduce in una sollecitazione, rivolta alla corte, a riesaminare a fondo il complesso
degli elementi utilizzati dal giudice di merito nel
quadro di una valutazione unitaria, per giungere alla
conclusione contestata; operazione non consentita nel
presente giudizio di legittimità.
15. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese
del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

..

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Il cois. kel. est.
dr. Ako Ueccherini

tia.

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 12.200,00, di cui 5
12.000,00 per compenso, oltre agli oneri di legge.

prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 13 giugno 2013.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

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