Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17267 del 30/07/2014


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 17267 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 8267-2007 proposto da:
MOLINO COOPERATIVO INTERCOMUNALE DI AMELIA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso
l’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 30/07/2014

dall’avvocato TARANTINI GIOVANNI, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

BANCA

NAZIONALE

DEL

LAVORO

S.P.A.

(C.F.

00651990682), in persona del legale rappresentante

1

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l’avvocato TROIANO
RICCARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato
NICOLINI RENZO, giusta procura speciale per Notaio
dott. FABIO TURCHINI di FIRENZE – Rep.n. 26263 del

COOPERCREDITO

S.P.A.,

incorporata

dalla

BANCA

NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAllA DELLA CROCE ROSSA 2/C,
presso l’avvocato TROIANO RICCARDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NICOLINI RENZO, giusta procura
speciale per Notaio dott. MARIO NEGRO di ROMA Rep.n. 152.755 del 12.4.2007;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 14/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 24/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA

5.4.2007;

MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’estinzione per rinuncia.

2

La Corte,
Premesso:
che il Molino Cooperativo intercomunale di Amelia in 1.c.a.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza

che

BNL

s.p.a.,

Coopercredito

s.p.a.

in proprio
si

è

e

quale

costituita

incorporante
depositando

controricorso;
Rilevato:
che con atto dell’il giugno 2014, parte ricorrente ha
dichiarato di rinunciare al ricorso,con atto sottoscritto
dai commissari liquidatori e dal difensore, con
compensazione delle spese legali;
che tale rinuncia, notificata alla controparte, è stata da
questa accettata con dichiarazione del difensore munito dei
poteri, in data 4 maggio 2014, con compensazione delle
spese, di talchè non occorre la pronuncia sulle spese;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2014

P

della Corte d’appello di Perugia del 24/1/2006;

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