Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17267 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15514-2014 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati DANTE STABILE, ANNA AMANTEA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA VANTATA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– resistenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 06/12/2013,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA NIANCINO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del controricorrente,

che si riporta alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie depositate dalle parà ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

2. L’appello proposto dall’attuale ricorrente è dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Salerno, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 – bis e 348 – ter c.p.c., non avendo l’appello una ragionevole probabilità di accoglimento.

3. Contro l’ordinanza propone ricorso per cassazione la parte privata, affidato a tre motivi con i quali denuncia, fra l’altro, violazione dell’art. 348 – bis e – ter c.p.c., art. 436-bis c.p.c..

4. L’INPS resiste con controricorso.

5. L’INAIL ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

6. Ritiene il Collegio assorbente ogni altro rilievo che il ricorso, proposto avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., della quale la ricorrente assume (pur in memoria illustrativa) il carattere definitivo e il valore di sentenza, non sfugga alla delibazione di inammissibilità.

7. Invero non ricorre, nel ricorso all’esame, alcuna delle ipotesi in cui le Sezioni unite della Corte, con la recente sentenza n. 1914 del 2016, hanno affermato l’impugnabilità diretta dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la ricorrente denunziato, in termini sufficientemente specifici, vizi di natura processuale dell’ordinanza impugnata (limitatasi, nell’illustrazione del gravame, a dedurre la mera “irritualità” dell’ordinanza e a svolgere censure relative al merito della questione dedotta in causa).

8. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con il quale la parte ricorrente ha impugnato esclusivamente l’ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale.

9. Quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute – devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio; nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.

10. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

11. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 3, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016

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