Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17267 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22573-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTATONE 48,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RIVELLINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2579/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 2579/2017, accoglieva l’appello dell’Inps e in riforma della impugnata sentenza rigettava la domanda proposta da R.M. con la quale egli aveva chiesto di dichiararsi non dovuta all’Inps la restituzione della somma di Euro 12.385,06 richiesta a titolo di indebito pagamento dell’indennità di disoccupazione per il periodo 15/12/2007 al 14/12/2008.

A fondamento della sentenza la Corte accoglieva quanto dedotto dall’Inps, contumace in primo grado, in ordine all’appartenenza dell’appellato ad una categoria di lavoratori che negli anni 2007/2008 non era ancora ammessa a godere dell’indennità di disoccupazione ordinaria.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.M. con quattro motivi ai quali ha resistito l’Inps controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 416 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Decadenza per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, in quanto l’Inps era rimasto contumace nel primo grado di giudizio e pertanto il giudice non poteva pronunciare su eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio sollevate dall’Inps soltanto in grado d’appello.

1.1. Il motivo è infondato posto che, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata, l’eccezione sollevata dall’Inps in grado d’appello, relativa al fatto che la tutela contro la disoccupazione fosse stata estesa ai dipendenti dell’Enel solo con la L. n. 133 del 2008 a far tempo dall’1/1/2009, attiene allo statuto legale della prestazione dedotta in lite che il giudice deve accertare pure l’ufficio ed anche in contumacia dell’ente gestore (V. Cass. Un. 27199/2017).

2.- Con secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 437 c.p.c., divieto di nova in appello dal momento che nel giudizio d’appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni mentre i giudici hanno basato la loro decisione sull’unico motivo d’appello formulato dall’Inps.

2.1. Anche questo motivo non appare fondato dal momento che le deduzioni svolte dall’Inps volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa attorea integravano mere difese giuridiche, senza alcuna alterazione delle pacifiche allegazioni fattuali già introdotte ed acquisite in causa. Mentre il divieto di nova non si estende alle difese e alle eccezioni in senso lato (vedi Cassazione n. 25685/2011). Tali difese si risolvevano in buona sostanza unicamente nella contestazione dell’applicabilità alla fattispecie de qua della normativa invocata a fondamento della pretesa azionata in giudizio e pertanto in una questione già compresa nel thema decidendum e rilevabile d’ufficio.

3.- Col terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2116 c.c. e della L. n. 153 del 1969, art. 40, in quanto il giudice d’appello erroneamente aveva ritenuto applicabile la L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 4, 5 e 6, laddove in realtà tale normativa disciplinava l’indennità di malattia e non la disoccupazione ordinaria. Ed in ogni caso andava applicato il principio di automaticità delle prestazioni.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato dato che il citato art. 20, commi 4, 5 e 6, richiamati dalla Corte d’appello (ovvero: 4. Sono abrogate le disposizioni di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155. 5. Al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36, sono soppresse le parole: “del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, e”. 6. L’estensione dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1 gennaio 2009), si riferiscono proprio all’indennità di disoccupazione e non all’indennità di malattia.

3.2. Mentre il principio di automaticità ex art. 2116 c.c. non c’entra se non esiste rapporto assicurativo.

4.- Con il quarto motivo viene dedotta l’illegittimità della sentenza per omessa imparzialità dei giudici costituenti il collegio, posto che tra i membri del collegio che ha emesso la sentenza vi erano due giudici che nell’anno 2007 si erano pronunciati su questioni riguardanti lo stesso ricorrente emettendo una sentenza a lui sfavorevole.

Il motivo è inammissibile ed ai limiti della temerarietà siccome non esiste il diritto della parte di far giudicare le proprie pretese da giudici che in passato, in altre controversie, gli abbiano dato ragione o comunque non gli abbiano dato torto.

5.- Per gli esposti motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA