Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17267 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17267 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA

••■

sul ricorso proposto da:
Efimpianti s.p.a. in 1.c.a. in persona dei commissari
liquidatori, elettivamente domiciliata in Roma, via C.
Morin 45, presso l’avv. Michele Arditi di Castalvetere,
che con l’avv. Domenico Silipo la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
SACE s.p.a. in persona del legale rappresentante,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ex lege;
– controricorrente –

354
O

(

3

1

C_;

Data pubblicazione: 12/07/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
1845 del 27.4.2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4.6.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’accoglimento del primo e del secondo motivo, restando
assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 6.4.1997 la Reggiana Officine
Meccaniche s.p.a. conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Roma la SACE – Sezione Speciale per il
Credito all’Esportazione -, per sentirla condannare al
pagamento di un indennizzo in proprio favore, in
relazione alla risoluzione del contratto di fornitura e
messa in opera di un impianto per la ricarbonatazione
dell’acqua prodotta dai dissalatori della centrale di
Doha West, stipulato con il Governo del Kuwait.
La SACE, costituitasi,

chiedeva il rigetto della

domanda sotto il duplice aspetto che l’evento (
verificatosi

)

1’1.9.1992

non

sarebbe

stato

protetto da copertura assicurativa ( scaduta il
30.6.1992 ) e sarebbe stato addebitato a fatto

2

Udito l’avv. Tito Varrone per l’Avvocatura dello Stato;

attribuibile all’attrice

(

mancato esito di

trattativa finalizzata alla rinegoziazione di
condizioni contrattuali

),

richiesta che

il

tribunale accoglieva individuando nel 30.6.1992 il
termine di scadenza della polizza in questione.

( cui nel corso del giudizio subentrava la
Efimpianti s.p.a. in qualità di avente causa ex
lege

dell’originaria

attrice

)

proponeva

impugnazione denunciandone l’erroneità sotto vari
aspetti, deduzioni contrastate nel merito dalla
SACE, che comunque pregiudizialmente eccepiva la
nullità dell’appello ed il conseguente passaggio in
giudicato della sentenza impugnata, per effetto
dell’intervenuta soppressione dell’ente.
La Corte di Appello, interrotto ( a causa della
detta soppressione ) e poi riassunto il giudizio da
parte della SACE – Istituto per i Servizi
Assicurativi del Commercio Estero all’esito
della relativa trattazione dichiarava inammissibile
l’impugnazione, ritenendo sostanzialmente che
l’evento estintivo della Sezione Speciale per il
Credito all’Esportazione fosse intervenuto dopo la
pubblicazione della sentenza di primo grado (
effettuata il 21.7.1999 ) e che pertanto l’atto di

3

Contro la decisione la Reggiane Officine Meccaniche

impugnazione avrebbe dovuto essere notificato non
al procuratore costituito, ma al successore a
_.

titolo universale della parte originaria.
Avverso la detta sentenza la Efimpianti s.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa proponeva

poi ulteriormente illustrato da memoria, cui
resisteva la SACE con controricorso.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 4.6.2013.
Motivi della decisione
_

Con i motivi di impugnazione la Efimpianti ha
rispettivamente denunciato:
1 ) violazione degli artt. 7 d.lgs. 170/99, 13
d.lgs. 1998/143, 11 e 15 Disp. Prel. c.c., in
relazione all’avvenuta individuazione della data in
cui si sarebbe determinato l’evento estintivo della
SACE – Sezione Speciale per il Credito
all’Esportazione ~.
Il citato art. 13 avrebbe infatti disposto la
soppressione della Sezione in questione , a
decorrere dal trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore dello statuto dell’istituto “,
situazione verificatasi 1’1.1.1999 e dalla quale
sarebbe quindi disceso che il subentro

4

ricorso per cassazione affidato a cinque motivi,

dell’Istituto per i Servizi Assicurativi alla
Sezione Speciale si sarebbe determinato alla fine
del gennaio 1999.
Anche a voler fare poi riferimento al sopra
richiamato art. 7, che modificando il menzionato

Sezione Speciale ” a decorrere dal primo giorno
successivo a quello dell’entrata in vigore del
presente decreto “, la successione del nuovo ente
si sarebbe concretizzata alla data dell’1.6.1998 (
primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore del d.lgs. 143/1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13.5.1998 ), vale a
dire nel corso del giudizio di primo grado e prima
dell’udienza del 4.3.1999, fissata dal giudice per
la precisazione delle conclusioni.
La mancata dichiarazione in udienza dell’evento
estintivo

avrebbe

dunque

dato

luogo

all’ultrattività del mandato ad litem, così
determinando, conseguentemente, la validità della
notifica dell’impugnazione eseguita nei confronti
dell’originario convenuto presso il procuratore
costituito in primo grado;
2 ) violazione degli artt. 286, 328 c.p.c., in
ragione del fatto che l’inoperatività del principio

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art. 13 aveva stabilito la soppressione della

dell’ultrattività

del

mandato

sarebbe

stato

affermato in base ad un presupposto di fatto in
realtà insussistente, e cioè che la sentenza
impugnata fosse stata pubblicata prima dell’evento
interruttivo.

21.7.1999, e quindi in epoca successiva
all’1.7.1999, data in cui, secondo il giudice di
appello, si sarebbe verificata la soppressione
della SACE;
3 ) violazione degli artt. 12 d.lgs 143/98, 156,
..

160 c.p.c., per l’omessa considerazione che la
notifica della sentenza in questione sarebbe

A\

comunque avvenuta mediante rilascio di copia nel
luogo e a persona che faceva riferimento al vero
destinatario e cioè nei confronti
dell’Avvocatura dello Stato cui l’art. 12 Dlgs
1988/143 aveva confermato lo ” ius postulandi ” e
che, costituendosi, avrebbe sanato l’irregolarità
posta in essere;
4 ) violazione dell’art. 164 c.p.c., per effetto
della sanatoria della nullità con effetto ” ex tunc
conseguente all’avvenuta costituzione in
.

giudizio della SACE;
5 ) omessa motivazione sulla sollevata eccezione di

6

La sentenza in realtà sarebbe stata pubblicata il

illegittimità costituzionale, disattesa dal giudice
del

merito

senza

l’esplicitazione

del

\■

ragionamento logico e/o giuridico che lo ha indotto
a ritenere superata la relativa eccezione “.
Osserva il Collegio che è fondato il primo motivo

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che, come
detto, con l’indicata censura la Efimpianti ha
lamentato l’erroneità della statuizione nella parte
in cui la Corte territoriale aveva dichiarato
inammissibile l’appello proposto dalla sua dante
causa, Reggiane Officine Meccaniche.
In particolare la decisione della Corte di Appello
sul punto risulta incentrata sugli effetti
derivanti dall’applicazione dell’art. 328 c.p.c.,
per il quale se uno degli eventi interruttivi ex
art. 299 c.p.c. si verifica nella decorrenza del
termine per impugnare il termine è interrotto ed il
nuovo decorre dal rinnovo della notifica, da
eseguire nei confronti degli eredi.
Nella specie, secondo la Corte di appello, la
soppressione della Sezione originariamente evocata
in giudizio sarebbe ” intervenuta nelle more tra la
pubblicazione della sentenza e la notifica
dell’impugnazione

esito dal quale sarebbe

7

di ricorso, restando assorbiti gli altri.

disceso

che

\A

la

successiva

notificazione

dell’impugnazione effettuata alla parte, anziché al
successore a titolo universale “, sarebbe affetta
da nullità assoluta, con l’ulteriore effetto del
passaggio in giudicato della sentenza oggetto di

interrompere il termine di impugnazione.
L’Efimpianti dal canto suo ha contestato che il
fatto interruttivo, consistente nell’avvenuta
soppressione della SACE originaria, si fosse
verificato dopo la pubblicazione della sentenza poi
impugnata, rilievo che appare correttamente
formulato.
Ed infatti la Corte territoriale ha incentrato la
propria decisione sul disposto dell’art. 7 D.L.
170/99, abrogativo dell’art. 13 D.L. 143/98, per il
quale la soppressione della SACE – Sezione Speciale
per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione si sarebbe verificata

\\

a decorrere dal primo

giorno successivo al presente decreto “, e quindi a
far tempo dal l ° luglio 1999, a fronte di una
sentenza pubblicata in epoca antecedente.
Per vero il citato art. 13, abrogato dall’art. 7
sopra richiamato, aveva analogamente disposto in
ordine al termine di cessazione di operatività del

8

esame, per l’inidoneità dell’interposto appello ad

primo istituto, stabilendo in particolare che la
soppressione divenisse efficace ” a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
dello statuto dell’istituto “, evento quest’ultimo
verificatosi il 1 0 gennaio 1999.

che nella specie fosse applicabile l’art. 13 ( per
il quale il fenomeno successorio si sarebbe
concretizzato il 31.1.1999 ), sia a voler viceversa
ritenere applicabile l’art. 7 ( che in ragione
dell’avvenuto inserimento della norma nel d.lgs.
143/98 stabilirebbe la decorrenza della
• soppressione ” dal primo giorno successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto “, e
quindi dal 1 0 giugno 1998 ) l’evento interruttivo
si sarebbe comunque verificato nel corso del
giudizio, e quindi la decisione della Corte
territoriale sarebbe errata.
La correttezza di quest’ultimo rilievo è stata in
particolare contrastata dalla SACE, che ha
sostenuto l’irragionevolezza di una interpretazione
che attribuisse efficacia retroattiva al d.lgs.
170/99 ed ha viceversa espresso il convincimento
che, laddove il legislatore aveva ricollegato la
soppressione della SACE all’entrata in vigore del

9

Secondo la Efimpianti, dunque, sia a voler ritenere

decreto legislativo, aveva inteso richiamare non
già quello n. 143 modificato, ma quello n. 170 che
aveva apportato la modifica.
Ritiene il Collegio che la questione relativa
all’efficacia retroattiva o meno della modifica
apportata dall’art. 7 d.lgs. 1999/170 sia
sostanzialmente ininfluente ai fini del decidere,
atteso che il punto che a tale scopo rileva deve
essere focalizzato nella individuazione della
disciplina applicabile alla data del 4.3.1999, data
fissata dal giudice unico per la precisazione delle
conclusioni e termine ultimo per la dichiarazione
interruttiva di cui all’art. 300 c.p.c.,
trattandosi di tribunale in composizione
monocratica.
A tale data non è dubbio che fosse applicabile
l’art. 13 d.lgs. 143/98, per il quale la
soppressione della prima SACE ed il conseguente
fenomeno successorio avrebbero avuto effetto a
decorrere dal 31.1.1999.
Da ciò dunque consegue: che detto fenomeno si era
già manifestato nell’ultima udienza utile per la
dichiarazione interruttiva del 4.3.1999; che
pertanto, stante l’omessa dichiarazione in udienza
e la mancata notificazione alle altre parti

10

dell’evento interruttivo, la posizione giuridica
.

della parte che questo aveva subito era rimasta
stabilizzata, con correlata ultrattività del
mandato difensivo ( C. 02/2227, C. 00/1127, C.
97/2873, C. 97/1913, C. 95/791 ); che, come

notifica riscontrato dalla Corte di appello è in
realtà insussistente e l’impugnata sentenza deve
essere riformata.
Né può valere in senso contrario il dato relativo
alla diversa disciplina che sarebbe applicabile ove
-O

si ritenesse, in conformità della prospettazione
della SACE, che la sua successione all’omonimo ente
sarebbe intervenuta il l ° luglio 1999, vale a dire
trenta giorni dopo l’entrata in vigore del d.lgs.
170/99 di modifica.
Ove infatti condiviso il rilievo secondo cui la
nuova disciplina introdotta sul punto non potrebbe
avere efficacia retroattiva, detto effetto varrebbe
soltanto per l’incidenza della normativa sugli
aspetti sostanziali del rapporto, ma non potrebbe
certo manifestarsi sul terreno processuale,
nell’ambito del quale deve ritenersi comunque
vigente la disciplina applicabile alla data del
compimento dell’atto ovvero al mancato compimento

11

ulteriore e decisiva conseguenza, il vizio di

dello stesso, ove da ciò siano fatte discendere
conseguenze sul piano processuale.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei
termini indicati, con cassazione della sentenza
impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione, per l’esame del merito della
controversia.
Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla
liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 4.6.2013

..

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