Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17266 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.L., V.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al ricorso notificato;

– resistenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 21/11/07, depositata il 04/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Molise ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 4 gennaio 2008, con la quale la Corte di appello di Campobasso, accogliendo l’impugnazione del Ministero dell’economia e delle finanze, e previa correzione materiale circa la partecipazione della predetta regione al giudizio, ha ritenuto la legittimazione passiva soltanto di quest’ultima, in ordine alla domanda avanzata da N. e V.L., di riconoscimento del loro rispettivo diritto alle prestazioni ad essi spettanti quali portatori di handicap, ed ha condannato il medesimo ente territoriale al pagamento delle spese processuali come liquidate in primo grado, comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio.

Gli intimati V. hanno depositato procura al difensore.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sostiene che la Corte territoriale è incorsa nel vizio di extrapetizione, essendosi pronunciata su una questione mai prospettata: quella devoluta in appello concerneva soltanto il difetto di legittimazione del Ministero ed i ricorrenti si erano limitati a resistere al gravame, chiedendone il rigetto.

A conclusione del motivo è enunciato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, alla luce dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, incorra in un error in procedendo il Giudice d’appello che si pronunci, espressamente, su una questione mai sollevata nè proposta dalle parti negli atti introduttivi del giudizio d’appello e se, pertanto, nella specie, la Corte d’appello di Campobasso sia incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dichiarando l’esistenza della legittimazione passiva della Regione Molise in relazione alla domanda di accertamento di sussistenza dell’handicap ex lege, nonostante che, così come si evinca sia dall’atto di appello dell’Amministrazione appellante sia dalla memoria di costituzione e risposta dei privati appellati, non vi fosse stata alcuna conclusione in tal senso”.

Come si è evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la sentenza impugnata ha innanzitutto ritenuto di dover procedere alla correzione dell’errore materiale cui era incorsa la pronuncia di primo grado, per non aver menzionato fra le parti in causa anche l’odierna ricorrente, invece costituita e rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed ha poi specificato che la decisione resa dal Tribunale di Isernia nel giudizio promosso dai due V. “è pronunziata altresì nei confronti di Regione Molise”.

Questa correzione, del resto sollecitata dalla medesima Avvocatura Distrettuale che in appello difendeva unicamente il Ministero – la Regione Molise, costituitasi in primo grado con la difesa erariale, era rimasta contumace in sede di gravame – non è stata qui contestata, essendosi la regione limitata a sostenere che la questione della sua legittimazione passiva non era stata sollevata in appello da alcuna delle altre parti.

Questo rilievo non è fondato. Secondo quanto rimarcato nella richiamata relazione, dall’esame degli atti, consentito in sede di legittimità per il dedotto vizio in procedendo, la domanda degli assistibili formulata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta rivolta nei confronti del Ministero e della Regione Molise, con espressa richiesta di “condannare i convenuti in solido fra di loro al riconoscimento dei benefici tutti indicati sopra dalla data della domanda…”, nonchè “… al pagamento delle spese con attribuzione in favore del … procuratore antistatario”, e tali pretese sono state ribadite in secondo grado dai due appellati V. con la memoria di costituzione, nel domandare la conferma della decisione di primo grado, evidentemente integrata nei confronti anche della Regione, ed a nulla rilevando la richiesta di condanna delle spese del grado soltanto nei confronti del Ministero appellante.

Tanto basta per ritenere la richiesta di condanna anche della Regione Molise, dovendosi osservare che l’onere di espressa riproposizione in appello disposto dall’art. 346 cod. proc. civ., riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dai giudici di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l’ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso (cfr. Cass. 20 luglio 2004 n. 13423).

Il Collegio condivide le suesposte considerazioni, alle quali le parti, del resto, non hanno replicato.

Il ricorso va dunque rigettato, senza che si debba provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, poichè gli intimati V., limitatisi a depositare la procura al difensore, senza che questi sia comparso all’udienza fissata per la camera di consiglio, non hanno in concreto espletato alcuna attività difensiva.

Analogamente per il Ministero intimato, che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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