Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17266 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/08/2020), n.17266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17338-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIANO SALERNITANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 496/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Corte d’appello di Genova in accoglimento dell’appello dell’Inps, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non ripetibile unicamente la complessiva somma di Euro 705,90 relativa all’integrazione al minimo erogata dall’Inps a R.F. per gli anni 2003, 2004, 2005 in luogo della maggior somma indicata dall’Inps nella comunicazione di riliquidazione del 6 novembre 2013.

La Corte d’appello ha rilevato che la pretesa restitutoria dell’Inps fosse fondata relativamente all’integrazione al minimo erogata negli anni 2003, 2004, 2005, per i quali non era stata effettuata dichiarazione reddituale (o era stata fatta incompleta) posto che prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009 valeva il principio giurisprudenziale secondo cui la comunicazione incompleta dei dati reddituali all’Inps non comporta la decorrenza del termine annuale di recupero. Per quanto riguarda invece gli anni 2006, 2007 e 2008 era pacifico che l’appellata avesse effettuato le prescritte comunicazioni sì che l’Inps avrebbe dovuto contestarle l’indebito entro il termine annuale, mentre nella specie l’INPS ha esercitato la pretesa restitutoria col provvedimento del 6 novembre 2013. Venendo infine all’indebito relativo agli anni dal 2009 al 2013 la Corte d’appello genovese sosteneva che non sussistesse l’indebito stante la sopravvenuta operatività del D.L. n. 78 del 2009 e rilevato inoltre che la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009 doveva essere presentata nell’anno 2010 e che pertanto a quella data era già entrato in vigore la normativa che esonerava il pensionato dalla comunicazione dei dati reddituali all’Inps.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi ai quali ha resistito R.F. con controricorso contenente ricorso incidentale.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

1.- Con il primo motivo l’Inps deduce violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, del D.L. 31 maggio 2010, n. 125, art. 13, comma 6, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122; della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, atteso che, in materia di indebito previdenziale, il citato art. 15 non aveva fatto venire meno ogni obbligo di comunicazione a carico del pensionato in materia reddituale tutte le volte in cui la collaborazione del pensionato non possa essere sostituita dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria o da altre amministrazione pubbliche.

2.- Il motivo è fondato, essendo errata in diritto l’affermazione della Corte d’appello la quale ha sostenuto che dopo il citato D.L. n. 78 del 2009, art. 15, il pensionato fosse totalmente esonerato dalla comunicazione di dati reddituali all’Inps, laddove invece, ai fini dell’indebito previdenziale in oggetto, vale il principio secondo cui devono essere sempre comunicati i dati non in possesso dell’amministrazione finanziaria; essendo ciò pure testualmente previsto per i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria la situazione reddituale. Come risulta dal D.L. 78 del 2010, art. 13, comma 6, che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis: fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione della L. 9 marzo 89, n. 88, art. 52, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, in quanto si sostiene che, in ogni caso, anche se la parte fosse stata esonerata per effetto del dettato D.L. n. 78 del 2009, art. 15, resterebbe ad ogni modo fermo che quantomeno l’indebito relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 sarebbe ripetibile perchè la contestazione del 6 novembre 2013 è tempestiva rispetto a tali anni ai sensi del citato art. 13.

Anche questo motivo è fondato poichè come precisato da questa Corte (Cass. n. 953/2012; Cass. 3802/2019) ” in tema di indebito previdenziale, la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che l’INPS deve procedere alla verifica nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell’eventuale indebito “.

3.- Il ricorso è dunque fondato per gli anni dal 2009 al 2013 perchè non vale il principio richiamato dalla Corte d’appello; ed è pure fondato in ogni caso per il 2011, 2012 e 2013 perchè la comunicazione INPS è tempestiva per l’operatività del principio di cui all’art. 13 richiamato da ultimo nella sentenza cit. (Cass. n. 3802/2019).

4.- Il ricorso incidentale per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese si appalesa di conseguenza infondato.

5.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al ricorso accolto e la causa deve essere rimessa al giudice di rinvio indicato in dispositivo che si conformerà ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

6.-Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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