Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17266 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12718/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabato G. Penna, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Sola, sito in Roma,

via Ugo de Carolis, 31;

– ricorrente –

contro

V. s.a.s. di V.C. in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 409/23/13, depositata il 15 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15 novembre 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della V. s.a.s. di V.C. per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo su veicoli e gli atti e le cartelle di pagamento prodromiche;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva ritenuto che il provvedimento fosse illegittimo in quanto la cartella di pagamento posta a fondamento di tale atto non era stata notificata;

– ha, quindi, confermato la decisione di primo grado rilevando che la notifica era stata effettuata presso luogo diverso dalla sede sociale e l’atto era stato consegnato alla madre dell’amministratore della società, soggetto da considerarsi terzo;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– la V. s.a.s. di V.C. non spiega alcuna attività difensiva;

Diritto

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso la Equitalia Sud s.p.a. la violazione e falsa applicazione degli artt. 137,145,156,160 e ss. c.p.c., 60, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, per aver la sentenza impugnata ritenuto inesistente la notifica in oggetto, benchè eseguita presso l’abitazione del legale rappresentante della società e l’atto sia stato ricevuto dalla madre del destinatario;

– il motivo è fondato;

– l’agente della riscossione allega di aver provveduto alla notifica della cartella presso la residenza del legale rappresentante della società contribuente e che l’atto sia stato ricevuto dalla madre di questi che si trovava nell’abitazione;

– tali circostanze trovano riscontro nei documenti riprodotti nel ricorso e, per l’esattezza, nella visura camerale della società, da cui si evince la coincidenza dell’indirizzo indicato quale residenza del legale rappresentante della società con quello presso cui è avvenuta la notifica dell’atto, e nella relata di notifica, in cui si dà atto che l’atto è stato consegnato alla sig. V.A., qualificatasi quale madre del destinatario;

– orbene, deve rammentarsi che in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 22 dicembre 2017, n. 30882; Cass., ord., 6 aprile 2017, n. 9009; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22957);

– tale regola trova applicazione anche con riferimento alla notificazione degli atti tributari, avuto riguardo al richiamo operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (cfr. Cass., ord., 10 novembre 2020, n. 25137);

– la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., ord., 5 aprile 2018, n. 8418);

– orbene, la Commissione regionale, nel ritenere inesistente la notifica in oggetto, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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