Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17265 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo

studio dell’avvocato FAVATA EMILIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28 febbraio 2008, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda proposta da B.C. nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale (ipoacusia).

Nel respingere l’impugnazione dell’assicurato, il giudice del gravame ha ritenuto, prestando adesione alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, rinnovata in appello, conclusioni peraltro coincidenti con quelle dell’ausiliare nominato in primo grado, che la malattia denunciata non era di origine lavorativa. Ha aggiunto che “non vale a superare l’onere probatorio, che incombe all’assicurato, la mera ipotesi di un concorso causale, occorrendo a tal fine la certezza, o quanto meno un’elevata probabilità equiparabile a certezza a fini pratici”.

La cassazione della sentenza è ora domandata dall’assicurato con ricorso basato su un motivo.

L’istituto intimato ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 – tabella allegata voce 50 lettera s – nonchè dell’art. 2697 cod. civ.. Pacifica l’esposizione a rumore in considerazione dell’attività lavorativa espletata in una falegnameria, si tratta di malattia tabellata e l’onere probatorio incombente all’odierno ricorrente è stato da lui assolto con l’indicazione della patologia e della lavorazione a rischio. Incombe all’Istituto che escluda l’eziologia lavorativa della malattia dimostrare che essa derivi da altre cause.

Il ricorso è infondato. Indubbiamente, come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., con riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate la presunzione di eziologia professionale della malattia opera a favore dell’assicurato e incombe all’Istituto, che contesti la derivazione della patologia denunciata dall’attività lavorativa, allegare e dimostrare che essa dipenda da causa extralavorativa.

Ma qui tale prova, secondo quanto si è sottolineato nella relazione ora richiamata, è stata raggiunta attraverso la consulenza tecnica di ufficio espletata in appello, le cui risultanze, in linea con le conclusioni cui è pervenuta l’indagine espletata in prime cure, sono state condivise dalla Corte territoriale, e non sembrano investite dalla censura per violazione di legge mossa dal ricorrente.

L’errore denunciato circa l’onere probatorio in caso di malattia derivante da lavorazione tabellata resta quindi priva di conseguenze, ed essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, da luogo soltanto alla correzione della motivazione.

Il Collegio condivide le suesposte osservazione, alle quali, del resto, l’assicurato non ha replicato.

Il ricorso va dunque rigettato, senza che si debba provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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