Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17265 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10152-2010 proposto da:

COMUNE DI PISTOIA, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO

LESSONA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato VITTORIO CHIERRONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la CTR della Toscana, con la sentenza n. 56/21/09, depositata il 2/3/2009, ha respinto l’appello proposto dal Comune di Pistoia, nei confronti di F.L.R., titolare di impresa vivaistica, avverso la sentenza della CTP di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), relativa all’anno 2002 (e non l’anno 2007 come riportato in sentenza), emessa sul presupposto non fosse dovuto il pagamento della tassa per le superfici produttive dell’impianto vivaistico, nelle quali si producono rifiuti speciali che vengono autosmaltiti e che non sono assimilabili a quelli urbani;

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che, come per le annualità TARSU dal 1996 al 2000, oggetto di atti impositivi impugnati giudizialmente dalla contribuente con esito a lei favorevole, i presupposti impositivi erano i medesimi anche per l’annualità per cui è causa, che non vi era prova della notifica dell’avviso di accertamento che aveva preceduto la cartella di pagamento impugnata, che le aree vivaistiche non erano idonee a produrre rifiuti da assimilare a quelli urbani, ai sensi d del Regolamento comunale, come confermato dal contratto stipulato con Agritalia s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali a cura e spese della contribuente; che il Comune ha interposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria, mentre la parte intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia riguardante l’eccezione, proposta in appello, di giudicato esterno, nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112, 324 e 327 c.p.c., avuto riguardo alla sentenza inter partes n. 18418/2005 della Corte di Cassazione, che ha definitivamente accertato la debenza della TARSU, per le annualità dal 1996 al 2000, e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi motivo di nullità della sentenza della CTR, l’avere del tutto omesso di pronunciarsi in materia di TARSU sull’eccezione di giudicato proposta dall’appellante nel primo atto difensivo utile, successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza della Corte di legittimità, la quale si è pronunciata su annualità d’imposta precedenti a quella di causa ma sulla base di presupposti impositivi identici a quelli dell’annualità per cui è causa;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., giacchè la CTR ha recepito il giudicato formatosi per le precedenti annualità TARSU, sulla base di una lettura del contenuto della sentenza n. 7/6/2004 della CTP di Pistoia, prodotta dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, non consentita dalla successiva sentenza n. 18418/2005 della Corte di Cassazione, sfavorevole alla tesi della F., e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se sia annullabile per violazione dei principi in materia di giudicato la sentenza che, nell’aver riconosciuto vis expansiva esterna ed applicato quale regola iuris nel giudizio inter partes relativo a diversa annualità d’imposta, ad una sentenza priva di motivazione propria sul punto decisivo della controversia la quale conteneva invece una mera motivazione per relationem ad altra pronuncia di merito, relativa ad ulteriore annualità del medesimo tributo (TARSU), poi cassata dalla Corte di legittimità;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla idoneità delle aree vivaistiche a produrre rifiuti urbani, giacchè la CTR si è riportata per relationem all’affermazione, contenuta nella sentenza di prime cure, circa l’autosmaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall’azienda della contribuente, come sarebbe confermato dall’esistenza del contratto con Agritalia s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento dei predetti rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se sia resa in carenza di motivazione la sentenza che assegni la motivazione in parte qua ad altra precedente decisione di merito, che sia stata poi cassata dalla Corte di Cassazione su identica questione relativa ad annualità precedente con decisione di senso opposto rispetto alla sentenza impugnata circa la spettanza dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti;

che con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 19 e 58, nonchè violazione del principio della ragionevole durata del processo, giacchè la CTR ha confermato la mancanza in atti della prova documentale della notifica, eseguita in data 2/10/2003, dell’avviso di accertamento n. 984/2003, atto sotteso alla cartella di pagamento oggetto di causa, prodotto dal Comune unitamente al ricorso in appello, e che, se preso in considerazione, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della contribuente, contenente censure relative al predetto avviso di accertamento, ritualmente notificato e non impugnato, e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se sia da considerarsi erronea la sentenza di appello che non riformi la sentenza di primo grado nonostante il mancato esercizio da parte del giudice di ordinare ex officio la produzione dell’avviso di accertamento presupposto, notificato e non impugnato, a fronte della eccezione dell’Amministrazione di inammissibilità dell’impugnazione della successiva cartella di pagamento e nonostante la intervenuta produzione in appello del documento in questione a dimostrazione della fondatezza della proposta eccezione;

che con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione erronea, in punto di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, giacchè la CTR, riprendendo l’affermazione del primo giudice circa la inesistenza della prova della notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità per cui è causa, ha omesso l’esame di un documento decisivo, agli atti di causa, e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se, in caso di ricorso avverso cartella esattoriale accolto non per vizi della stessa, ma per vizi dell’avviso di accertamento precedentemente notificato, risulti erronea la sentenza di appello che non accolga la censura di inammissibilità dedotta fin dal primo grado, e già respinta per pretesa carenza di prova, contrariamente alla realtà processuale, attestante la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento medesimo;

che con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e n. 3, motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, mancata e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 21, nonchè 4, Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, giacchè la CTR non ha considerato che, per ottenere l’esenzione dal pagamento della TARSU, il produttore di rifiuti deve fornire all’Amministrazione comunale la documentazione comprovante la sussistenza dei relativi presupposti, mentre la F. ha non solo omesso di presentare la prescritta denuncia, ma neppure si è data carico di fornire la documentazione necessaria per valutare la concessione della predetta esenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale, essendo i rifiuti, per espressa determinazione amministrativa, assimilati a quelli urbani e, come tali, soggetti alla privativa dell’ente territoriale e conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica se possa dirsi carente, e comunque contraddittoria, la motivazione della sentenza di merito che assuma, nella fattispecie astratta di esenzione dalla TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, la ipotesi in cui un’azienda vivaistica e di commercializzazione dei relativi prodotti, in relazione a superficie in cui sia svolta la sola attività di commercializzazione delle piante, in assenza di denuncia alla Amministrazione comunale, al fine di dimostrare che su dette superfici si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ritenga comunque provata la non tassabilità delle aree in questione per la sola documentata attività di autosmaltimento;

che ragioni logiche impongono l’immediato esame delle censure contenute nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, le quali attengono alla dedotta inammissibilità della proposta impugnazione della cartella di pagamento della TARSU, per l’annualità 2002, in quanto preceduta dalla notificazione, in data 2/10/2003, dell’avviso di accertamento n. 984/2003, atto quest’ultimo che la contribuente non aveva provveduto ad impugnare, non potendo essere fatti valere, in sede di contestazione della cartella di pagamento, vizi attinenti all’accertamento dell’esistenza ed entità dei presupposti dell’imposizione tributaria;

che il Comune ricorrente assume di avere proposto la relativa eccezione nelle difese del primo grado del giudizio, per cui la CTP avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, sia pure “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti”, al fine di acquisire la prova della notificazione dell’atto presupposto, anzichè respingere l’eccezione per difetto di prova, e che in ogni caso la CTR non ha tenuto conto della documentazione prodotta dall’Amministrazione con il gravame ed ha erroneamente confermato quanto ritenuto dal giudice di prime cure circa l’assenza, in atti, della prova di tale notificazione;

che la doglianza, formulata in modo autosufficiente, avendo il ricorrente trascritto, per quanto di rilievo, l’atto di appello e la documentazione richiamata, è fondata nei termini di seguito precisati;

che, invero, l’esercizio del potere di acquisizione di documenti necessari per la decisione, attribuito alle commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3, costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti (Cass. n. 905/2006; n. 7678/2008), per cui, nella esaminata fattispecie, anche se il ricorrente non può ragionevolmente dolersi della mancata acquisizione d’ufficio di un documento certamente rilevante e per di più nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, ben può lamentare l’omessa valutazione della prova documentale offerta in secondo grado atteso che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza ” (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015; n. 12008/2011), per cui la CTR aveva il dovere di esaminare la documentazione offerta dalla parte appellante a sostegno delle proprie deduzioni difensive;

che l’avviso di accertamento è l’atto liquidatorio, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria ormai definita, e la sua impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, il quale non può che avere ad oggetto soltanto i vizi propri di quest’ultima, fatta salva l’ipotesi, che qui non ricorre, che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, ipotesi nella specie neppure prospettata (Cass. n. 4818/2015; n. 16641/2011);

che, conclusivamente, il ricorso va accolto, per le ragioni innanzi precisate, con assorbimento delle altre censure il cui esame si appalesa superfluo, la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo la causa nel merito, il ricorso originario della contribuente va quindi respinto;

che le spese giudiziali di merito, attesa la peculiarità della vicenda processuale, possono essere integralmente compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza della intimata.

PQM

 

La Corte, accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese di giudizio del merito e condanna la intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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