Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17264 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
213, presso lo studio dell’avvocato PACE PIETRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PASCALE VINCENZO, giusta procura speciale alle
liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo
studio dell’avvocato FAVATA EMILIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 714/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
22/05/08, depositata il 25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 giugno 2008 la Corte di appello di Potenza ha confermato, così rigettando l’impugnazione proposta da B.P., la decisione di primo grado che aveva giudicato infondata la domanda, avanzata dallo stesso nei confronti dell’INAIL, di riconoscimento del diritto alla rendita per l’inabilità derivante da un infortunio sul lavoro, ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza il lavoratore soccombente ha proposto ricorso basato su un motivo.
L’Istituto ha resistito con controricorso.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. e art. 152 disp. att., stesso codice e si deduce l’errore in cui è incorso il giudice del merito nell’escludere l’esonero del B. dalla condanna alle spese processuali, soltanto sulla base della mancanza della dichiarazione da parte del ricorrente, attestante il proprio reddito (se inferiore all’imponibile irpef D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex artt. 76 e 77), ma senza verificare i presupposti della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa.
Il ricorso è infondato.
Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è osservato che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. – nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato il 30 giugno 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica – in caso di soccombenza nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, e salvo quanto previsto dall’art. 96 cod. proc. civ., comma 1, subordina l’esenzione dell’assicurato dall’onere del pagamento delle spese processuali, soltanto alla dichiarazione da parte dello stesso di essere titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini irpef, risultante dall’ultima ; dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77.
E si è inoltre sottolineato come la norma, per il suo tenore, va interpretata nel senso che ai fini della condanna al pagamento delle spese, in caso di soccombenza, non costituisce presupposto necessario l’accertamento della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa, secondo quanto stabilito dalla medesima norma anteriormente alla modifica intervenuta, ma è sufficiente considerare soltanto la situazione reddituale della parte soccombente, semprechè la stessa, con riferimento alle condizioni di reddito nell’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trovi in quelle condizioni sopra specificate e formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito verificatesi nell’anno precedente.
Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, aggiungendo che la dichiarazione riportata in ricorso circa la sussistenza delle attuali condizioni reddituali esonerative dell’obbligo di pagamento delle spese non possono valere ad escludere per il lavoratore soccombente il medesimo obbligo per le fasi precedenti del giudizio.
Nè le suesposte osservazioni possono essere inficiate dalle deduzioni svolte in memoria dall’odierno ricorrente, il quale espressamente concorda nell’interpretazione della citata norma come novellata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convErtito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel senso che, per il caso della soccombenza di chi abbia agito per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, e salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 cod. proc. civ., comma 1, l’esonero dal pagamento delle spese processuali è subordinato alla dichiarazione dell’interessato quale prevista dalla medesima norma.
E il richiamo al mutamento in peius delle condizioni reddituali, quali dichiarate nel ricorso per cassazione dalla parte soccombente e sopravvenute nel corso del giudizio, di cui, secondo quanto precisato da Cass. 12 maggio 2009 n. 10875 citata dal ricorrente, si deve tenere conto, può valere ad escludere l’obbligo del pagamento delle spese solo per la fase del giudizio in cui il mutamento è dichiarato, qui appunto quella di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 aprile e il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010