Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17264 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. III, 18/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 18/08/2020), n.17264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4987-2019 proposto da:

ROMIMMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORLANDO OLIVIERI del foro di Ancona;

– ricorrente –

contro

BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA’ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6688/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 13/07/2020 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato e considerato che sulle questioni oggetto della presente controversia – valutazione degli interessi corrispettivi cumulativamente con quelli moratori ai fini dell’usura e applicabilità della L. Fall., art. 72 quater o dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo – occorre attendere che si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte;

ritenuto, infatti, che ai fini della decisione sul primo motivo è rilevante la decisione che le Sezioni Unite renderanno sul ricorso ad esse rimesso con l’ordinanza interlocutorie n. 26946 del 2019, mentre, ai fini della decisione sul terzo motivo risulta rilevante la decisione che le Sezioni Unite pronunceranno sui ricorsi rimessi con le ordinanze interlocutorie nn. 5022 e 7933 del 2020 (nonchè sulla questione di massima di particolare importanza rimessa ad istanza di parte quanto al ricorso n. r.g. 11272 del 2018.

P.Q.M.

Rinvia la controversia a nuovo ruolo in attesa che sulle indicate questioni si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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