Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17264 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3720/2014 R.G. proposto da:

Progetto Armonia Palestre associazione sportiva dilettantistica, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Paolo Scipinotti, con domicilio eletto presso il

suo studio, sito in Roma, piazza del Fante, 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributarià regionale del

Lazio, n. 372/01/13, depositata l’11 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Progetto Armonia Palestre associazione sportiva dilettantistica propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 giugno 2013, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005 e erano state recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato lo svolgimento da parte dell’associazione di attività commerciale (gestione di una palestra) e, conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti per la fruizione del regime agevolato di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148 (già art. 111);

– il giudice di appello ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori raccolti, fosse dimostrato l’esercizio di una siffatta attività, ragione per cui non ricorrevano le condizioni per l’applicazione del regime fiscale invocato dalla contribuente;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– l’Agenzia deposita, poi, memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’associazione denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, per aver la sentenza impugnata ignorato la sua natura di associazione sportiva dilettantistica e, conseguentemente, escluso l’applicabilità del regime agevolato in questione;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), artt. 111 e 111-bis, per aver la sentenza impugnata escluso la sua natura di ente non commerciale in ragione dell’attività svolta nei confronti degli associati, benchè tale attività costituisse diretta attuazione degli scopi istituzionali;

– con l’ultimo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, e del T.U. n. 917 del 1986, art. 111, per aver la sentenza impugnata ritenuto che le operazioni dalla stessa poste in essere dovessero essere assoggettate all’i.v.a., benchè effettuate in conformità con le sue finalità istituzionali e, dunque, non costituissero esercizio di attività commerciale;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono, il primo, infondato, e i restanti, inammissibili;

– il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73 (già art. 87), nell’annoverare tra i soggetti passivi i.re.s. gli enti non societari, opera una distinzione tra enti commerciali e enti non commerciali, in relazione al fatto che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

– qualora si sia in presenza di un ente non commerciale trova applicazione il regime di favore previsto dall’art. 143 (già, art. 108), in base al quale non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;

– l’art. 148 (già, art. 111), poi, prevede una “decommercializzazione” specifica per alcune categorie di associazioni (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), estendendo il regime agevolativo alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati qualora le associazioni interessate si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, tra cui quelle aventi ad oggetto il divieto di distribuzione di utili durante la vita dell’associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente (commi 3 e 4-quinquies) (cfr., in tema, Cass., ord., 12 dicembre 2018, n. 32119; Cass. 26 settembre 2018, n. 22939);

– deve, dunque, tenersi distinta, ai fini che qui interessano, la questione relativa alla individuazione della qualità dell’ente – non contestata dall’Ufficio – da quella relativa alla qualificazione delle attività poste in essere dall’ente, quali commerciali o non commerciali;

– orbene, la ricorrente allega che l’attività commerciale accertata dalla Commissione regionale, consistente nella gestione di una palestra, non sarebbe ostativa dell’applicazione del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali, risolvendosi in un’attività posta in essere, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata verso pagamento di corrispettivi nei confronti degli associati o partecipanti;

– omette, tuttavia, di allegare elementi, non evincibili dalla sentenza, da cui poter evincere sia che una siffatta attività costituisse attuazione dei suoi scopi istituzionali, sia che la stessa fosse posta in essere nei confronti di soggetti associati o partecipanti e non anche ai soggetti che, indipendentemente dalla veste formale, erano estranei alla vita associativa dell’ente;

– pertanto, sotto tale profilo, le censure che contestano l’insussistenza dei presupposti per la decommercializzazione dell’ente sono prive della necessaria specificità, muovendo da presupposti fattuali di cui non vi è evidenza;

– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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