Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17264 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17264 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 21801-2006 proposto da:
RANNAZZO SANTO VINCENZO (c.f. RNNSVT48C23G792G),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 31,
presso l’avvocato TABEGNA GIANCARLO, rappresentato

Data pubblicazione: 12/07/2013

e difeso dall’avvocato LO RE VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013
919

contro

DAVID SANTA, DAVID SANTO;
– intimati –

1

avverso la sentenza n. 14/2006 del GIUDICE DI PACE
di POLIZZI GENEROSA, depositata il 27/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/05/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Svolgimento del processo
Il Giudice di pace di Polizzi Generosa con sentenza del 27
gennaio 2006 ha condannato Santo Vincenzo Rannazzo a
corrispondere a Santo e Santa David l’indennità per
l’avvenuta espropriazione ad opera dell’Ente Parco delle

Madonie, con provvedimento del 18 gennaio 2000,di un
terreno nella contrada Colla di Polizzi (in catasto al
fg.2,part.9 e 13), loro assegnato dall’ESA con decreto 19
febbraio 1997,in base alla legge 104 del 1950 della Regione
siciliana sulla riforma fondiaria:posto che seppure il
Rannazzo risultava ancora intestatario dell’immobile, gli
assegnatari come accertato dal c.t.u. ne avevano acquistato
la proprietà in data 28 settembre 2001,in cui ne avevano
completato il riscatto.
Per la cassazione della sentenza,i1 Rannazzo ha proposto
ricorso per 3 motivi;mentre i David non hanno spiegato
difese.
Motivi della decisione
Con il ricorso che si articola in tre censure il
Rannazzo,deducendo violazione degli art.1,16 e 52 della
legge reg. Sic. 104 del 1950 addebita alla sentenza
impugnata di non avere considerato: a) che in base agli
accertamenti compiuti dal c.t.u. i David,assegnatari del
fondo ne avevano acquistato il solo possesso;laddove la
proprietà sarebbe stata loro trasferita esclusivamente con

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il riscatto; b)che la stessa consulenza aveva concluso che
detto trasferimento si era verificato con atto pubblico del
28 settembre 2001 a seguito del pagamento dell’intero
prezzo di riscatto del terreno; c)che in ogni caso alla
data del provvedimento di esproprio l’immobile poteva al

più appartenere all’ESA,ente assegnante,ma non ai David
carenti, anche sotto questo profilo, di titolo a richiedere
loro l’indennità.
Il ricorso è anzitutto ammissibile malgrado la controversia
rientri nei limiti di valore stabiliti dall’art.113 cod.
proc.civ., avendo per oggetto la titolarità del diritto a
percepire l’indennità di espropriazione nell’ipotesi di
avvenuta assegnazione di un terreno in base alle norme di
riforma fondiaria di cui alle leggi statali 841 e 230 del
1950,nonché 104 del 1950 della Reg. siciliana:e perciò
venendo in discussione uno dei principi informatori sia
della materia espropriativa,che di quella relativa ai
diritti dell’assegnatario sugli immobili ottenuti per
raggiungere le menzionate finalità.
Esso è altresì fondato,per avere il giudice di pace
accertato e le parti non contestato: a) che i David con
decreto 19 febbraio 1997 dell’ESA hanno conseguito
l’assegnazione del terreno ai sensi dell’art.1 della
menzionata legge reg. 104 del 1950; b)che il riscatto
dell’immobile è stato invece perfezionato in seguito al

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pagamento integrale del prezzo soltanto con atto del 28
settembre 2001,in conseguenza del quale è stata loro
rilasciata la relativa quietanza; c)che tuttavia durante il
periodo dell’assegnazione, l’Ente parco al fine di eseguire
specifici lavori di recupero ambientale,ha attivato la
procedura ablativa onde acquisire l’immobile:conclusa, al

_

lume degli accertamenti peritali recepiti dalla sentenza
impugnata, con provvedimento del 18 gennaio 2000.
Pertanto alla data suddetta nessuno dei ricorrenti era
ancora proprietario del fondo assegnato,in quanto in base
alle menzionate disposizioni legislative come interpretate
dalla giurisprudenza tanto ordinaria quanto amministrativa
(Cons.St.355/1990), il rapporto fra ente assegnante e
privato assegnatario trova il suo fondamento in una
concessione amministrativa, soggetta a regime
pubblicistico, e viene attuato mediante un contratto
(vendita con pagamento rateale) soggetto a regime
privatistico (Cass. Sez.un. 3192/1991;3994/1987;715/1975; )
e con riserva di dominio a favore dell’ente assegnante; con
la duplice conseguenza che il riservato dominio a favore
dell’Ente assegnante (ESA o altri) sui terreni assegnati
permane fino al pagamento totale (ovvero della quindicesima
annualità ex art.10 legge 386 del 1976) del prezzo di
assegnazione. E che l’acquisto della proprietà del terreno
da parte dell’assegnatario opera soltanto all’esisto del

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verificarsi di detti eventi,pur se automaticamente senza
necessità di verifica dell’adempimento degli obblighi
essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione: con
esclusione al riguardo di alcun potere discrezionale da
parte della Pubblica Amministrazione ai terreni

(Cass.8829/2003;4107/1986; sez.un.1641/1980).
D’altra parte nella materia espropriativa, dal precetto
contenuto negli art.42 Costit.,nonché dalle disposizioni
degli art.

50 segg.

legge 2359 del 1865 discende

direttamente che è proprio il provvedimento di
espropriazione di un immobile privato ad attribuirne
immediatamente la titolarità alla P.A. nonché ad incidere
in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare
del bene,privandolo in radice delle facoltà di godimento e
di disposizione del bene di cui all’art.832 cod. civ.; e ad
operare la trasformazione del diritto reale in quello a
percepire la giusta indennità,che dunque compete
esclusivamente al soggetto che ne sia proprietario alla
data del provvedimento con cui la proprietà gli viene
sottratta (Cass.11406/2012;12408/2006;11054/2001):come del
resto risulta dal combinato disposto degli art.27 e 52
legge 2359/1865 secondo cui pronunciata l’espropriazione
tutti i diritti del proprietario sul fondo espropriato si
convertono sull’indennità che lo rappresenta.

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Ed allora nel caso, essendo certo che alla data indicata
dal giudice di pace,i David non avevano conseguito la
proprietà del fondo di contrada Colla,gli stessi non
avevano titolo per percepire la indennità sostitutiva
spettante esclusivamente al soggetto che a quella stata

data ne era titolare e nei cui confronti è stato
pronunciato il decreto ablativo:perciò a nulla rilevando la
circostanza che detto soggetto coincidesse con il
proprietario catastale dell’immobile nei cui confronti era
stata svolta la procedura di esproprio;ovvero con l’ESA
(pag.10 e 12 sent.) che ne aveva compiuto
l’assegnazione,posto che in entrambi i casi il
provvedimento concessorio di cui erano titolari non
conferiva ad essi il diritto a percepire l’indennità provvisoria o definitiva- di espropriazione.
La sentenza impugnata che ha erroneamente accolto la loro
richiesta in tali sensi va conclusivamente cassata;e non
essendo necessaria ulteriore istruzione il Collegio può
decidere nel merito la controversia ai sensi dell’art.384
cod. proc.civ. rigettando la richiesta degli
assegnatari,originari attori.
Le spese del giudizio vanno gravate sui soccombenti David
e si liquidano in favore del Rannazzo come da dispositivo.
P.Q.M.

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La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata
e,decidendo nel merito,rigetta la domanda degli assegnatari
David che condanna in solido al pagamento delle spese
processuali liquidate in favore del ricorrente in

di cui E 200 per esborsi,per quello di legittimità;oltre
agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2013.
Il Presidente
Il Con’higli, ere est.

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CORTESUPREMADICASSAZIONE
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