Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 23/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24985-2013 proposto da:

G.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPE AMEDEO, 221 presso la CONFSAL COMUNICAZIONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 935/2012 della CURIE D’APPELLO di CATANIA del

27/09/2012, depositata il 31/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio letta la memoria depositata dalla parte intimata, ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 31 ottobre 2012, confermava la decisione del primo giudice, che aveva riconosciuto la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra l’attuale ricorrente e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 18 luglio al 30 settembre 2002.

3. Il termine era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo” e il primo giudice aveva ritenuto dimostrata l’esigenza sostitutiva.

4. Per la cassazione della predetta decisione propone ricorso la lavoratrice, affidato a tre motivi.

5. Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

7. Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate”(v. Cass. 17-6-2008 n. 16396).

8. In particolare, è stato precisato che “la legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro ha sempre richiesto sia nel regime della L. n. 230 del 1962, art. 1, che nella disciplina successiva l’esistenza di una condizione legittimante; ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine” (v. Cass. n. 16396/2008 in motivazione e proprio in riferimento alla medesima “doppia causale” di cui al contratto all’esame).

9. Questa Corte ha, poi, ritenuto in numerose decisioni relative a fattispecie in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente alla necessità di far fronte alle assenze per ferie che la ricorrenza anche di una sola delle esigenze indicate rendesse legittima l’apposizione del termine (tra le varie ger. Cass. n. 3617 del 14 febbraio 2011; da ultimo, Cass. sez. sesta – L n. 5942/2016).

10. Tanto premesso, non coglie nel segno la censura secondo cui la presenza di plurime ragioni giustificatrici imponesse la necessità di far fronte a tutte le ragioni, tra di loro connesse, e non solo ad una di esse.

11. Rimane, inoltre, assorbita la censura imperniata sulla violazione della clausola di contingentamento che postula, come premette la stessa parte ricorrente, la concorrente validità delle altre ragioni presenti nella causale di assunzione.

12. Infine, deve qualificarsi come inammissibile il terzo motivo, con il quale, deducendo violazione di legge e insufficiente motivazione, si censura la statuizione in ordine alla preventiva valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, e all’onere probatorio ritenuto assolto dalla società, con vizio motivazionale (per insufficiente motivazione) non corrispondente alla novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis e con censura, avverso l’apprezzamento del documento acquisito in giudizio dalla Corte territoriale, dalla quale non è dato cogliere l’asserito vizio di legittimità che inficia la sentenza.

13. In definitiva il ricorso deve rigettarsi.

14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

16. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso: condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed (turo 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso) forfetario in misura del 13%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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