Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato TRANCASSINI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NANNIPIERI SILVANO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazione,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’11/07/08, depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G., sulla base di due motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 29 giugno 2007 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Pisa. Quest’ultimo giudice aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL dal F. e diretta ad ottenere che il periodo d’inabilità dal 20 febbraio all’11 aprile 2004 fosse riconosciuto quale ricaduta, per intervento chirurgico, delle conseguenze di un precedente infortunio sul lavoro subito il 18 dicembre 2003, e che gli fosse attribuito il danno biologico per i postumi permanenti residuati.

Nel disattendere l’impugnazione dell’assicurato, la Corte territoriale, prestando adesione al parere del consulente di ufficio di primo grado, ha escluso la ricollegabilità, sotto il profilo causale o concausale, dell’operazione chirurgica di meniscectomia laterale del ginocchio destro del febbraio 2004 e della patologia artrodegenerativa del medesimo ginocchio all’infortunio sul lavoro subito dal F. il (OMISSIS), e nel quale costui aveva riportato un trauma distorsivo a quel ginocchio: detta patologia e la meniscopatia, riscontrati da un esame cui il lavoratore si era sottoposto alcuni giorni prima dell’infortunio sul lavoro, ad avviso del giudice del gravame, erano postumi di un grave incidente stradale del 1997.

L’NAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In entrambi i mezzi di annullamento proposti, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per non avere considerato la consulenza tecnica di parte allegata all’atto di appello e per avere escluso l’esistenza di differenze tra le risultanze della TC al ginocchio destro del 9 dicembre 2003 e quelle della RMN del 6 febbraio 2004, così trascurando la cisti parameniscale accertata con il secondo esame.

Il ricorso non può essere accolto.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto le critiche mosse dal ricorrente si risolvono in censure di fatto in ordine alla riferibilità dell’aggravamento della patologia al ginocchio all’infortunio sul lavoro, invece esclusa dal giudice del gravame con congrua motivazione.

Tali conclusioni sono condivise dal Collegio. Si deve infatti richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sottolineato come in tema di determinazione della riduzione dell’attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente, e nel caso in cui il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sono denunciabili in sede di giudizio di legittimità eventuali errori dell’ausiliare unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, per carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (v. fra le tante Cass. 20 febbraio 2009 n. 4254).

Nè le suesposte conclusioni possono essere inficiate dalle deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria, poichè il giudice del merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha esaminato le diverse valutazioni del consulente tecnico di parte, però disattendendole motivatamente: il medesimo giudice ha ribadito che l’intervento di meniscectomia era dovuto “non certo agli esiti dell’infortunio lavorativo dedotto, bensì alla patologia artrodegenerativa ed alla meniscopatia laterale già presenti in tutta la loro gravità, in precedenza come evidenziato dalla TC” del 9 dicembre 2003, e che era “poco significativa la presenza di una modesta falda di versamento endoarticolare, sulla quale (aveva) insistito l’appellante ed il suo c.t. per sostenere un aggravamento del quadro patologico in dipendenza dell’infortunio agricolo dedotto”. Di modo che le critiche mosse alla sentenza impugnata, che ha fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, critiche che si esauriscono in una riproposizione di quelle svolte nella precedente fase del giudizio, si risolvono nella mera prospettazione di un sindacato di merito, non consentito in sede di legittimità.

Va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che si debba provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, considerata la dichiarazione dell’assicurato di trovarsi nelle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, secondo quanto dispone in proposito l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato il 12 settembre 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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