Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13738-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE,

331, presso lo studio dell’avvocato SILVIO GRANDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VIRGINIO VILLANOVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10741/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il notaio R.A. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 10741/2016, depositata in data 1/12/2016, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello della Agenzia delle entrate e riformato la prima decisione, favorevole al professionista, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione per omesso pagamento delle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, recuperate con le sanzioni, in relazione al rogito notarile di compravendita immobiliare, intervenuto tra F.R.L., parte alienate, e la Parrocchia dell’Immacolata Concezione e S. Giovanni Battista, parte acquirente, stante l’accertata insussistenza del dichiarato requisito soggettivo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), condizione necessaria per beneficiare dell’agevolazione richiesta nell’atto pubblico del (OMISSIS), rep. N. (OMISSIS), registrato telemeticamente.

La CTR ha rilevato che, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo previsto per le ONLUS, il notaio rogante “non può limitarsi a dare atto di quanto affermato dalle parti circa la sussistenza dei requisiti, allorchè i requisiti medesimi devono tradursi in un adempimento formale”, essendo il professionista onerato “di farsi esibire la documentazione attestante la qualifica già posseduta” e, nella specie, di procedere alla verifica dell’esistenza, in capo alla suindicata Parrocchia, “del dato formale dell’iscrizione nell’anagrafe” delle ONLUS.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1996, art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, comma 8, e Nota 2 quater, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il notaio rogante fosse obbligato ad acquisire la certificazione attestante l’iscrizione dell’ente acquirente nell’anagrafe delle ONLUS, essendo viceversa sufficiente la dichiarazione della organizzazione non lucrativa dell’intenzione di utilizzare i beni acquistati per lo svolgimento della propria attività e dell’impegno a realizzare l’effettivo utilizzo entro due anni dall’acquisto.

Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, comma 1, e art. 57, per avere la CTR erroneamente qualificato l’imposta richiesta dall’Ufficio come imposta principale e, conseguentemente, escluso l’eccepita carenza di legittimazione passiva del notaio rogante.

I motivi, che possono essere esaminata congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Non è contestata la circostanza della mancata iscrizione della Parrocchia dell’Immacolata Concezione e S. Giovanni Battista nell’albo delle ONLUS allorchè ebbe ad acquistare, con il rogito di compravendita del (OMISSIS), un fabbricato urbano destinato a luogo di culto.

Questa Corte ha avuto modo di evidenziare che “Ai fini delle agevolazioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997 (nella specie, in materia di imposta di registro), gli enti ecclesiastici non sono ONLUS di diritto, attesa la mancata inclusione degli stessi nell’elenco tassativo di cui al citato decreto, art. 10, comma 8, non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell’ente, ma rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni della tenuta separata delle scritture contabili di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20-bis, dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali imposti dal citato D.Lgs. n. 460, art. 10, e della comunicazione all’anagrafe unica delle ONLUS di cui al successivo art. 11.” (Cass. n. 6851 del 2020).

Viene, quindi, in discussione la responsabilità del notaio rogante per il pagamento dell’imposta di registro (in misura proporzionale) recuperata dall’Ufficio con l’avviso di liquidazione notificato il 23/12/2013, atteso che il professionista, in sede di rogito di compravendita dell’immobile, ha provveduto in base ad autoliquidazione (avvalendosi della procedura di registrazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997), al pagamento del tributo in misura fissa, come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, “Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II quater fissa Euro… 168,00 ?”), avendo la parte acquirente reso l’apposita dichiarazione in ordine alla volontà di utilizzo del bene, come pure previsto alla Nota II-quater (“A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.”) della citata disposizione.

Trova, dunque, applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 57, e del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, nè di valutazioni giuridico-interpretative. (Cass. n. 15450 del 2019).

Non v’è dubbio, infatti, che l’Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, ha liquidato una somma volta ad integrare l’imposta principale dovuta per il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un immobile, non risultando dall’atto presentato alla registrazione l’iscrizione della Parrocchia dell’Immacolata Concezione e S. Giovanni Battista nell’albo delle ONLUS, requisito necessario per beneficiare dell’agevolazione richiesta dalla contribuente, come appunto si ricava dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 2.

E tornando a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, giova evidenziare che “il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter (quale introdotto dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 19, art. 1, comma 1 e art. 6) prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell’autoliquidazione, attribuendo all’amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori nè sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate. Orbene, in ogni caso, questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente le imposte autoliquidate la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile – potremmo dire per tabulas – dal M.U.I. ovvero dalla disamina dell’atto trasmesso per la registrazione telematica; dispone, infatti, la norma che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero delle imposte autoliquidate sia esperibile, in quanto il maggior dovuto emerga “sulla base degli elementi desumibili dall’atto”. Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l’accesso ad elementi extratestuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento – per un’imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare – nei confronti delle parti contraenti.” (Cass. n. 15450 del 2019).

La motivazione in diritto della sentenza impugnata va, conseguentemente, integrata (sul potere correttivo della Corte ex art. 384 c.p.c., comma 4, “quando il dispositivo sia conforme al diritto”, ex plurimis, Cass. n. 4863/2020, n. 29889/2017, n. 13435/2006, n. 16640/2005, Cass. Sez. U., n. 21712/2004).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento del processo e del progressivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione trattata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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