Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6300/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Comunità Montana Alto Molise, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Angelo Cima e Pietro Colucci, con domicilio eletto in Roma, via

Borghesano Lucchese, n. 29, int. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 52/01/10 depositata il 22 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con tre mezzi, nei confronti della Comunità Montana Alto Molise (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. del Molise ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento notificato al predetto ente per il recupero a tassazione, a fini Irpeg, per l’anno 2001, dei canoni di locazione ad essa versati dalla Omnitel S.p.A. per l’installazione di impianti ripetitori di telefonia mobile presso immobili di proprietà;

che i giudici d’appello accoglievano, infatti, la tesi difensiva dell’ente territoriale secondo cui, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88 (ora art. 74), le comunità montane – come i comuni, le province e le regioni – sono soggettivamente escluse dall’applicazione dell’Irpeg per qualsiasi attività svolta, ivi compresa quella relativa alla locazione di immobili, ritenendo inconferente il richiamo da parte dell’appellante alla norma di cui alla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14 (secondo cui “la disposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche”), trattandosi di norma interpretativa non suscettibile di applicazione estensiva;

che soggiungevano, i giudici a quibus, che “le Comunità Montane non possono esercitare attività commerciali”, avendo esse “quale compito primario ed esclusivo quello di fornire alle popolazioni della zona gli strumenti necessari a compensare le situazioni di disagio derivanti dall’ambiente montano” e che anche il rapporto locativo in questione “persegue il fine di consentire l’utile utilizzo della telefonia mobile attraverso l’installazione di ripetitori”, non potendosi pertanto contestare alla Comunità Montana di svolgere attività commerciale vera e propria, “atteso che i fini istituzionali dell’ente – senza scopo di lucro – impongono di destinare i canoni ai benefici delle popolazioni montane”;

considerato che, con il primo motivo di ricorso, rubricato “insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, l’Agenzia delle Entrate lamenta che è priva di motivazione in sentenza l’affermazione relativa alle finalità meramente istituzionali del rapporto locativo in questione, non essendo illustrate le fonti nè le ragioni di tale convincimento e potendosi piuttosto trarre dal contratto le caratteristiche di un accordo privatistico;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre contraddittorietà della motivazione, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., da un lato, accreditato la tesi della assoluta non assoggettabilità ad imposta delle Comunità Montane, dall’altro, in contrasto con tale iniziale assunto, di per sè assorbente ed esaustivo, affermato che i proventi in questione non sono imponibili poichè l’operazione posta in essere è volta a soddisfare scopi istituzionali dell’ente;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 87, 88 e 108 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, diversamente da quanto postulato in sentenza, dal combinato disposto dei detti articoli si trae che gli enti pubblici in questione non sono soggetti ad imposta solo ove agiscano nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali e che lo sono invece quando svolgono attività commerciali;

ritenuto che è infondato il terzo motivo di ricorso, di rilievo preliminare;

che, invero, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 1 (nel testo vigente ratione temporis), “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta” (sul reddito delle persone giuridiche);

che non può dubitarsi, alla stregua del chiaro tenore letterale della disposizione e del suo evidente collegamento con la norma che lo precede, che la stessa detti una esclusione assoluta dalla assoggettabilità ad Irpeg (ora Ires) dei soggetti in essa elencati (la locuzione “non sono soggetti all’imposta” non è infatti sottoposta ad alcuna limitazione o condizione) e predisponga pertanto per questi – costituenti un limitato sottoinsieme enucleato dal più ampio novero di soggetti indicati nell’articolo precedente – un trattamento differenziato che li sottrae comunque ad imposta, esonerando l’interprete dalla valutazione (richiesta invece per gli enti pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 87) della natura commerciale o meno dell’attività posta in essere: ciò in ragione della implicita presunzione che l’attività svolta sia correlata alle finalità istituzionali;

che lo stretto collegamento tra le due disposizioni fornisce anche la corretta chiave interpretativa della norma di cui dell’art. 88, comma 2 (a mente del quale “non costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali”) la quale invero, diversamente da quanto postulato dalla ricorrente, non può essere letta in rapporto a quella di cui al comma 1 (il cui tenore categorico non lascia spazio alla specificazione definitoria dettata dal secondo comma, apparendo per converso forzata l’operazione logica inversa proposta dalla parte, in virtù della quale, proprio a causa di tale specificazione, dovrebbe per implicito ritenersi che l’esclusione dall’imposta prevista nel primo comma non operi nel caso in cui gli organi o enti ivi indicati svolgono attività commerciale, la cui sussistenza vada pertanto anche per essi indagata caso per caso), ma bensì in rapporto alla generale previsione di cui all’art. 87 (ora art. 73) T.U.I.R.;

che in altre parole quest’ultima disposizione costituisce la base cui vanno rapportati entrambi i commi del successivo art. 88, l’uno separatamente dall’altro ed entrambi con funzione limitativa, per ragioni diverse e non sovrapponibili, della portata della disposizione precedente: il primo nel senso di escludere tout court dall’imposta, sempre e comunque, gli organi ed enti ivi indicati, che altrimenti vi sarebbero soggetti in base alla precedente disposizione; il secondo nel senso di escludere dall’imposta anche gli altri enti pubblici, diversi da quelli di cui al primo comma, ove esercitino “funzioni statali” (lett. a) o “attività previdenziali, assistenziali e sanitarie” e siano “enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali” (lett. b);

che tale interpretazione non può ritenersi contrastata dalla norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5, la quale prevede, al suo unico comma, l’esenzione dall’imposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, trattandosi di norma anteriore a quella in esame e da quest’ultima pertanto superata e assorbita, non potendosi per quanto detto presumere l’esistenza di un campo d’applicazione non coperto dalla norma successiva, in relazione al quale possa apprezzarsi un residuo margine di operatività di quella precedente;

che in tal senso questa Corte ha avuto già occasione di rilevare che “in seguito alla abolizione dell’Ilor disposta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, comma 1, lett. b), a decorrere dall’1 gennaio 1998, deve ritenersi venuto definitivamente meno un ambito differenziato di operatività della norma agevolativa di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 (riferita ai soli redditi fondiari ed in funzione della concreta destinazione ad uso o servizio pubblico del bene immobile) rispetto alla norma di esenzione generale dall’Irpeg e di cui all’art. 88, comma 1 T.U.I.R. (che trova applicazione esclusivamente in relazione alla qualificazione della figura giuridica soggettiva, indipendentemente dalla attività svolta e, per quanto interessa, dalla concreta destinazione dell’immobile all’uso o servizio pubblico)” (così Cass. 01/06/2012, n. 8824, in motivazione, par. 4.2);

che tanto meno può ostare alla accolta interpretazione la previsione di cui alla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14 (sopra trascritto), trattandosi di norma di stretta interpretazione che non esclude ma anzi presuppone che i soggetti cui è riferita siano esclusi da Irpeg, mentre per converso tale esclusione non può ritenersi contraddetta dal fatto che il legislatore, nella sua discrezionalità, assoggetti invece gli stessi enti ad altra imposta;

che discende dalle considerazioni che precedono anche il rigetto del primo motivo di ricorso, atteso che il vizio di motivazione con esso denunciato investe aspetto fattuale (l’accertamento delle finalità perseguite con la concessione in locazione di immobili di proprietà dell’ente per la installazione di impianti ripetitori di telefonia mobile) irrilevante ai fini dell’esclusione d’imposta o, comunque, assorbito dalla presunzione assoluta, come detto implicitamente posta a base della norma, di correlazione dell’attività medesima con le finalità istituzionali dell’ente;

che deve essere invece considerato inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto prospettante vizio di motivazione rispetto a questione di mero diritto (l’esclusione dai soggetti passivi Irpeg delle Comunità Montane): come noto, infatti, il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza o contraddittorietà di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v. ex aliis Cass. 8/5/2012, n. 7880; Cass. 08/08/2005, n. 16640; Cass. 17/11/1999, n. 12753), come nel caso di specie deve certamente ritenersi, alla stregua di quanto sopra evidenziato;

ritenuto che deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso;

che tuttavia, avuto riguardo alla novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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