Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.R., G.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 22271-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A.R., G.V.;

– intimati –

e sul ricorso 23417-2007 proposto da:

S.A.R., G.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 306/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 28/07/2006 R.G.N. 1886/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega ALLEGRA GAETANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Enna, regolarmente notificato, G.V. e S.A., assunti dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato, rispettivamente, dall’8 febbraio 2001 al 31 maggio 2001 e dal 19 febbraio 2001 al 31 maggio 2001, ai sensi dell’art. 25 del ccnl 11.1.2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convenuti in contratti a tempo indeterminato.

Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 330/04 in data 3.12 – 16.12.2004 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori suddetti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 12.7 – 28.7.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione G. V. e S.A. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Va altresì rilevato che erroneamente è stato dato un numero di ruolo al controricorso avverso il ricorso incidentale.

Posto ciò rileva il Collegio che col proposto ricorso i ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., L. n. 56 del 1987, art. 23 e L. n. 230 del 1962, art. 3 e dell’art. 25 del secondo contratto collettivo di settore, all’epoca vigente (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rilevano che erroneamente la Corte territoriale, nel rigettare il gravame dagli stessi proposto, aveva fatto riferimento a dati normativi estranei e non applicabili alla fattispecie in esame, quali l’accordo attuativo del 25.9.1997 che avrebbe un effetto meramente autorizzatorio e non determinerebbe la nullità delle assunzioni a termine successive al 30.4.1998, laddove la fattispecie in esame rientrava nella previsione di cui all’art. 25 del CCNL del 2001.

Inoltre rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’esistenza del processo di riorganizzazione aziendale legittimasse il ricorso ad assunzioni a termine, essendo invece necessario che quel processo avesse determinato il sorgere di particolari eccezionali esigenze. Ciò in quanto il contratto collettivo non dava alcuna autorizzazione in bianco, bensì un’autorizzazione fortemente condizionata da circostanze, requisiti, tempi ed occasioni.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società datoriale lamenta violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., 1 comma, agli artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., all’art. 100 c.p.c..

In particolare rileva la società ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

E con il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che la Corte di merito aveva tralasciato di esaminare e statuire sulla questione suddetta.

Il ricorso principale non è fondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta, in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, dovendosi in effetti ritenere inconferente il richiamo all’accordo attuativo del 25.9.1997.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convenuto con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2.3.2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del ccnl 11 gennaio 2001.

Questa Corte, decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi; la sentenza impugnata ha dato, in buona sostanza, di tale norma una interpretazione in base alla quale la stessa conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. Siffatta interpretazione si appalesa corretta e si sottrae quindi ai rilievi mossi, non potendosi condividere le censure sollevate dai lavoratori con il ricorso proposto: ed invero l’assunto ricorrente si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962. L’interpretazione dell’accordo fornita dai ricorrenti è perciò condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto autorizzare la società Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo, richiedendosi per contro la sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni. Al riguardo, elementi utili a suffragio della (corretta) interpretazione fornita dalla Corte territoriale si possono ricavare anche dalla circostanza che col successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 fu stabilito quanto segue: le OO.SS… convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal ccnl 11.1.2001.

Il ricorso proposto dai lavoratori predetti va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato della società datoriale.

Segue a tale pronuncia, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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