Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17263 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17263 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 30535-2006 proposto da:
FERRARO

GIUSEPPE

,(C.F.

FRRGPP68A16G568Q),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO
KIRCHER 7, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA,

Data pubblicazione: 12/07/2013

rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI
ERNESTO, FERRARO ERMANNO, giusta procura a margine
2013

del ricorso;
– ricorrente –

746

contro

MONVISO FINANCE S.R.L. – C.F. 03839890260 – (nella

1

qualità di titolare del credito in forza di
cessioni da parte della ABN AMRO BANK N.V., a sua
volta acquistati da San Paolo IMI S.p.a., SAN PAOLO
BANCO DI NAPOLI S.P.A. e Cassa di Risparmio di
Bologna s.p.a.), in persona del legale

S.P.A. (nella qualità di mandataria e procuratrice
speciale di essa MONVISO FINANCE S.R.L.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA
PALESTRINA 19, presso lo STUDIO AVV.TI TOMASSETTI
DOMENICO e PROSPERETTI MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PORRETTI GAETANO MARIA, giusta
procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2800/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2013 dal Consigliere

rappresentante pro tempore, e per essa la F.B.S.

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato PORRETTI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 29-5-2001, Ferraro Giuseppe correntista del
,

Banco di Napoli S.p.A, contestando il tenore di una raccomandata con cui tale

14.853.848, conveniva in giudizioi davanti il Tribunale di Napoli, il Banco di
Napoli S.p.A., per sentir determinare l’effettivo saldo, a seguito della corretta
applicazione degli interessi legali e dell’esclusione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi stessi. Costituitasi regolarmente il contraddittorio, il
Banco di Napoli chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza in data 10-42003, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
Proponeva appello il Ferraro. Costituitosi il contraddittorio, il Banco di Napoli
ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 6-10-2005, rigettava
l’appello.
Ricorre per cassazione il Ferraro nei confronti di “Sanpaolo Banco di Napoli
S.p.A.”, società incorporante il Banco di Napoli S.p.A. Resiste con controricorso
la Monviso Finance S.r.1, cessionaria del credito.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 61 s.s., 99, 112,
116, 210 c.p.c., degli artt. 1282 s.s. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione,
non avendo il giudice a quo ordinato alla banca l’esibizione di documentazione
inerente il conto corrente, e in particolare degli estratti conto, né disposto CTU

1

banca aveva affermato di essere creditrice nei suoi confronti della somma di lire

contabile. Con il secondo, violazione degli artt. 99, 112, 116 c.p.c., 1. n.141 del
1938, 1. 636 del 1938, d.l. n.385 del 1993, nonché degli artt. 1282 s.s. e 2697
c.c., e vizio di motivazione, con riferimento all’erronea affermazione della Corte

impugnati nel termini prescritti, con conseguente presunzione di accettazione
degli stessi.
I motivi vanno rigettati, in quanto infondati.
Va precisatorno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere sentenza
di accertamento dell’effettivo saldo di conto corrente, depurato tra l’altro di
interessi extra.legali e anatocistici.
Come correttamente precisa il giudice a quo, il potere conferito al giudice
dall’art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o ad un terzo l’esibizione di un
documento, deve essere tenuto distinto dall’onere di produzione documentale,
che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere disposto soltanto se
la parte non possa assolvere con altro mezzo l’onere probatorio (tra le altre,
Cass. n.149 del 2003. 4A -1‘t

o2 cD

Parimenti la richiesta c..t.u. non è un mezzo di prova, ma un ausilio di cui il
giudice può avvalersi per valutare fatti già provati dalla parte che la richiede, in
base ai principi generali di cui all’art. 2697 c.c., e non può essere dunque
utilizzata come mezzo per esonerare la parte dall’onere di prova (tra le altre,
,
tt
Cass. 2215/20037 (34,
Ben poteva l’odierne ricorrente attivarsi e chiedere il rilascio della
documentazione prima di instaurare il presente procedimento, sed eventualmente

2

d’Appello per cui gli estratti conto non sarebbero stati dal ricorrente stesso

documentare il rifiuto della banca a trasmettere la documentazione stessa, non
potendosi ammettere un’azione meramente esplorativa.
Si può convenire con l’affermazione del ricorrente — e in tal senso va corretta la

l’efficacia probatoria dell’estratto di saldo conto bancario è limitata al
procedimento di ingiunzione; in quello di opposizione a decreto ingiuntivo e in
qualsiasi giudizio a cognizione piena, tale estratto assume rilievo soltanto come
elemento indiziario, e, come tale, è liberamente apprezzabile dal giudice, in
relazione ad altri elementi significativi; il principio per cui spetta al cliente
avanzare contestazioni avverso la contabilità della banca comunicata per
estratto, comporta che tale contabilità possa costituire prova del saldo a favore
della banca, ove il cliente si limiti a generiche affermazioni di nulla dovere o di
dovere somme inferiori, senza muovere addebiti specifici e circostanziati (così
cass. n. 14849 del 2000). ,
£1; Ntrxittn ■ 52 _—
Ma tali affermazionii on spostano i termini della questione. La domanda doveva
essere supportata da elementi probatori, e comunque appare del tutto generica:
l’odierno ricorrente, appunto, si limita ad affermare di dovere una somma
inferiore senza muovere addebiti specifici e circostanziati, anche con riferimento
all’asserito computo di interessi extra/legali e/o anatocistici, e in ogni caso non
vi fa alcun riferimento nel presente ricorso per cassazione.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

3

motivazione della sentenza impugnata – che, secondo orientamento consolidato,

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2200,00, comprensivi di

Roma, 30 aprile 2013

Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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