Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17262 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.O., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato NISSOLINO

LAURA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTRO

SANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASA DI RIPOSO S. MARIA DI BOCCHIGLIERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1241/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 27/03/08, depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Nissolino Laura, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 28 agosto 2008 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva condannato la Casa di riposo S. Maria di Bocchigliero al pagamento in favore dei dipendenti B.O. e M. G., rispettivamente degli importi di Euro 30.081, 72 e 60.904, 81 per differenze retributive in relazione al diverso inquadramento loro riconosciuto, ha ridotto i crediti a Euro 23.010,49 per l’uno e a Euro 20.155,35 per l’altra.

Nell’accogliere in parte l’impugnazione della datrice di lavoro, il giudice del merito ha ritenuto l’estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti maturati sino al gennaio 1997.

Per la cassazione della sentenza i due lavoratori hanno proposto ricorso con cinque motivi.

L’azienda intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase del giudizio.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2955 n. 2 e 2959 cod. civ., oltre a vizio di motivazione, per avere la Corte di merito qualificato come “estintiva” la prescrizione eccepita dalla datrice di lavoro, la quale, invece, per il tenore delle espressioni usate nella memoria di costituzione in primo grado è chiaramente prescrizione presuntiva, però incompatibile con l’ammesso mancato pagamento delle somme dovute per il diverso inferiore inquadramento ad essi attribuito.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2945, 2946 c.c., “error in procedendo” e omessa valutazione di risultanze istruttorie. Deduce che prescrivendosi in dieci anni il credito principale derivante dal riconoscimento delle mansioni superiori, il medesimo termine di prescrizione doveva essere applicato per il credito per accessori. Sostiene l’erroneità dell’affermazione fatta del giudice del merito “nella copiosa documentazione prodotta non si rinvengono atti interruttivi al ricorso giurisdizionale dell’8/1/2002”, in quanto tali atti erano stati richiamati nella memoria di costituzione del 27 novembre 2002 ed erano costituiti dai verbali sindacali allegati comprovanti la volontà dei ricorrenti di valere i diritti sottesi alle spettanze retributive.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 2948 c.c., “error in procedendo” e omessa valutazione di risultanze istruttorie. Si critica la sentenza impugnata per non avere riscontrato l’allegazione degli atti interruttivi menzionati innanzi.

Il quarto motivo denuncia il medesimo vizio di diritto del precedente mezzo di annullamento e critica la sentenza impugnata perchè malgrado l’affermazione “rimangono ferme le ulteriori statuizioni, comprese quelle relative agli accessori del credito cumulativamente dovuti in quanto afferenti a debiti di valore” ha poi detratto gli accessori dal calcolo effettuato dal consulente tecnico di ufficio.

Il quinto motivo denuncia ancora una volta lo stesso vizio di diritto per non avere considerato atto interruttivo della prescrizione nè la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presentata il 6 febbraio 2001, nè le pregresse diffide inviate dai due ricorrenti e recapitate alla datrice di lavoro il 4 gennaio 2001.

Il ricorso è inammissibile.

Sebbene la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., sia nel senso che quella eccepita dalla società datrice di lavoro debba essere qualificata come prescrizione presuntiva, e quindi della incompatibilità di essa con l’ammissione del debitore di non avere estinto l’obbligazione o con la negata insorgenza del credito, motivo che, se accolto, avrebbe comportato l’assorbimento degli altri, il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno allegato al ricorso l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

La produzione di tale avviso è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, e l’omissione di detta produzione, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 14 gennaio 2008 n. 627, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..

Nè, peraltro, il difensore dei ricorrenti, presente all’adunanza della corte in camera di consiglio, ha dedotto una qualche giustificazione circa la mancata produzione dell’avviso di ricevimento di cui innanzi.

Va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non avendo l’intimata svolto in questa sede alcuna attività difensiva, non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA