Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17262 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17262 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Ud. 23/04/2013

SENTENZA

PU

sul ricorso 22088-2012 proposto da:
BONINO

GUIDO

(c.f.

BNNGDU40P13B467P),

PILLA ‘

RAFFAELE (c.f. PLLRFL51C231480J), elettivamente
domiciliati in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso

Data pubblicazione: 12/07/2013

l’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GRANARA DANIELE,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

705

contro

DOTTA FRANCESCO, COMUNE DI CENGIO, ARTURI BORIS,

1

BENZI MANUELA, GIORDANO ELIO, SANTIN GIOVANNI,
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAIRO
-.

MONTENOTTE, BILLIA EZIO, SUFFIA ROBERTO, PREFETTURA

..

DI SAVONA

,

MARAZZO MASSIMO,

FACCIO RENZO,

PREGLIASCO VALTER, ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE
SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI CENGIO,
PROCURATORE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
BOGLIACINO MAURIZIO, REVIGLIO DOMENICO, PELLA
MARIELLA, BAGNASCO EMIL, PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI GENOVA, MINISTERO DELL’INTERNO,
BALOCCO GIUSEPPE, MARENCO SERGIO, BAGNASCO ARNALDO,
CORA ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 623/2012 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DANIELE GRANARA

..

che chiede il rinvio per deposito cartolina e
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rinvio a nuovo ruolo; in subordine inammissibilità,
in ulteriore subordine rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Genova, con sentenza 30-31 maggio
2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Savona n.989/2011, ha dichiarato l’ineleggibilità di

Bagnasco Arnaldo e respinto la domanda di condanna alle
spese delle controparti.
Nel merito, la Corte genovese ha rilevato che il
Tribunale, dopo avere ritenuto che Bagnasco Arnaldo
versava in situazione di ineleggibilità ex art.60, 10
comma n.12, d.lgs. 267/2000, da valutarsi alla data di
presentazione della candidatura, ai sensi del 3 ° comma
della norma cit., per esser consigliere comunale del
Comune di Cairo Montenotte, ha omesso di assumere la
relativa determinazione nel dispositivo, ed ha pertanto
accolto il relativo motivo d’appello.
La Corte

territoriale ha

ritenuto peraltro non

conseguenti da detta situazione l’inammissibilità della
lista, con la quale il Bagnasco si era presentato, né
l’invalidità della competizione elettorale, ma solo la
surroga di colui che segue immediatamente l’ultimo degli
eletti, ex art.45,2 ° comma, d.lgs.267/2000, e pertanto
irrilevanti le osservazioni sulla “prova di resistenza”
della lista di appartenenza del Bagnasco.
Quanto alla questione di costituzionalità prospettata
dagli appellanti in relazione agli artt. 46, l ° comma, e
3

60, 1 ° e 3 ° comma, del d.lgs 267/2000, per contrasto con
gli artt.1, 3, 48, 49 e 51 Cost., la Corte d’appello ha
ritenuto di fare riferimento alle valutazioni espresse
nella pronuncia della Corte cost. 257/2010, di reiezione
della questione di legittimità degli artt.30 e 33 d.p.r.

570/1960, per contrasto con gli artt. 3, 48, 2 ° comma,
51, 1 ° comma e 97 Cost., aggiungendo che la
“diseguaglianza di trattamento fra le situazioni di non
candidabilità ed ineleggibilità costituisce un
ragionevole punto di equilibrio cercato dal legislatore
fra la tutela del diritto di elettorato passivo e
salvaguardia delle istituzioni democratiche da
infiltrazioni criminali” e che “il principio vitiatur sed
non vitiat

tende ad impedire la proposizione di

candidature che potrebbero essere presentate al solo
scopo di impedire il perfezionamento di una valida
tornata elettorale”.
Avverso detta pronuncia ricorrono Bonino Guido e Pilla
Raffaele, con ricorso affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano i vizi di
cui all’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione alla
violazione ed errata applicazione degli artt.45, 53, 60 e
141 del d.lgs. 267/2000, e nello specifico, si dolgono
4

della “erroneità della sentenza per contraddittorietà e
travisamento e per difetto di motivazione”; della mancata
individuazione della nullità dell’ammissione della lista
collegata al Bagnasco nelle consultazioni elettorali per
il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Cengio

del 6/7 giugno 2009, con conseguente dichiarazione di
nullità e/o annullamento delle elezioni medesime.
I ricorrenti sostengono che l’ineleggibilità del
candidato Sindaco si estende alla lista allo stesso
collegata, che le dimissioni dalla carica del Bagnasco
del 16 giugno 2009 sono nulle, a ragione della dichiarata
ineleggibilità dello stesso, che opera con efficacia ex
tunc,

da cui l’invalidità dell’intera competizione

elettorale, domanda che le parti hanno specificamente
avanzato.
Secondo i ricorrenti, la Corte del merito ha ignorato la
stretta integrazione tra lista e candidato Sindaco, che
caratterizza le elezioni nei Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, come il Comune di Cengio,
ed ha ritenuto le dimissioni del candidato eletto ed
ineleggibile avvenute il 16/6/2011, prima della convalida
degli eletti, con il conseguente illegittimo subentro del
figlio Emil, primo dei non eletti, idonee a rimuovere il
vizio del risultato elettorale, che invece, a differenza
dell’incompatibilità, inficia ab origine l’atto elettivo,
deve essere rimosso prima della competizione elettorale
5

ossia, quale termine finale, sino al momento della
presentazione delle candidature; il mancato rilievo della
ineleggibilità ha falsato e distorto il risultato
elettorale, tanto più considerato che il numero dei voti
ottenuti dalla lista in cui il Bagnasco era candidato

Sindaco è risultato determinante ai fini dell’esito della
consultazione.
Inoltre, la distorsione del risultato elettorale si è
realizzata anche sotto altro profilo, essendo stato il
Bagnasco eletto consigliere comunale, e le sue
dimissioni, altrettanto illegittime, hanno provocato il
subentro del figlio, primo dei non eletti.
1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano il
vizio di motivazione, per contraddittorietà, travisamento
e difetto, nonché la violazione degli artt. l legge cost.
1/1948, e 23 1.87/53, del principio di eguaglianza ex
art.3 Cost. e dei principi di sovranità popolare,
rappresentatività politica, elettorato attivo e passivo,
di cui agli artt.1, 48, 49 e 51 Cost.; l’illegittimità
costituzionale degli artt.46, 1 0 comma, e 60, l ° e 30
comma, d.lgs.267/2000, ove ritenuto che la violazione
degli stessi non comporti l’annullamento del procedimento
elettorale.
I ricorrenti, ove non ritenuto che la causa di
ineleggibilità si estenda alla lista e renda invalido il

I

./.1.

risultato elettorale, ripropongono la questione di
6

costituzionalità, affrontata in modo inadeguato dal
Giudice del merito, che si è espresso per
l’inammissibilità, sul rilievo della ritenuta necessità
di una pronuncia additiva da parte della Corte cost.,
mentre tale apprezzamento spetta a detta Corte, ed

inoltre, sarebbero ben possibili pronunce di tipo
monitorio o interpretativo.
Quanto alla manifesta infondatezza, al richiamo al
principio vitiatur sed non vitiat ed alla distinzione tra
incandidabilità ed ineleggibilità, la Corte cost. a più
riprese e con la stessa pronuncia 257/2010 ha rilevato
l’inadeguatezza del sistema; gli effetti che la
dichiarazione di incandidabilità ed ineleggibilità
producono sull’elettorato attivo sono i medesimi, e sotto
tale profilo va valutata la questione di
costituzionalità.
1.3.- Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio
di motivazione, nonché la violazione degli artt.91 e 92
c.p.c., ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Deducono i ricorrenti che nel caso difettano entrambi i
presupposti dell’art.92 c.p.c. per la compensazione delle
spese di lite, frutto di travisamento dei fatti.
2.1.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Risulta in atti che l’avv. Federico Tedeschini, difensore
dei ricorrenti munito di procura, avvalendosi della
facoltà di cui alla 1.53/1994, previa autorizzazione del
7

Consiglio dell’Ordine del 7/12/2006, ha provveduto a
spedire copia conforme all’originale del ricorso a mezzo
del servizio postale,
intimati,

ma

non

è

con racc.
stata

data

a.r.,
la

ai singoli
prova

del

perfezionamento della notificazione.

Trova nel caso applicazione il principio espresso dalle
Sezioni unite nella pronuncia 627/2008, e seguito dalle
successive pronunce delle sezioni semplici, 9342/2008,
1694/2009,9487/2010, 9453/2011 e 13923/2011, così
espresso in massima:”La produzione dell’avviso di
ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c. p.
c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto
compimento delle formalità di cui all’art. 140 c. p. c.,
è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 c. p. c., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione,
ovvero fino all’adunanza della corte in camera di
consiglio di cui all’art. 380 bis c. p. c., anche se non

.7
8

notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372, secondo comma, c. p. c. In caso, però, di
mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il
ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo

consentita la concessione di un termine per il deposito e
non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 c. p. c.; tuttavia,
il difensore del ricorrente, presente in udienza o
all’adunanza della corte in camera di consiglio, può
domandare di essere rimesso in termini, ai sensi
dell’art. 184 bis c. p. c., per il deposito dell’avviso
che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato
dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6,
primo comma, della legge n. 890 del 1982.”
E tra le ultime, la pronuncia 9453/2011 si è espressa
chiaramente nel senso che nell’ipotesi di omessa
produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi
dell’art. 379 cod. proc. civ., dell’avviso di ricevimento
idoneo a comprovare il perfezionamento della
notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non può essere
accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte
ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché
9

il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta
contraddizione con il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111
Cost.; pertanto, l’omessa produzione determina in modo
istantaneo ed irretrattabile l’effetto
il

consolidamento del diritto della controparte a tale
declaratoria.
Né, evidentemente, possono essere ritenuti ammissibili e
quindi valutati gli avvisi di ricevimento, che il
difensore dei ricorrenti ha depositato in cancelleria in
data 24 aprile 2013, eppertanto il giorno successivo alla
chiusura dell’udienza pubblica.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti
gli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2013
Il Preside te

dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché

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