Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17261 del 23/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 23/08/2016), n.17261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20187-2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
VINCENZO TRIOLO, ANTONI VITA CORRITI, VINCENZO STUMPO giusta procura
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2586/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del
04/06/2013, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria depositata dall’INPS ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
2. L’attuale parte intimata convenne in giudizio l’INPS chiedendo la riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola.
3. Il tribunale di primo grado dichiarò la cessazione della materia del contendere, regolando le spese del giudizio.
4. L’attuale intimata presentò appello a causa dell’omessa liquidazione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., richiesti con il ricorso, sulla sorte capitale e sugli interessi maturati a decorrere dalla domanda giudiziale.
5. La Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello e condannato l’INPS a corrispondere gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dall’INPS sulla sorte capitale, con decorrenza dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
6. l’INPS ricorre per cassazione con un motivo di ricorso.
7. L’intimata non ha resistito.
8. L’INPS si duole che la Corte d’appello non abbia dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello per l’omessa condanna al pagamento degli interessi anatocistici dovuti ex art. 1283″, a fronte di una sentenza di primo grado di accoglimento della richiesta congiunta delle parti di cessazione della materia del contendere, senza delimitazioni.
9. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato tenuto conto della giurisprudenza di legittimità (v, fra le altre, Cass. 1042/2014).
10. “Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perchè nel corso del giudizio di primo grado l’INPS aveva riconosciuto la fondatezza della domanda giudiziale richiedendo la cessazione (integrale, senza delimitazioni) della materia del contendere e la controparte aveva aderito a detta richiesta, senza riserve e delimitazioni.
11. La richiesta concorde delle patti al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente declaratoria del Tribunale in tal senso, escludono che possa poi proporsi un appello per il mancato accoglimento di un capo della domanda originaria, perchè il comportamento processuale di quella stessa parte implica l’abbandono di tutte le pretese azionate con il ricorso, compresa quella relativa agli interessi anatocistici.
12. Pertanto, l’appello contro la decisione di primo grado era inammissibile” (così Cass. 1042/2014 cfr.; v. inoltre, Cass. 25029/2014).
13. In conclusione va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese, il comportamento processuale della parte intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’Istituto ricorrente, consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio di appello e di tenere ferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito come resa dal giudice di primo grado, con la sentenza del 7 novembre 2007.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di appello e conferma la statuizione di primo grado 7 novembre 2007 quanto alle spese; compensa le spese del giudizio di legittimità e di appello.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016