Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17261 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. un., 23/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SYNDIAL S.P.A. (già SINGEA in liquidazione e già ENIRISORSE

S.P.A.), IGEA S.P.A. (già S.I.M. S.P.A.), in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato GUARINO ANDREA, che

le rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12966/98 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Laura MATTARELLA per delega dell’avvocato Andrea

Guarino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,

dichiari la giurisdizione del giudice ordinario con le pronunce di

legge.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1 – Le società Syndial S.p.A. (già Singea S.p.A. in liquidazione e prima ancora Enrisorse S.p.A.) e Igea S.p.A. (già S.I.M. S.p.A.) hanno proposto, con istanza notificata il 29 ottobre 2009, regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) in relazione al giudizio pendete dinanzi al TAR Lazio, Sez. 3^, n. 12966/98.

2 – La controversia era insorta ad iniziativa delle medesime società, che avevano impugnato, appunto avanti al TAR Lazio, la nota con cui il Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione degli importi anticipati alla Banca CIS a titolo di conguaglio contributi in conto interessi, dovuti in virtù del finanziamento che la Banca aveva concesso alla S.I.M. L. n. 752 del 1962, ex art. 12, nella misura prevista dal D.M. 19 aprile 1985, art. 6.

Nel 1997 la S.I.M., esercitando una facoltà espressamente prevista, aveva estinto anticipatamente il finanziamento, dandone comunicazione immediata al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D.M. citato. Nell’occasione la Banca aveva informato le società che il Ministero non aveva corrisposto interamente gli interessi maturati, essendosi limitato a versare rate di interessi d’importo fisso, indipendentemente dal piano di ammortamento del finanziamento, quindi prescindendo dall’effettiva maturazione degli interessi spettanti al creditore. A causa di ciò le ricorrenti avevano potuto estinguere il mutuo solo corrispondendo integralmente gli interessi maturati, di cui poi non avevano ottenuto il rimborso. Spiegavano di avere proposto ricorso al TAR poichè all’epoca sussistevano margini di incertezza sulla giurisdizione in materia, mentre attualmente l’orientamento si era consolidato nel senso della giurisdizione dei giudice ordinario.

3 – Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – L’istanza di regolamento di giurisdizione è ammissibile poichè (Cass. SU. n 26792 del 2008) essa può essere proposta da ciascuna delle parti, quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, la sussistenza di un interesse concreto e immediato alla risoluzione della questione in via definitiva e immodificabile, in modo da non ritardare la definizione del giudice di merito.

2 – Correttamente le ricorrenti evidenziano che, in materia di contributi e sovvenzioni, occorre distinguere due diverse ipotesi;

quella in cui essi sono attribuiti direttamente dalla legge da quella in cui per la loro concessione è attribuita alla pubblica amministrazione una facoltà discrezionale.

Il primo caso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il secondo in quella del giudice amministrativo. Tuttavia in questa seconda ipotesi occorre ancora distinguere dalla fase di concessione del contributo, la fase esecutiva.

Nella fase della concessione, al privato è riconoscibile un mero interesse soggettivo all’adozione del provvedimento; ma una volta che questo sia stato adottato, la fase discrezionale si è chiusa e al privato va riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo alla conseguente erogazione.

3 – Le argomentazioni addotte dalla ricorrente trovano riscontro e conforto nell’orientamento più volte espresso da queste Sezioni Unite.

E’ sufficiente, al riguardo, menzionare la nota sentenza n. 554 del 9.8.2000 che, ribadendo una giurisprudenza già consolidata, riconosceva la giurisdizione dell’A.G.O. nell’ipotesi in cui alla pubblica amministrazione non risultasse attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato per essere il esso direttamente previsto dalla legge, nel qual caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto al conseguimento del contributo stesso.

Successivamente (Cass. S.U. n. 117 del 9 gennaio 2007) è stato precisato che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a.

il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione Inoltre, la posizione del privato, anche quando è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (sostanzialmente nello stesso senso Cass. Sez. Un. n. 22651 del 9.9.2008).

4 – Nella specie la fase discrezionale era definitivamente conclusa con esito positivo per le ricorrenti, dal momento che il Ministero aveva deliberato la concessione del contributo in conto interessi con D.M. 1 dicembre 1989 e aveva determinato la misura dello stesso.

Come evidenziato nella parte espositiva, la controversia verte unicamente sul pagamento (omesso dal Ministero) di parte degli interessi maturati, comportamento che ha privato le ricorrenti del diritto di beneficiare interamente del finanziamento già loro concesso. Si verte, quindi, in tema di inadempimento non essendo in discussione alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione.

5 – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, considerato che l’istanza è stata proposta dalla stessa parte che aveva iniziato il giudizio avanti alla giurisdizione amministrativa e che il Ministero non ha resistito.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla controversia pendente avanti al TAR Lazio, Sez. 3^, ricorso n. 12996/1998 e rimette le parti avanti al Tribunale ordinario territorialmente competente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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