Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17261 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4048-2018 proposto da:

TM E TERMOMECCANICA ECOLOGICA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. LE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

CALAMANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELENIO BIDOGGIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2878/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. TM. E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto alla società Veolia Propretè S.A., in qualità di garante a prima richiesta della società Veolia Servizi Ambientali s.p.a., di pagare la seconda rata, pari ad Euro 5.000.000, del corrispettivo dovuto in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data (OMISSIS).

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui liquidava l’imposta di registro applicando l’aliquota proporzionale del 3% ritenendo illegittimo il fatto che la parte avesse pagato l’imposta fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. in base al principio di alternatività dell’imposta di registro.

La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in forza dell’obbligazione autonoma di garanzia assunta da Veolia Propretè S.A. e tale rapporto era affatto distinto da quello garantito, per il che era irrilevante il principio di alternatività di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione TM. E. s.p.a. – Termomeccanica Ecologica affidato ad un motivo illustrato con memoria.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8, lett. b, e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Sostiene che se il creditore assume la qualità di soggetto Iva e l’adempimento è riconducibile ad una operazione soggetta a detta imposta, gli atti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, senza che rilevi che l’ingiunzione sia rivolta contro il debitore principale e/o contro il garante.

2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 8, comma 1, lett. b), nota II, l’imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.” (Cass. 21702 del 8/10/2020). Si legge nella motivazione della sentenza citata: “Alla fattispecie controversa deve trovare invece applicazione altro principio acquisito, e mai smentito, secondo cui “La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad I.V.A. gode, giusta il principio dell’alternatività previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Il dato secondo cui l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti I.V.A. non assume rilievo” (Vedi Cass. n. 9390 del 2007; Cass. n. 16098 del 2000; Cass. n. 3572 del 1998; Cass. n. 9007 del 1992); precedenti che, come constatato anche dal recente arresto delle Sezioni Unite innanzi richiamato, “si riferiscono all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto non già dal garante, bensì dal creditore soggetto iva nei confronti del debitore principale, del garante o di entrambi in relazione all’unica operazione”). In continuità con tale orientamento, ritiene questa Corte che in tali ipotesi l’elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che in quello di garanzia. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l’identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l’obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà. Decisiva la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di “soggetto-IVA”, e se l’adempimento reclamato è riconducibile nell’ambito di una fattispecie che implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare VIVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito di denaro di cui ha diritto alla restituzione, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA medesima. Tanto basta per giustificare l’operatività del canone della prevalenza dell’IVA sull’imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all’IVA, senza che assuma rilevanza la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell’obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione; per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del finanziamento od il terzo che abbia offerto garanzia)”.

Negli stessi termini si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 242 del 12/01/2021, ove si è osservato, tra l’altro, che “L’alternatività tra le due imposte non è connessa solo alla circostanza che un atto sottoposto a registrazione sia effettivamente soggetto ad IVA, ma opera anche quando l’operazione rientri comunque nel campo di applicazione di tale imposta, anche se in concreto non dovuta perchè si tratta di operazioni non imponibili o esenti, sicchè lo scopo del principio in questione è non solo quello di carattere economico di impedire la doppia imposizione, ma anche quello di soddisfare l’esigenza di evitare interferenze applicative tra le due imposte in relazione ad una medesima operazione”.

Peraltro va considerato che anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18520 del 2019, hanno affermato che va applicata l’imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto non già dal garante, bensì dal creditore soggetto iva nei confronti del debitore principale, del garante o di entrambi in relazione all’unica operazione. Osservandosi che l’imposta di registro in misura proporzionale si accosta nel caso in cui sia il garante, che abbia pagato, ad agire nei confronti del debitore principale garantito, posto che il credito ha natura di rimborso, ed il rimborso di somma di denaro non è assoggettato ad Iva, sicchè non vige il principio di alternatività.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi dei principi giurisprudenziali sulla questione controversa in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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