Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17261 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/08/2011), n.17261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

e sul ricorso 22338-2007 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 540/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2006 R.G.N. 3367/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega CARRIERI MARIO ;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2004, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra la Poste Italiane s.p.a. e P.F. dal 12 settembre 2000 al 5 novembre 2000 e, per l’effetto, ha dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 12 settembre 2000; ha condannato detta società alla immediata riammissione in servizio del P. ed al pagamento in suo favore di tutte le mensilità spettantegli dall’11 luglio 2001 a titolo di risarcimento del danno. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che le esigenze eccezionali che giustificherebbero l’apposizione del termine al rapporto di lavoro, devono comunque essere provate dal datore di lavoro, circostanza non avvenuta nella fattispecie in esame. La stessa Corte d’Appello ha poi riconosciuto le retribuzioni dovute al lavoratore dalla data in cui ha messo formalmente a disposizione le proprie energie lavorative individuata in quella della richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la soc. Poste Italiane articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il P. proponendo ricorso incidentale condizionato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti di diritto, e comunque il suo rigetto in quanto infondato, e svolgendo ricorso incidentale condizionato lamentando omessa motivazione su fatto decisivo della controversia e, in particolare, circa l’eccepita cessazione della pretesa efficacia dell’ipotesi individuata dalle parti collettive negli accordi del 25 settembre 1997, alla data del 30 aprile 1998, con conseguente nullità del termine apposto al contratto in questione anche sotto tale profilo.

Resiste con controricorso la soc. Poste Italiane.

La P. ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed all’art. 1362 c.c. e segg., e contraddittoria pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia. In particolare si assume che detto accordo non conterrebbe alcuna limitazione temporale; che gli accordi ed i verbali intervenuti tra le parti successivamente al 25 settembre 1997 e sino al 18 gennaio 2001, non avevano natura negoziale ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare ulteriori contratti a termine; che i termini individuati negli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997 non si riferiscono alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti a termine ma alla durata delle assunzioni, una volta accertata la persistenza delle esigenze riorganizzative di cui all’accordo; che la posizione giuridica azionata nel giudizio potrebbe definirsi quale diritto quesito e quindi indisponibile da parte degli agenti contrattuali anche prima dell’accertamento giudiziale della sua esistenza.

Con il secondo motivo si lamenta che è stato disposto il pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data della messa in mora anzichè dalla data di ripresa del servizio in violazione del principio della corrispettività della prestazione.

Con il ricorso incidentale condizionato si assume che comunque l’efficacia del contratto collettivo che consente l’apposizione del termine ai contratti di lavoro, sarebbe comunque limitata al 30 aprile 1998, per cui il termine del contratto in questione sarebbe comunque illegittimo.

Il ricorso principale è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. con riferimento ad entrambi i motivi in cui il ricorso stesso è articolato.

Il ricorso incidentale è assorbito.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in Euro 40,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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