Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17261 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17261 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 32301-2006 proposto da:
MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
(C.F. 00714490158), in persona del Direttore
generale pro tempore, MARANGHI VINCENZO, in proprio

Data pubblicazione: 12/07/2013

e nella qualità di ex amministratore ed ex
liquidatore
2013
695

di

domiciliati

in

l’avvocato

IRTI

COFIMER
ROMA,

VIA

NATALINO,

S.P.A.,
A.
che

elettivamente

VESALIO
li

22,

presso

rappresenta

e

difende unitamente all’avvocato UCKMAR VICTOR,
giusta procura a margine del ricorso;

1

- ricorrenti contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4611/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NATALINO IRTI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI
DE BELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma con sentenza 28 gennaio 2001
respingeva le domanda con cui Vincenzo Maranghi e la
s.p.a. Mediobanca avevano chiesto la condanna della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della
somma

di

£.2.274.423.000

corrispondente

al

ricavo

conseguito da quest’ultimo per avere sottratto oro non
monetato in lingotti per kg.202,5 al vincolo di
destinazione per usi industriali,nonché alla sanzione
irrogata a quest’ultimo dal Ministero del Tesoro. Ciò
perché il Maranghi aveva intrapreso un giudizio affinchè
venisse esclusa la sussistenza di detta violazione e della
sanzione, concluso

con

esito

sfavorevole

anche

in

cassazione,per cui si era formato il giudicato sulla
legittimità della sanzione irrogata al Maranghi.
L’impugnazione di quest’ultimo e della Mediobanca
costituitasi fideiussore volontario con atto del 16 maggio
1996, è stata rigettata dalla Corte di appello di Roma,con
sentenza del 31 ottobre 2005,in quanto: a) il giudicato
costituito dal precedente processo definito con decisione
502/1992 di questa Corte non abbisognava di alcuna
eccezione,in quanto la relativa questione era stata
sollevata proprio dagli attori; b) non potevano esservi
dubbi sulla sussistenza di un giudicato posto che erano
assolutamente identici sia la causa petendi,che il petitum
3

dei due giudizi; c) in ogni caso il

fideiussore aveva

pagato anni dopo il passaggio in giudicato delle
precedenti decisioni e poteva opporre al creditore solo le
eccezioni opponibili dal debitore all’attualità.
Mediobanca ed il

Per la cassazione della sentenza la

Maranghi hanno proposto ricorso per tre motivi; cui
resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio deve anzitutto disattendere il primo motivo
con cui i ricorrenti, deducendo violazione dell’art.132
n.3 cod. proc.civ. hanno eccepito la nullità della
sentenza per non avere trascritto le conclusioni formulate
dalle parti: in quanto, come essi stessi hanno ricordato,
l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle loro
conclusioni nell’epigrafe della sentenza ne importa
nullità della sentenza soltanto quando le suddette
conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia
mancata in concreto una decisione sulle domande ed
eccezioni ritualmente proposte; mentre quando dalla
motivazione risulta che le conclusioni sono state
effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una
semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della
validità della sentenza (Cass.13435/2010;5277/2006;sez.un.
20469/2005).
4

Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso concreto in cui non
solo i ricorrenti non hanno indicato quali delle proprie
conclusioni non siano state esaminate,ma vi è la prova del
contrario, avendole la sentenza impugnata dapprima

riportate nella parte dedicata allo svolgimento del
processo (pag.4),per poi valutarle specificamente
unitamente alle ragioni addotte a sostegno delle stesse
nella successiva parte riservata ai motivi.
Del tutto inconsistente è,poi, il secondo motivo del
ricorso con cui Mediobanca ed il Maranghi, deducendo
violazione dell’art.2909 cod. civ. hanno insistito nel
sostenere che il giudicato esterno costituito dalla
sentenza 502/1992 di questa Corte tra il Maranghi ed il
Ministero nel precedente giudizio non poteva essere
rilevato di ufficio,ma doveva essere eccepito
specificamente dall’Amministrazione stataleiin quanto tale
i
circostanza è smentita in punto di fatto da quanto
accertato dalla Corte di appello,che erano stati proprio
gli attori a porre la relativa questione e quindi a
portare a conoscenza del Tribunale l’esistenza del
giudicato suddetto. La censura,poi, non tiene in alcun
conto la giurisprudenza di legittimità, fermissima nel
ritenere che l’esistenza del giudicato esterno è, al pari
di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio
(perfino nel giudizio di cassazione) sia qualora emerga da
5

atti comunque prodotti nel giudizio di merito, sia
nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
In quanto si tratta di un elemento che non può essere

incluso nel fatto, perché,pur non identificandosi con gli
elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile,
essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e
partecipando quindi della natura dei comandi giuridici,
cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di
mero fatj

perché,dunque i il suo accertamento non

costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando
ad evitare la formazione di giudicati contrastanti,
conformemente al principio del “ne bis in idem”,
corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla
funzione primaria del processo, e consistente
nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni
giuridiche, attraverso la stabilità della decisione
(Cass.sez.un. 13916/2006;24664/2007; nonché 26041/2010;
16675/2011;12159/2011).
Egualmente infondata è l’ultima parte del motivo con cui i
ricorrenti contestano il giudizio della Corte di appello
circa l’identità degli elementi costitutivi dei due
giudizi, in quanto dalla descrizione della stessa citazione
degli attori contenuta nella sentenza impugnata ( e da
essi non contestata) si ricava che erano anzitutto
6

identici gli elementi fattuali e la vicenda che ne era
seguita

(acquisto

ed

alienazione

dei

lingotti,ricavi,irrogazione di sanzioni ecc.);così come
identico era il petitum,come già osservato dalla sentenza

impugnata,perfino nell’importo esattamente corrispondente
alla sanzione complessiva richiesta dal Ministero.
Identica era infine la causa petendi costituita in quel
giudizio

dalla

richiesta

di

accertamento

della

insussistenza ed illegittimità dell’obbligazione di pagare
la pena pecuniaria (vedi motivaz. Cass.502/1992 cit.)
esaminata anche sotto il profilo della violazione della
disciplina

comunitaria

ritenuto, tuttavia

tardivamente,proposto. Il tutto senza considerare’, 1)che
l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma
anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè
non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in
giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle
altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione
le quali, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e
necessari della pronuncia (giudicato implicito); 2) che
detto principio concerne in particolare le ragioni non
dedotte che si presentino come un antecedente logico
necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve
ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in
7

altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto
situazioni soggettive incompatibili con il diritto
accertato; 3)che gli effetti del giudicato sostanziale si
estendono conclusivamente non solo alla decisione relativa

al bene della vita chiesto, ma a tutte le statuizioni
inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto
dedotto in giudizio necessarie e indispensabili onde
pervenire a quella pronuncia su di esso: e quindi anche al
deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendente
tutte le possibili questioni proponibili sia in via di
azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non
dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti
logici essenziali e necessari della pronuncia medesima
(Cass. 14535/2012;22520/2011; 21200/2009; 24664/2007).
Mentre la prospettazione di un danno per l’omesso
esercizio da parte dello Stato della funzione legislativa
onde adeguare la normativa vigente in Italia a quella del
Trattato (pag.9) costituisce questione del tutto nuova
che, da quanto riferito dalla sentenza impugnata,non
risulta prospettata in alcuna fase del giudizio di merito.
Infine,per quanto riguarda la posizione di
Mediobanca,estranea al precedente giudizio,che con il
terzo motivo addebita alla decisione impugnata di non aver
considerato che quella decisione non poteva far stato nei
suoi confronti, si rileva che la sentenza impugnata non ha
8

trascurato affatto tale circostanza,ma ha dedicato
l’ultima parte della motivazione proprio “alla posizione
del fideiussore”. Ha quindi dato atto che la sentenza
502/1992 costituiva giudicato nei confronti del solo

k

osservato,da un lato che la

Ma ranghi, e tuttavia

ricorrente aveva assunto la fideiussione e provveduto a
pagare il debito dopo la formazione del giudicato
suddettoMe

dall’altro che in questo giudizio nessuna
/
contestazione né eccezioni ex art.1945 cod. civ. aveva
sollevato all’accertamento dell’obbligazione in capo al
debitoreiperciò attenendosi al principio che siccome il
rapporto di subordinazione e dipendenza dell’obbligazione
fideiussoria rispetto a quella principale si riflette
necessariamente sul problema della prova, il giudice
chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore,
l’esistenza e l’ammontare del debito garantito può
utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato detto
rapporto con il debitore principale, oltre che, in genere,
ogni scritto e comportamento proveniente da terzi, nonché
dallo stesso fideiussore per ricavarne la prova anche nei
suoi confronti (Cass.26674/2007;2369/1984).
D’altra parte, a prescindere dal principio che le
eccezioni opponibili dal fideiussore ex art.1945 cod. civ.
sono solo quelle che lo stesso debitore è ancora in grado
di sollevare e non anche quelle in ordine alle quali sia
9

intervenuta una qualsiasi preclusione (Cass.13889/2010;
11200/2003),i1 ricorso non consente di individuare quale
sia lo specifico fatto illecito,ovvero il fatto di
inadempimento contrattuale addebitato da Mediobanca allo

Stato italiano U in quanto dalla regola dell’ autonomia
dell’ordinamento comunitario rispetto all’ordinamento
nazionale discende che è proprio nel sistema delle fonti
del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate
le condizioni per l’immediata applicabilità, nei singoli
ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso
prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile
dall’art. 11 Cost.. Con la conseguenza che, con
riferimento alle direttive o altre fonti normative – il
cui carattere vincolante per gli Stati membri discende dal
disposto di cui all’art.189 del Trattato di Roma – la
diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle
prescrizioni in esse contenute non discende unicamente
dalla qualificazione formale dell’atto fonte, ma richiede
ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (sì
da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati
membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa
(nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il
contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere
determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi)Úe
che, inoltre, lo Stato destinatario – nei cui confronti il
10

singolo faccia valere tale prescrizione

risulti

inadempiente per essere inutilmente decorso il termine
previsto per dar attuazione alla direttiva medesima (Cfr.
Corte di giustizia delle Comunità europee, fin da sent. 22

giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in
causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent.
24 marzo 1987, in causa 286/85; Corte Cost. sentenze nn.
4748/85 e 168/91).
Ma nel caso i ricorrenti non hanno mai menzionato alcuna
direttiva o raccomandazione comunitaria l ed a maggior
ragione regolamenti o altre disposizioni sovranazionali,
con i quali la normativa italiana sul commercio dell’oro
non monetato che ha dato causa alla sanzione nei confronti
del Maranghi risulterebbe incompatibile, o comunque agli
stessi contraria o infine abbisognevole di adeguamenti ai
precetti da essi posti> la ricorrente invoca soltanto
una generica interpretazione del Trattato (art.28-31 )
sulla libertà di circolazione intracomunitaria delle merci
senza neppure

indicare

principi normativi e/o

giurisprudenziali della Comunità europea al riguardo che
dovrebbero accreditarla;ed ancor più quelli recepiti da
detto ordinamento onde disciplinare il mercato interno e
lo specifico settore concernente la violazione per cui è
causa. Mentre è ancor più arduo individuare,soprattutto
dopo la ricostruzione della normativa compiuta da questa
11

Corte con la precedente decisione 502/1992,i1 nesso di
causalità tra la disposizione o la sanzione (neppur essa
specificata) che si assume in contrasto con i principi
comunitari ed il danno sofferto da Mediobanca per la

Corte territoriale non risulta prestata a titolo gratuito
ed è stata assunta proprio per garantire l’obbligazione
del Maranghi dopo che era stata definitivamente accertata.
Le spese del giudizio gravano sulla soccombente
Mediobanca e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese processuali,che liquida in
favore

dell’Amministrazione

complessivi

contro

ricorrente

20.000,oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2013.

in

fideiussione stipulata; che secondo quanto accertato dalla

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