Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1726 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 10432-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MATASSA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARTA
LANZILLI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 1022/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 29/9/2011, depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO (per

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, per
quanto di interesse nel presente giudizio, confermava la statuizione di
primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da Luigi
Matassa nei confronti dell’I.N.P.S. di cui quest’ultimo era dipendente,
per ottenere la restituzione della trattenuta operata dall’Istituto sul
trattamento di buonuscita ai sensi della legge n. 297 del 1982, art. 3,
u.c., con condanna dall’Istituto alla restituzione del relativo importo; la
Corte territoriale affermava che la trattenuta in questione, prevista dalla
legge n. 297 del 1982, art. 3, u.c. come aggiuntiva al T.F.R. (dovendosi
detrarre l’importo di detta contribuzione aggiuntiva dall’ammontare
della quota del trattamento di fine rapporto del periodo
corrispondente), andasse applicata solo con riferimento al lavoro
privato e non anche a quello pubblico per il quale la disciplina
legislativa del T.F.S. rimaneva ferma, ossia “inalterata”, nonostante
l’intervenuta riforma del T.F.R.. In buona sostanza, ad avviso della
Corte di merito, la citata disposizione di cui alla legge n. 297 del 1982,
art. 3, u.c. non era applicabile al dipendente dell’Istituto in quanto
destinatario, non già del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla
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delega avv. ELISABETTA LANZETTA) che si riporta agli scritti.

medesima legge n. 297 del 1982, ma della indennità di fine servizio,
prevista dalla legge n. 70 del 1975 per il cd. Parastato.
Per la cassazione di tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso
fondato su un unico motivo.
Resiste con controricorso il Matassa.

dell’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell’art. 14 della legge 10
marzo 1975, n. 70 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.)”. Sostiene che la
disciplina di cui alla legge n. 297 del 1982, introducendo una serie di
benefici pensionistici ha, in modo corrispondente, previsto l’aumento
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro pari allo 0,30%
dal 1982 ed allo 0,20% dal 1983, mentre all’ultimo comma dispone che
il datore debba detrarre l’importo di detta contribuzione aggiuntiva
dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto del
periodo corrispondente. Deduce che il legislatore ha voluto porre a
carico dei lavoratori destinatari dei benefici pensionistici il “costo”
dell’operazione limitando il ruolo del datore di lavoro a quello di
“anticipatore” della contribuzione aggiuntiva, fino alla corresponsione
del trattamento di fine rapporto. Evidenzia che l’art. 3 della legge n.
297 del 1982 non pone alcuna distinzione tra datore di lavoro pubblico
e privato e che la relativa disciplina è da riferire a tutte le categorie di
lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria,
dunque, sia ai dipendenti dei datori di lavoro privati, sia ai dipendenti
dell’I.N.P.S., e che, essendo finalizzata a far fronte ai maggiori oneri
conseguenti all’aumento dei contributi, non possa che valere per tutti,
e cioè sia per i dipendenti destinatari del T.F.R., sia per i dipendenti
destinatari dell’indennità di fine servizio, non rilevando, in materia
pensionistica, il diverso regime di calcolo tra le due indennità.

Ric. 2012 n. 10432 sez. ML – ud. 14-11-2013
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Denuncia l’Istituto ricorrente: “Violazione e falsa applicazione

Il motivo si palesa manifestamente fondato alla stregua del
principio enunciato in recenti decisione di questa Corte cui va data
continuità (cfr. Cass. n. 4225 del 16 marzo 2012; id. 4838 del 26
febbraio 2013).
Non vi è invero da dubitare che ai dipendenti I.N.P.S., quale

T.F.R.. Tanto è stato chiaramente affermato la sentenza di questa
Corte n. 11604 del 9 maggio 2008, nei seguenti termini: 1. La legge n.
70, art. 1, disponeva “Lo stato giuridico e il trattamento economico di
attività e di fine servizio del personale dipendente degli enti pubblici
individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità alla
presente a legge”. La nuova disciplina recava quindi un trattamento
retributivo omogeneo per i dipendenti di “tutti” gli enti interessati
(tramite accordi sindacali, come già avveniva per i dipendenti statali) e,
quanto al trattamento di quiescenza, si disponeva all’art. 13, che
“all’atto della cessazione del servizio spetta al personale un’indennità di
anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello
stipendio annuo complessivo in godimento quanti sono gli anni di
servizio prestato”. Pertanto, questa divenne ormai, per tutti i
dipendenti del parastato, la disciplina applicabile per la quiescenza, con
conseguente abolizione di quelle, diversamente stabilite, dalle varie,
molteplici delibere dai consigli di amministrazione. 2. Per affermare la
perdurante vigenza della legge n. 70 del 1975, art. 13, non appaiono
sufficienti le argomentazioni già svolte, essendo necessario anche
escludere che la materia sia stata diversamente regolata da altre
disposizioni intervenute nelle more. E’ noto che, a seguito della
privatizzazione del rapporto, il trattamento economico dei dipendenti
degli enti pubblici non economici, tra cui si annovera l’I.N.P.S., viene
regolato dai contratti collettivi; tuttavia la materia relativa alle spettanze
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l’attuale controricorrente, si applichi l’indennità di fine servizio e non il

che maturano alla fine del rapporto non è stata oggetto di accordo tra
le parti. Ci si chiede allora se valgano per i dipendenti “privatizzati” le
regole civilistiche che presiedono al trattamento di fine rapporto dei
dipendenti privati, dal momento che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 2, comma 2, richiama le disposizioni del capo I, titolo II, del libro

nell’impresa, tra cui è sicuramente ricompreso l’art. 2120 cod. civ., sul
T.F.R.. 3. Al quesito va data risposta negativa, come già ha avuto modo
di osservare la sentenza di questa Corte n. 15998 del 14 luglio 2006.
Infatti la legge 8 agosto 1995, n. 335, (“Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare”), nel quadro complessivo
di omogeneizzazione introdotto, sia pure gradualmente, tra lavoro
pubblico e privato anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali,
all’art. 2, nei commi 5 e 7, dettava in materia disposizioni riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplati nel d.lgs. n. 29
del 1993, art. 1, assunti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 ovvero già
occupati alla data del 31 dicembre 1995. Per i primi era stabilito che “i
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in
base a quanto previsto dall’art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento
di fine rapporto”. Per i secondi erano rimesse alla contrattazione
collettiva nazionale le modalità per l’applicazione della disciplina del
trattamento in materia di fine rapporto. In entrambi i casi, la disciplina
di esecuzione era affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Si desume da tali disposizioni che solo per i lavoratori che
fossero stati assunti nel corso del 1996 avrebbero trovato applicazione,
in base alla legge n. 335 del 1995, le regole civilistiche in tema di
trattamento di fine rapporto. La restrizione a tale categoria era
giustificata dal rilievo che per gli altri, ossia per quelli già occupati alla
data del 31 dicembre 1995, l’applicazione di tali regole era
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V del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato

esplicitamente condizionata all’intervento della contrattazione
collettiva nazionale. Vale la pena di aggiungere che la legge 27
dicembre 1997, n. 449, (“misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”), all’art. 59, comma 56, mantenendo fermo quanto previsto
dalle legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni in materia di

ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha previsto la possibilità
di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in
trattamento di fine rapporto, collegando a tale opzione la destinazione
alla previdenza complementare. Questa facoltà è stata confermata
dall’Accordo Quadro nazionale in materia di T.F.R. e previdenza
complementare del 27 luglio 1999, per cui i dipendenti assunti prima
del 1996, possono optare per il T.F.R., in luogo della previgente
disciplina, ma nella specie, detta opzione non è stata esercitata. 4.
Successivamente il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2, ha
previsto che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici, la disciplina vigente
in materia di trattamento di fine rapporto. Non operando dunque l’art.
2120 cod. civ., né avendo ancora provveduto a contrattazione
collettiva, si deve applicare, ai fini del trattamento di fine rapporto del
dipendenti I.N.P.S., la disciplina legale, ossia la legge n. 70 del 1975,
art. 13, che regola l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti
pubblici economici, nel quadro di omogeneizzazione di cui sopra si è
detto, dei trattamenti differenziati dalle singole discipline regolamentari
vigenti presso ciascuno. 5. Vale la pena di rilevare che la regola per cui
l’indennità di anzianità viene calcolata su una base non
onnicomprensiva, ossia limitata allo stipendio base, con esclusione di
altre indennità, conduce comunque ad un trattamento molto più
favorevole rispetto a quello relativo al T.F.R. spettante ai dipendenti
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applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto

privati giacché i destinatari della L. n. 70 del 1975, citato art. 13, hanno
il vantaggio di moltiplicare “l’ultimo stipendio” per il numero degli
anni di servizio prestati, in luogo del sistema del T.F.R., che si
compone della somma di accantonamenti annuali, che riproducono,
non già i più alti compensi percepiti al termine della cartiera, ma solo la

Ciò precisato, pur condividendo questo Collegio le argomentazioni
di cui al controricorso sulla persistenza della indennità di anzianità o
indennità fine servizio per i dipendenti I.N.P.S., il ricorso è fondato,
perché non viene qui in applicazione la problematica sul computo di
ciò che spetta alla fine del rapporto di lavoro, ma viene in applicazione
una disposizione in materia previdenziale, precisamente in materia
contributiva, che pone a carico dei dipendenti la trattenuta per cui è
causa. Trattenuta che vale per “tutti” gli iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria, perché è in corrispondenza dell’aumento della
misura delle pensioni, aumento che deve trovare necessariamente
copertura nell’aumento dei contributi, anche di quelli a carico dei
dipendenti. In relazione al carico contributivo pertanto, tutti gli iscritti
all’AGO vengono equiparati: se uguale è il trattamento pensionistico
uguale deve essere l’onere contributivo e non sarebbe logico
discriminare solo in forza del diverso meccanismo di calcolo vigente in
ordine al computo della indennità spettante alla fine del rapporto di
lavoro, che nessuna connessione ha con il rapporto assicurativo.
In conclusione, si propone raccoglimento del ricorso e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’odierno
controricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della
trattenuta operata dall’Istituto sulla indennità di buonuscita a titolo di

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quota di quelli ricevuti anno per anno.

c.d. rivalsa contributiva ex art. 3 legge n. 297/1982, con ordinanza, ai
sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il

camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti e condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione. Va, peraltro,
dato atto del fatto che il controricorrente, in sede di memoria
depositata ai sensi degli artt. 378 e 380 bis cod. proc. civ., ha rinunciato
agli effetti favorevoli della sentenza della Corte di appello di Torino e
così all’azione ed al diritto sostanziale – allora riconosciuto – alla
restituzione delle somme trattenute a titolo di rivalsa contributiva ex
art. 3 legge n. 297/1982.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito,
dichiarandosi cessata tra le parti la materia del contendere.
4 – Sussistono giusti motivi – in ragione del fatto che l’Istituto
ricorrente nulla ha opposto alla espressa richiesta, contenuta nell’atto
di rinuncia, di compensazione delle spese e, comunque, del
comportamento della parte controricorrente che ha preso atto, non
insistendo nelle pretese sopra indicate, delle recenti pronunce di questa
Corte, in vicende del tutto analoghe, citate nella relazione – per
compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara cessata tra le parti la materia del
contendere; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
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presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

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