Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 22/02/2019, dep. 27/01/2020), n.1726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20628-2015 proposto da:

B.L., A.A., B.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO RENIERI 32, presso lo studio

dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI CARDONE;

– ricorrenti –

contro

AN.PA., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/02/2015 e l’ord. dep. il 26/02/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2019 dal consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Pronunciando in una controversia civile in grado di appello tra An.Pa. e S.P. quali appellanti e A.A. e B.S. quali appellati, con sentenza non definitiva n. 98/2015 depositata il 23.2-3.3.2015 e coeva ordinanza la corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità della sentenza e degli atti del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza impugnata del tribunale di Palmi n. 94 del 3-6.2.2004, per essere stato assegnato dagli originari attori An.- S. termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, cui era seguita la contumacia dei convenuti, mancando sanatoria della nullità.

2. Avverso la sentenza non definitiva e l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione A.A. nonchè F. e B.L., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di B.S., su un unico motivo. Non hanno espletato difese i signori An. – S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. Si lamenta che, benchè la causa sia stata discussa dinanzi a un collegio della corte d’appello composta dalla presidente M.M. e dai consiglieri Sa.Au., relatore, e St.An., la sentenza e l’ordinanza impugnata risultino pronunciate da un collegio composto da Sa.Au., presidente relatore, e da Am.Ga. e Ma.Ca., consiglieri.

2. Ai fini dell’esame del motivo – impregiudicato ogni provvedimento – deve rilevarsi la necessità dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio di merito (comprendente il verbale dell’udienza collegiale del 9.1.2014 oggetto del dibattito processuale); acquisizione ritualmente richiesta da parte ricorrente (cfr. p. 11 del ricorso).

3. Va dunque disposto rinvio a nuovo ruolo, con mandato alla cancelleria ai fini della detta acquisizione.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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