Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26244-2008 proposto da:

IPOST – ISITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore speciale e

Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.M.;

– intimato –

e

C.V.M., elettivamente domiciliato in Viale

GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURAZZO GUGLIELMO,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IPOST -ISITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore speciale e

Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1348/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/11/07, depositata il 21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l’Avvocato Bussa Livio, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

11 Giudice del lavoro del Tribunale di Torino accoglieva la domanda subordinata proposta da C.V.M. e condannava l’IPOST a corrispondere al predetto la somma di Euro 3644,27, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali sulle somme rivalutate dalla cessazione del rapporto, a titolo di rivalutazione (fino alla data dell’avvenuta erogazione) dell’importo della buonuscita maturata alla data del 28.2.1998 e calcolata sulla retribuzione percepita a tale data, e le spese del giudizio.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1348/2007 depositata il 21.11.2007, decidendo sull’appello principale di IPOST, che rigettava, e su quello incidentale del C., riteneva che l’indennità di buonuscita maturata alla data del 28.2.1998 fosse da calcolare sull’ultima retribuzione percepita dal lavoratore e, accertato che in base ai non contestati conteggi il differenziale ammontava a Euro 3676,23 (importo netto), condannava l’IPOST al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione, interessi dalla data di cessazione del rapporto e spese del grado.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo. A questo l’IPOST ha resistito con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio.

L’IPOST ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. (28.2.1998) deve essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data”.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr. In particolare, è stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., n. 11647/1993 e n. 8682/1995), ai dipendenti postali spetta il tfr, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente. L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al 28.2.1998 deriva anche dal fatto che da tale data non sono più dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6 cit.), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31.12.2002 (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), non sono più correlati all’ammontare della indennità (Corte Cost. n. 259/2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, quando la svalutazione monetaria non abbia raggiunto livelli inconsueti, come negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a..

Ad identiche conclusioni è pervenuta la sentenza di questa Corte n. 17987/2009.

Il secondo motivo con il quale l’Istituto ricorrente lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunciata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140, resta assorbito.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato vengono riproposte domande subordinate, assorbite dall’accoglimento della domanda principale. Il ricorrente incidentale sostiene che, qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita maturata alla data del 28.2.1998 con il computo del trattamento retributivo in atto al momento del (successivo) pensionamento, debbano essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal 28.2.1998 alla data della effettiva erogazione dell’indennità o, in alternativa, la rivalutazione dell’importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1 (così il quesito di diritto).

11 motivo è manifestamente infondato. Infatti, la prima soluzione presupporrebbe un ritardo nel pagamento della buonuscita, ipotesi da escludere, in quanto il tfr, con la componente della buonuscita, diviene esigibile solo al momento del collocamento a riposo. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dalla impossibilità di applicare analogicamente la disposizione della L. n. 297 del 1982, art. 1 ad una norma – l’art. 53, comma 6 citato – che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, sono la citata sentenza costituzionale n. 366 del 2006 e la conforme ordinanza n. 444 del 2007, la quale ultima riguarda proprio l’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982, ad escludere che possa farsi applicazione d’uno dei meccanismi di rivalutazione prospettati nell’odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma, di cui non ha ipotizzato interpretazioni alternative, non in contrasto con i parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38 Cost., sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo della indennità in questione, calcolata alla data del 28.2.1998 in base alla retribuzione in atto a quel momento.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

L’onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo. Rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

Condanna C.V.M. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo, in complessivi Euro 1705,00, di cui Euro 695,00 per diritti e Euro 1000,00 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 2190,00 di cui Euro 680,00 per diritti e Euro 1500,00 per onorario, e per il giudizio di legittimità in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1400,00 per onorario; oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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