Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32313/2006 proposto da:

NUOVO TEATRO VERDI S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO

31, presso lo studio dell’avvocato SCOCCINI ENRICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato POZZI Francesco Massimo giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

TERME DI MONTECATINI IMMOBILIARE S.P.A. (OMISSIS) in persona del

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante

pro tempore Dott. B.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDASSARRI

MARCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 23/2/2006, depositata il

05/05/2006, R.G.N. 966/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19 gennaio 2002 Terme di Montecatini s.p.a., premesso di avere concesso in affitto a Nuovo Teatro Verdi s.r.l. in data 1 maggio 1990, l’azienda denominata Teatro Giardino Verdi, con termine di durata del rapporto fino al 30 novembre 1998, successivamente prorogato al gennaio 2000, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, la società affittuaria, al fine di sentirla condannare al rilascio dell’azienda nonchè al pagamento di una indennità giornaliera per l’indebita occupazione, oltre al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò l’avversa pretesa.

Sostenne che il contratto azionato dalla controparte andava qualificato come locazione di immobile, di talchè esso non era ancora scaduto. Chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al rimborso degli importi da essa versati per ottenere l’agibilità e la messa a norma dei locali nonchè al pagamento di altra somma a titolo di indennizzo per l’incremento di valore dell’azienda.

Con sentenza depositata il 30 novembre 2004 il Tribunale accolse la domanda principale, condannando, per l’effetto, la convenuta al rilascio dell’azienda e al pagamento della somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento danni; respinse le domande riconvenzionali.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 5 maggio 2006, lo ha accolto solo in ordine alla condanna di Nuovo Teatro Verdi s.r.l. al risarcimento dei danni, eliminandola. Nel resto ha invece confermato la decisione impugnata.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Nuovo Teatro Verdi s.r.l., formulando tre motivi, con pedissequi quesiti.

Ha resistito con controricorso Terme Montecatini Immobiliare s.p.a..

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalli parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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