Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1726 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 26181-2012 proposto da:
CAPIZZI VINCENZO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE PELUSO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2017
2853

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI VARESE,
RISCOSSIONE SICILIA SPA;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimati avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata 1’11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

Rilevato che:
§ 1. Vincenzo Capizzi propone due motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 54/43/12 dell’Il aprile 2012 con la quale la commissione
tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha
ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli dall’agente per la
riscossione SERIT Sicilia il 1^ febbraio 2010, a seguito di avviso di
liquidazione notificatogli il 22 giugno 2009. Relativo, quest’ultimo, a revoca

1, 6^ comma, tariffa I parte all.d.P.R. 131/86, su atto di acquisto
immobiliare registrato il 22 maggio 2006 (mancato ritrasferimento
dell’immobile entro tre anni dall’acquisto).
La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha
ritenuto che: – infondata fosse l’eccezione di decadenza mossa dal
contribuente ex articolo 76 d.P.R. 131/86 (mancato rispetto del termine di
due anni dalla registrazione), dal momento che tale termine doveva qui
decorrere dall’inutile spirare del triennio di ritrasferimento dell’immobile,
costituente il presupposto della revoca dell’agevolazione; – legittimamente
l’ufficio avesse iscritto a ruolo l’intero importo pur in pendenza di
opposizione all’avviso di accertamento e liquidazione, posto che nella
specie si verteva di recupero integrale conseguente a revoca di
agevolazione.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, mentre nessuna attività
difensiva è stata posta in essere da Serit Sicilia, pure intimata.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Capizzi lamenta – ex art.360, 1^ co.
nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 76 d.P.R. 131/86, nonché
motivazione insufficiente e contraddittoria. Per non avere la commissione
tributaria regionale rilevato la nullità dell’iscrizione a ruolo, attesa la
decadenza nella quale era incorsa l’amministrazione finanziaria; dal
momento che l’iscrizione a ruolo medesima non era qui avvenuta nel
rispetto del termine biennale dalla registrazione dell’atto di trasferimento
immobiliare.
§ 2.2 Il motivo è infondato.

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Ric.n.26181/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

dell’agevolazione per imposta di registro da lui fruita, ai sensi dell’articolo

L’azione dell’amministrazione finanziaria risulta infatti tempestiva, come
riscontrato dalla commissione tributaria regionale.
In particolare, si deve considerare che l’iscrizione a ruolo in oggetto (più
esattamente, la cartella di pagamento ad essa consequenziale) si basa su
un avviso di liquidazione notificato appena un mese dopo l’inutile scadere
del triennio di adempimento dell’obbligo di ritrasferimento immobiliare,
costituente il presupposto della revoca dell’agevolazione.
“Se il

trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e’
esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo
comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ed e’ effettuato nei confronti di imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la rivendita di beni
immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tre anni: 1%”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, per regola generale
il termine decadenziale non poteva che farsi decorrere dal momento in cui
l’ufficio impositore poteva far valere la revoca della agevolazione
provvisoriamente fruita; momento individuabile non già in quello del
pagamento della minore imposta principale di registro (allorquando
nessuna violazione d’obbligo poteva constare), bensì in quello del certo
consolidarsi dell’inadempimento all’impegno di ritrasferimento dell’immobile
entro il triennio dal suo acquisto.
Ricorre, in proposito, l’indirizzo di legittimità più volte affermato (Cass.
ord.15960/15 e, da ultimo, Cass. ord. 2275/17), secondo cui:

“In tema

d’imposta di registro, l’avviso di liquidazione con aliquota ordinaria e
soprattassa a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia
indebitamente goduto del trattamento agevolato di cui all’art. 1, comma 6,
della I. n. 168 del 1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai
sensi dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, che decorre dalla
data in cui l’atto impositivo può essere emesso, e, cioè, dallo stesso giorno
della registrazione del contratto, se il beneficio già originariamente non
spettava per falsa dichiarazione del contribuente o per l’enunciazione, nel
contratto stesso, del proposito di utilizzare il bene direttamente a fini

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Ric.n.26181/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

Così stabiliva l’art.1, co.6^ tariffa I parte all.d.P.R. 131/86:

abitativi, smentito da circostanze in atto, mentre, solo se detto proposito,
inizialmente attuabile, sia rimasto successivamente ineseguito e sia
divenuto irrealizzabile, il “dies a quo” coincide con il giorno in cui si è
verificata tale situazione”.
Nella concretezza della fattispecie, era pacifico che l’azione di recupero
dell’amministrazione finanziaria fosse dipesa non già dall’emersione di un
mendacio originario bensì, proprio ed esclusivamente, dalla successiva

Su tale presupposto, tempestiva deve poi ritenersi anche la notificazione
della cartella di pagamento, intervenuta meno di un anno dopo la
notificazione dell’avviso di liquidazione.

§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli
54, 56 e 76 d.P.R. 131/86, nonché carente motivazione. Per non avere la
commissione tributaria regionale rilevato la nullità dell’iscrizione a ruolo, in
quanto eseguita per l’intero importo asseritamente dovuto; nonostante che
si trattasse di imposta complementare di registro, e che ancora non fosse
intervenuto il giudicato di fondatezza dell’avviso di liquidazione opposto,
ancora sub iudice (tanto che, al più, l’ufficio avrebbe avuto titolo di porre in
riscossione soltanto un terzo del richiesto).

§ 3.2 Il motivo è infondato.
Va infatti considerato che oggetto della pretesa impositiva non era il
pagamento di imposta complementare a seguito di accertamento di
maggior valore, bensì il pagamento dell’imposta principale

ab origine

dovuta. Ciò in conseguenza del venir meno degli effetti agevolativi
provvisoriamente fruiti al momento della registrazione dell’atto di
trasferimento.
Da ciò conseguiva la legittimità del recupero integrale in pendenza di
giudizio, attesa la speciale disciplina di cui all’articolo 56 d.P.R. 131/86;
affermativa, da un lato, della regola generale di non sospendibilità della
riscossione dell’imposta di registro per effetto del ricorso del contribuente
e, dall’altro, della limitazione alla riscossione frazionata di un terzo soltanto
nell’ipotesi, appunto diversa da quella qui rilevante, di imposta
complementare in caso di accertamento di maggior valore.

Pqm

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Ric.n.26181/12 rg. – Adunanza in cam.cons. del 22 novembre 2017

inosservanza dell’impegno di ritrasferimento nel triennio.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione a favore dell’agenzia delle entrate, che
liquida in euro 5.000,00; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

22 novembre 2017.

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