Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1726 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27708-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

FERNANDO DE LUCIA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSA DATTOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SIRIANNI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.N., N.C., DIRECT LINK INSURANCE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2015 del TRIBUNALE di CROTONE, emessa e

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Francesca Morfù (delega Avvocato Domenico

Sirianni), per il ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – B.G., sulla base di cinque motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Crotone in data 8 maggio 2015, che, in parziale accoglimento del suo appello, aveva dichiarato, nei rapporti tra lo stesso appellante e L.N., la responsabilità esclusiva di quest’ultimo in relazione al sinistro stradale “per cui è causa”, confermando la sentenza impugnata quanto ai rapporti tra l’appellante e la Direct Line Insurance Assicurazioni S.r.l. e M.C..

Gli intimati L.N., Direct Line Insurance Assicuinioni S.p.A. e M.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. – Il ricorso è inammissibile.

E’ orientamento consolidato di questa Corte (Cass., seti un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3385) che il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi.

Invero, è onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, alfine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass., 2 maggio 2013, n. 10244). Inammissibilità che potrebbe essere superata solo ove il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass., 18 settembre 2015, n. 18363).

Nella specie, il ricorso contrasta in modo inemendabile con la l’anzidetta norma processuale.

Esso esordisce con la trascrizione del solo dispositivo della sentenza impugnata, per poi dare conte effettiva di tutte le circostanze, processuali e sostanziali, necessarie per l’esame dei motivi in base, esclusivamente, alla mera riproduzione degli atti ritenuti all’uopo rilevanti (atto introduttivo del giudizio; sentenza n. 527/2007 del Giudice di pace di Strongoli sul medesimo sinistro, ma in riferimento ad altro attore; deposizione testimoniale F.; sentenze di primo e secondo grado del presente giudizio).

La stessa estrapolazione di detti atti non consente, pertanto, di ricostruire, seppure sommariamente, la vicenda sostanziale e processuale atta a comprendere la prospettazione delle censure, le quali si articolano, infatti, adducendo a sostegno, tra l’altro, il giudicato esterno costituito dalla citata sentenza n. 527 del 2007, una determinata dinamica del sinistro e la violazione delle norme attinenti ai rapporti con l’assicuratore per r.c.a.

3. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati al difensore del ricorrente, il quale ha, poi, depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che la memoria del ricorrente, nell’evidenziare le modalità con le quali sono stati esposti in ricorso i fatti della vicenda processuale, conforta viepiù il giudizio di inammissibilità espresso dalla relazione che precede, là dove, inoltre, essa, per il resto – e diversamente da quanto opinato dallo stesso ricorrente – non può essere utilizzata a “sanatoria” delle carenze dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, giacchè riveste soltanto una funzione illustrativa di doglianze già ritualmente veicolate;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che il ricorrente, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass., 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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