Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17259 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. III, 18/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 33275/2018 R.G. proposto da:

L.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Luciani,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, vi Teulada, n.

55;

– ricorrente –

contro

N.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Pierguido Stanchi,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico,

n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 5320/2018

depositata il 2 agosto 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che non risulta data comunicazione dell’avviso di fissazione della odierna adunanza camerale all’Avv. Piergiorgio Stanchi, difensore del controricorrente N.M.;

che detto difensore, con mail del 24 giugno 2020, indirizzata alla cancelleria, ha rappresentato di aver appreso della data fissata per l’adunanza, indirettamente, solo in data 12/6/2020 (ben oltre dunque il termine di quaranta giorni prima fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c.), per aver ricevuto via p.e.c. copia della memoria depositata dalla controparte;

che, come altresì evidenziato con detta mail, egli ha quindi provveduto a depositare (“al buio”), in data 13/6/2020, memoria nell’interesse del proprio assistito, con la quale però non ha espresso alcuna rinuncia al termine di legge ma ha anzi segnalato il difetto di notifica;

che, a tutela del pieno contraddittorio, va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo con mandato alla cancelleria di dare rituale avviso alle parti della nuova adunanza, nel rispetto dei termini di legge.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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