Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17259 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16900-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MART SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La Mart. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IRPEG e IVA (anno d’imposta 2004) con cui l’Agenzia delle Entrate – in esito a p.v.c. che contestava la sostanziale inattendibilità della contabilità dell’impresa, mancante dell’obbligatorio registro degli inventari e delle scritture ausiliarie di magazzino – recuperava costi non inerenti e maggiori ricavi; questi ultimi venivano induttivamente determinati applicando al costo del venduto un ricarico medio ponderato del 147% desunto da un campione di merci individuato in contraddittorio con la società in base agli acquisti fatturati nel 2005, comparati con i prezzi di vendita rilevati nel 2006 (al netto degli sconti); con l’atto impositivo si contestava altresì la vendita in blocco di merci, difettando i requisiti normativi prescritti;

– la C.T.P. di Vibo Valentia accoglieva il ricorso;

– con sentenza n. 165/01/13 del 2/4/2013, la C.T.R. Calabria respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate e confermava la decisione di primo grado;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

– la società intimata non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 2 e 3 e art. 22, comma 3, in quanto la copia notificata del ricorso originario era carente della sottoscrizione del difensore e la sua eventuale presenza sull’originale depositato nella segreteria avrebbe comunque comportato una difformità rispetto all’atto notificato.

Il motivo è inammissibile perchè formulato con modalità irrispettose dell’art. 366 c.p.c..

Infatti, la ricorrente non trascrive, nè riporta nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità la copia e l’originale del ricorso iniziale, elementi da reputarsi indispensabili al fine di verificare se l’omessa sottoscrizione sia rilevante e determini l’inammissibilità dell’atto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12134 del 08/05/2019, Rv. 653855-01) o se la stessa possa essere desunta aliunde (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20617 del 31/07/2019, Rv. 654959-01) o, ancora, se l’originale depositato nella segreteria della commissione tributaria risulti sottoscritto (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 8213 del 30/03/2017, Rv. 643640-01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 10282 del 02/05/2013, Rv. 626513-01).

2. Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, degli artt. 2700 e 2730 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè omessa considerazione di fatti decisivi (costituiti dall’incidenza del campione, pari 20,67%, sul totale delle merci vendute a prezzo pieno e dal previo riconoscimento della congruità del campione da parte degli stessi rappresentanti della società e dallo scostamento rispetto allo studio di settore), per avere la C.T.R. mancato di rilevare che la contabilità era irregolare e omessa (come attestato con valore fidefacente nel p.v.c.) e, conseguentemente, preteso che le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo fossero caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, potendo l’Ufficio avvalersi di presunzioni semplici; inoltre, ad avviso dell’Agenzia ricorrente, il giudice d’appello ha apoditticamente ritenuto che il metodo impiegato per determinare il ricarico sui prodotti venduti non avesse valenza di prova presuntiva.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.

Il giudice d’appello, sostanzialmente confermando la valutazione (in fatto) del giudice di prime cure sulla formale regolarità della contabilità, ha fatto applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), conseguentemente pretendendo dall’Amministrazione finanziaria la dimostrazione dell’esistenza di attività non dichiarate “sulla base di presunzioni semplici, purchè… gravi, precise e concordanti”.

Nell’esaminare gli elementi offerti dall’Agenzia delle Entrate la C.T.R. della Calabria ha rilevato che i funzionari, “al fine di calcolare la media ponderata di ricarico… hanno (provveduto) a determinarla su una campionatura merceologica. Il provvedimento è legittimo, purchè la campionatura sia significativa. Nel caso che si discute detta campionatura è stata molto limitata (25 articoli su 500 trattati) e quindi poco significativa. Da quanto detto si desume che l’Ufficio ha usato una serie di presunzioni semplici non confortate dai requisiti di precisione, gravità e concordanza… pertanto la ricostruzione dei ricavi non risulta sufficientemente motivata.”.

Nell’escludere, con tale motivazione, la sussistenza della prova presuntiva richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il giudice di merito è incorso in un duplice errore, suscettibile di sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018): falsa applicazione della predetta disposizione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma succitata fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti; omessa considerazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) di un fatto (secondario) noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e, dunque, mancata applicazione, in assenza di qualsivoglia motivazione, di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare ponendo a fondamento il fatto pretermesso.

La C.T.R., difatti, ha reputato inconcludente la prova presuntiva ponendo in rapporto il numero degli articoli presi a campione (25) con quello degli articoli trattati (500).

Questa Corte ha già statuito che, per la rideterminazione induttiva dei ricavi, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e quello della media ponderata dipende dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018) e che l’impiego del criterio della media aritmetica semplice è applicabile solo in caso di merce omogenea e non quando esista una notevole differenza di ricarico (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24017 del 03/10/2018).

E’ logicamente preliminare all’individuazione del criterio l’appropriata scelta di un campione di beni, volta a fornire una rappresentazione adeguatamente probante della realtà economica dell’impresa e necessariamente compiuta come attività prodromica a calcolare il ricarico medio secondo una modalità fortemente influenzata dalla tipologia e dal valore degli articoli (in vendita e ceduti).

La C.T.R. della Calabria ha ritenuto insignificante il campione applicando un rapporto meramente aritmetico tra la quantità degli articoli selezionati e il loro numero totale, senza alcuna specificazione in ordine alla loro omogeneità (non solo merceologica, ma anche economica) e prescindendo dal profilo – rilevante nel ragionamento inferenziale – riguardante il rapporto tra il loro valore e il fatturato generato dalla vendita.

La predetta valutazione – fondata su una comparazione soltanto numerica tra i prodotti venduti dalla Mart. S.r.l. – si risolve in un giudizio illogico e apodittico (perchè mancante di elementi specifici; v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21983 del 28/10/2015) sull’insussistenza dei requisiti della prova presuntiva, privo peraltro di qualsiasi riferimento alla circostanza – effettivamente trascurata, come denuncia l’Agenzia ricorrente – che una gran parte delle merci era stata venduta “a stock” (il che dimostra che l’insieme degli articoli non era uniforme) e che, tenendo in considerazione le sole merci alienate a prezzo pieno (per le quali era possibile individuare il prezzo singolo di rivendita), il campione rappresentava il 20,67% del fatturato.

3. Resta assorbito il terzo motivo, col quale l’Agenzia ha dedotto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. fondato la propria statuizione sull’assunto che gli articoli trattati dalla società fossero circa 500, circostanza affermata dalla contribuente, ma asseritamente indimostrata.

4. Col quarto motivo, l’Agenzia lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e dell’art. 2700 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto inoperante la presunzione di cessione dei beni acquistati e non reperiti presso la sede della contribuente nonostante l’inosservanza degli adempimenti prescritti dalle succitate disposizioni; in particolare, l’Amministrazione sostiene che, come risulta dalla sentenza, le due fatture indicano la natura e quantità dei beni venduti in blocco, ma in esse difetta l’obbligatoria indicazione sulla qualità della merce alienata.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata la C.T.R. dà atto che agli atti risultano le copie delle fatture nn. 1 e 3 del 2004 “indicanti la natura e quantità dei beni venduti e i relativi documenti di trasporto”.

L’Agenzia ricorrente rileva un difetto formale dei requisiti normativi perchè la fattura deve obbligatoriamente contenere l’indicazione di “natura, qualità e quantità dei beni… formanti oggetto dell’operazione”.

In proposito si osserva che la prescrizione (anche nella normativa dell’Unione Europea) di requisiti formali per i documenti fiscali – in particolare, le fatture – corrisponde all’esigenza di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA.

Riguardo ai controlli spettanti all’amministrazione finanziaria, poi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA), ha precisato che essi non si limitano all’esame della sola fattura, ma devono estendersi anche alle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.

Ne consegue che – contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia (che vorrebbe escludere l’applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, in ragione della mancata indicazione della “qualità” dei beni, pur essendo stata accertata la specificazione circa “la natura e quantità dei beni venduti e i relativi documenti di trasporto”) – il denunciato difetto della fattura – meramente formale, perchè privo di concrete ricadute sulla quantificazione della base imponibile o di capacità ostativa ai controlli erariali – non può determinare ex se conseguenze pregiudizievoli per il contribuente (in tema, anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28940 del 17/12/2020, ha rilevato che, seppure in altra fattispecie, ha statuito che “la genericità delle fatture lamentata dall’Agenzia si rivela insignificante”).

5. In accoglimento del secondo motivo del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo;

accoglie il secondo motivo;

dichiara assorbito il terzo motivo;

rigetta il quarto motivo;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA